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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  25-12-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 15-ter

((La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica. Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti riserverà una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.
L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.
Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo di trenta impiegati per le mansioni corrispondenti alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Potrà essere altresì temporaneamente distaccato alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.
I comuni di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali, e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.
Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuerà le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato per un periodo non superiore al triennio, dieci ingegneri e quindici geometri, abilitati all'esercizio della professione.
I contratti di cui al comma precedente sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.
La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata ad avvalersi anche di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo.
Il personale della Cassa depositi e prestiti di cui all'ottavo comma effettuerà le singole prestazioni di assistenza in esso indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad affittare o ad acquistare, con imputazione al fondo di riserva, gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge))
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