DECRETO-LEGGE 19 marzo 1981, n. 75

Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1981, n. 219 (in G.U. 18/05/1981, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1981)
Testo in vigore dal: 19-5-1981
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  ((La  Cassa  depositi  e  prestiti,  anche  a  mezzo della speciale
delegazione  di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre
1980,  n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
1980,  n.  874,  provvede altresi' al finanziamento degli enti locali
colpiti  dal  terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla
relativa assistenza tecnica:
    a)  per  l'acquisto,  nei  comuni nei quali maggiore e' il numero
degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto,
di  unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n.  392,  ad  abitanti  senza  tetto, per la perdita della abitazione
condotta  in  locazione  o di proprieta' degli stessi, nonche' per le
relative  eventuali  opere  di  completamento e riattamento, ai sensi
dell'articolo   7   del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  629,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Sugli  incrementi  di  valore  di  tali immobili, l'imposta di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;
    b)   Per   l'urgente   realizzazione,  anche  con  l'adozione  di
procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della
legge  27  luglio  1978,  n.  392,  agli  abitanti  rimasti  privi di
abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere
di urbanizzazione primaria e secondaria;
    c)  per  l'acquisto  e  l'urbanizzazione  delle aree destinate ad
insediamenti  abitativi  e  produttivi dai piani di ricostruzione dei
comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri
di  cui  al  decreto-legge  13  febbraio  1981, n. 19 convertito, con
modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
  L'assegnatario  di  uno  degli immobili di cui alle lettere a) e b)
del  precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in permuta
dell'unita'   immobiliare  distrutta  o  gravemente  danneggiata  dal
terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.
  Per  il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa
depositi  e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  9 del decreto-legge 28 febbraio
1981,  n.  38,  convertito,  con modificazioni, nella legge 23 aprile
1981, n. 153))