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DECRETO-LEGGE 19 marzo 1981, n. 75

Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1981, n. 219 (in G.U. 18/05/1981, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1981)
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Testo in vigore dal:  19-5-1981
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Art. 2

((La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:
a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto, di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;
b) Per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.
Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153))