LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
             Porto di armi od oggetti atti ad offendere

  Salve  le  autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42
del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modificazioni, non possono essere portati, fuori
della  propria  abitazione  o delle appartenenze di essa, armi, mazze
ferrate   o   bastoni  ferrati,  sfollagente,  noccoliere((storditori
elettrici  e  altri  apparecchi  analoghi  in  grado  di  erogare una
elettrocuzione)).
  Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,  fuori  della
propria  abitazione  o  delle appartenenze di essa, bastoni muniti di
puntale  acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze,  tubi,  catene,  fionde,  bulloni,  sfere  metalliche, nonche'
qualsiasi  altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta  o  da  taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di
tempo  e di luogo, per l'offesa alla persona ((, gli strumenti di cui
all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con
funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo
le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4)).
  Il  contravventore  e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con  l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di
lieve   entita',  riferibili  al  porto  dei  soli  oggetti  atti  ad
offendere,  puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena e'
aumentata   se   il  fatto  avviene  nel  corso  o  in  occasione  di
manifestazioni sportive.((16))
  E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro
a   diciotto   mesi   e  con  l'ammenda  da  lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.  La  pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della
ammenda  da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto
e' commesso da persona non munita di licenza.((16))
  Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta
in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati
nel  primo  o  nel  secondo  comma,  e' punito con l'arresto da due a
diciotto   mesi   e   con   l'ammenda   da   lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.((16))
  La  pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una
delle  circostanze  previste  dall'articolo  4,  secondo comma, della
legge  2  ottobre  1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento
costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  26  APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205.
  Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli
altri oggetti atti ad offendere.
  Sono   abrogati   l'articolo   19   e  il  primo  e  secondo  comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  Non  sono  considerate  armi  ai  fini delle disposizioni penali di
questo  articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni
usate  nelle  pubbliche  manifestazioni  e  nei cortei, ne' gli altri
oggetti  simbolici  usati  nelle  stesse  circostanze,  salvo che non
vengano adoperati come oggetti contundenti.
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AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma
1, lettera b)) che al presente articolo:
"3)  al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e
con  l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a
10.000 euro";
4)  al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al
secondo  periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi
e  con  l'ammenda  da  euro  103  a  euro 413," sono sostituite dalle
seguenti:  "con  l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000
euro a 20.000 euro";
4.2)  al  terzo periodo, le parole; "La pena e' dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle
seguenti:  "La  pena e' dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda
da 5.000 euro a 20.000 euro";
5)  al  quinto  comma  le  parole:  "e' punito con l'arresto da due a
diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite
dalle seguenti: "e' punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro"".