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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1402

Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1993)
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Testo in vigore dal:  7-9-1993
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Art. 10

Varianti al piano.


I Comune può proporre varianti al piano approvato solo per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.
Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per il piano originario.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".