LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamita' naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal: 7-9-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1. Per il completamento degli  interventi  di  cui  all'articolo  5
della legge 3 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al  sisma
del 9 novembre 1983 che  ha  colpito  il  patrimonio  architettonico,
artistico e storico dell'area parmense, nonche'  per  gli  interventi
necessari alla bonifica dei movimenti franosi che  hanno  interessato
la zona della cascata delle Marmore, e' autorizzata  la  spesa  di  5
miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987
e 15 miliardi di lire per l'anno 1988, cui si provvede, per gli  anni
1986  e  1987,  con  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo  9001
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1986,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  lo  specifico
accantonamento "Disposizioni in materia di calamita' naturali" e, per
l'anno  1988,  con  riduzione  del  medesimo  stanziamento,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  la  relativa   quota   dell'accantonamento
"Interventi per calamita' naturali". 
  2. Il Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  sentiti  i
competenti comitati, di settore in seduta congiunta, sulla base di un
piano predisposto dal  comitato  nazionale  per  la  prevenzione  del
patrimonio culturale  dal  rischio  sismico,  istituito  con  decreto
interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio  decreto,  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il
programma degli interventi  di  cui  al  comma  1  riferiti  all'area
parmense. 
  3. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile,  la
spesa di lire 2.500 milioni per le opere di riattazione degli edifici
di culto danneggiati dal terremoto dell'agosto  1985  nei  comuni  di
Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma. 
  4. L'importo di cui al comma 3  e'  accreditato  al  Ministero  dei
lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. 
  5. Per il completamento dei lavori del piano di  ricostruzione  dei
comuni di cui all'articolo 13-undecies del  decreto-legge  26  maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1984, n. 363, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi
da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e  30  miliardi
per il 1987. I progetti relativi ai lavori  sono  finanziati  secondo
l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori
pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si
fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1986-1988,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1986,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  "Autorizzazione  di  spesa
per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori  in
corso previsti dai piani di costruzione". 
  6. Ai comuni di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto-legge
16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
maggio 1973, n. 205, nonche' a quelli di cui  all'articolo  15  della
legge  18  aprile  1984,  n.  80,  ed  all'articolo  13-undecies  del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n.  363,  si  applicano  le  disposizioni
contenute nei commi 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13-novies-decies del
citato  decreto-legge  26  maggio  1984,   n.   159,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. Le varianti alle previsioni dei  piani
di ricostruzione, proposte anche in deroga agli articoli 3 e 10 della
legge 27 ottobre 1951, n. 1402, approvate dalle sole  amministrazioni
comunali, non sono soggette ad alcuna  ulteriore  approvazione  e  le
opere da esse previste, ivi compresi  i  terminali  della  viabilita'
statica, sono immediatamente eseguibili.((4)) 
  I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi  dell'articolo
16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, degli articoli
13-novies-decies, comma 1, e 13-undecies del decreto-legge 26  maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1984, n. 363, nonche' dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 
80,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,   quali   piani
particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani  di
ricostruzione dovevano e devono  essere  adeguati  mediante  apposita
variante. 
  7. Per il completamento delle attivita' di ricostruzione nei comuni
di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala colpiti  dal  terremoto  del
giugno 1981, nonche' nei comuni di Acireale e Santa Venerina  colpiti
dal terremoto del febbraio 1986 e' autorizzata, a  carico  del  fondo
per la protezione civile, la spesa di lire  15  miliardi,  di  cui  5
miliardi nell'anno 1986 e 10 miliardi nell'anno 1987. 
  8. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile,  la
spesa, di lire 7.500 milioni per gli interventi nei comuni di Firenze
e Chianciano, colpiti dalla emergenza idrica  nella  stagione  estiva
1985. 
  9. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile,  la
spesa di lire 40  miliardi,  in  ragione  di  lire  10  miliardi  per
ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per
gli interventi di riattazione delle  unita'  immobiliari  danneggiate
dal terremoto del maggio  1985  nei  comuni  di  L'Aquila,  Lucoli  e
Tornimparte in provincia dell'Aquila. 
  10. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la
spesa di lire 5 miliardi per l'anno  1986  e  lire  15  miliardi  per
l'anno 1987 per gli interventi urgenti sul sistema viario di svincolo
dei centri abitati di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa. 
  11. L'importo di cui al comma 10 e' accreditato  al  Ministero  dei
lavori pubblici con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2,  del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. 
