LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 15-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque  altro  mezzo
atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in  ogni
caso vietato l'uso predetto in occasione  di  manifestazioni  che  si
svolgano in luogo pubblico o aperto al  pubblico,  tranne  quelle  di
carattere sportivo che tale uso comportino. 
  ((Nei casi di cui al  primo  periodo  del  comma  precedente,  il))
contravventore e' punito con l'arresto  da  uno  a  due  anni  e  con
l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. 
  ((Qualora il fatto e' commesso in  occasione  delle  manifestazioni
previste dal primo comma, il contravventore e' punito  con  l'arresto
da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.)) 
  Per la contravvenzione di cui al presente articolo  e'  facoltativo
l'arresto in flagranza.