DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 25-12-1980
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 15-ter

  ((La  Cassa  depositi  e  prestiti  e' autorizzata ad istituire una
speciale delegazione decentrata per le zone colpite dal terremoto del
23  novembre  1980, per il finanziamento dei piani di ricostruzione o
riparazione  delle  opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e
per  la relativa assistenza tecnica. Nell'ambito dei mezzi finanziari
messi  a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la
Cassa  depositi  e prestiti riservera' una quota di 1.000 miliardi di
lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, per
la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal
sisma.
  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui  viene assunto a carico dello
Stato.
  Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi
e  prestiti e' autorizzata ad assumere, con le modalita' che verranno
determinate  con  decreto del Ministro del tesoro, fino ad un massimo
di  trenta  impiegati  per  le  mansioni corrispondenti alla seconda,
quarta  e  sesta  qualifica  funzionale  degli impiegati civili dello
Stato.
  Potra'  essere altresi' temporaneamente distaccato alla delegazione
personale,  anche  con  qualifica dirigenziale, in servizio presso la
Cassa depositi e prestiti.
  I  comuni  di cui all'articolo 4 del presente decreto, d'intesa con
le  rispettive  amministrazioni  regionali,  provinciali,  e  con  le
amministrazioni  dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici
delle   regioni,  delle  province  e  dei  comuni  capoluogo  per  la
realizzazione  delle  opere di loro competenza finanziate dalla Cassa
depositi e prestiti.
  Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuera'
le  singole  prestazioni  di assistenza indicate nel comma precedente
secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali
interessate.
  Per l'assistenza tecnica ai comuni di cui al precedente articolo 4,
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad  assumere,  con
contratto  di  diritto  privato  per  un  periodo  non  superiore  al
triennio,    dieci   ingegneri   e   quindici   geometri,   abilitati
all'esercizio della professione.
  I  contratti  di  cui  al  comma  precedente  sono approvati e resi
esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.
  La  Cassa  depositi e prestiti e' altresi' autorizzata ad avvalersi
anche  di liberi professionisti per l'attuazione dei programmi di cui
al presente articolo.
  Il  personale  della  Cassa  depositi  e prestiti di cui all'ottavo
comma  effettuera'  le  singole  prestazioni  di  assistenza  in esso
indicate secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni
comunali interessate.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata ad affittare o ad
acquistare,  con  imputazione  al  fondo  di  riserva,  gli  immobili
necessari allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge)).