  12. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la
spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987  per  la
risistemazione nell'area degli scavi del museo nazionale  paleolitico
di Isernia compreso nella zona colpita  dal  terremoto  del  7  e  11
maggio 1984. 
  13. L'importo di cui al comma 12 e' accreditato al Ministero per  i
beni   culturali   ed   ambientali,   per   essere   destinato   alla
soprintendenza archeologica, architettonica ed ambientale del Molise,
con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 1984, n. 363. 
  14. Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati,
a  seguito  del  terremoto  del  21  marzo  1982,  nei  comuni  della
Basilicata, Calabria  e  Campania  individuati  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, emanato  ai
sensi del decreto-legge  2  aprile  1982,  n.  129,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e' autorizzata,  a
carico del fondo per la protezione civile, la  spesa  complessiva  di
lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno  degli  anni
dal 1986 al 1989. 
  15. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la
spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui 5 miliardi per il 1986,
8  miliardi  per  il  1987  e  27  miliardi  per  il  1988,  per   il
completamento dell'opera  di  ricostruzione  delle  zone  del  centro
urbano di Ariano Irpino. 
  16. I fondi di cui al comma 15 sono assegnati al comune  di  Ariano
Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce
le modalita' di assegnazione  del  contributo  di  ricostruzione,  il
fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonche' i  criteri  per  la
rielaborazione  degli  strumenti  urbanistici  con  la  sola   deroga
prevista dalla norma di cui al punto C.3 del decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  del  19  giugno  1984.  Nel  caso  di  inerzia  dei
proprietari ovvero del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti
nel comparto, il comune  di  Ariano  Irpino  puo'  esercitare  poteri
sostitutivi facendo ricorso all'istituto dell'occupazione  temporanea
e di urgenza delle stesse aree. 
  17. Al comune di Montecalvo Irpino e' assegnata, a carico del fondo
per la protezione civile, la somma di 3 miliardi di lire per ciascuno
degli  anni  1986  e  1987  per  il   completamento   dell'opera   di
ricostruzione dei comparti ricadenti  nel  suo  centro  urbano.  Tali
fondi sono utilizzati secondo le procedure fissate nel comma 16. 
  18. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la
spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi  per  l'anno
1986 e lire 24 miliardi per  l'anno  1987,  per  gli  interventi  nel
comune di Casale  Monferrato  in  provincia  di  Alessandria  colpito
dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto e  nei
comuni di Carbonara Scrivia, Tortona  e  Sezzadio,  in  provincia  di
Alessandria, di Settimo Vittone in provincia di Torino e di Monsano e
di lesi in provincia di Ancona, il cui territorio  risulta  inquinato
dal deposito di rifiuti tossici  e  nocivi,  nonche'  per  interventi
analoghi interessanti il territorio della regione Piemonte. 
  19.  Il  Gruppo  nazionale   per   la   difesa   dalle   catastrofi
idrogeologiche continua a svolgere la propria attivita'  fino  al  30
giugno 1987. 
  20. E' autorizzata, carico del fondo per la protezione  civile,  la
spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1986,  25  miliardi  per  l'anno
1987 e 10 miliardi per  l'anno  1988  per  l'adeguamento  antisismico
degli edifici pubblici nelle zone delle province  di  Lucca  e  Massa
Carrara e dei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia,
individuate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, nel quadro del piu' ampio programma di  interventi
antisismici sul patrimonio edilizio della  Sicilia  orientale,  della
Calabria  e  dell'Appennino  Tosco-Emiliano,   zone   particolarmente
esposte ad alto rischio sismico. 
  Al fine  di  una  maggiore  integrazione  con  la  rete  di  grande
viabilita' nonche' al fine di  garantire  alle  popolazioni  maggiore
sicurezza di movimenti e per  facilitare  il  transito  di  mezzi  di
soccorso, il Ministro per il coordinamento della  protezione  civile,
con le disponibilita' di cui al presente  comma,  di  intesa  con  la
Regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi
ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli  di  consolidamento  del
territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale. 
  21. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la
spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi  per  l'anno
1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del  bacino
del torrente Mae' a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia
di Belluno. 
  22. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere
ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45  miliardi,
ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile, nei quali e' in via di  completamento  la  realizzazione  del
programma abitativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19  marzo
1981, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
1981, n. 219. L'onere di  ammortamento  per  capitale  ed  interessi,
valutato in lire 7 miliardi annui, e' posto a carico, a decorrere dal
1987, del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981,  n.
219. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5) che  "dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge
28 ottobre 1986, n. 730".