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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1993)
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Testo in vigore dal:  7-9-1993
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Art. 3

Efficacia e contenuto del piano.


Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:
a) le reti stradali e ferroviarie;
b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e Costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono (destinate alla edificazione, perché riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;
e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).
((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".