DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 2-3-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata
a  concedere  mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un
importo  di  lire  12.000  miliardi  in  aggiunta  ai  1.000 miliardi
destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamita' naturale
del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26
novembre  1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  22  dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4,000 miliardi annui,
oltre  agli  interventi  gia' previsti dalle vigenti disposizioni e a
quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la
Cassa   depositi  e  prestiti  non  sia  in  grado  di  effettuare  i
finanziamenti,  si  provvede  con apporti da iscrivere nello stato di
previsione  della  spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con
la legge di bilancio.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti  assicura  in ciascun esercizio un
volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di
cui  al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito
della  meta' dei fondi disponibili, priorita' ai mutui occorrenti per
il  completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui
esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.
  Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi e' cosi' suddiviso:
    a) il 20 per cento, di cui la meta' riservata al Mezzo giorno, e'
destinato  ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti,
la  cui  spesa  corrente procapite desunta dal bilancio di previsione
1979  e'  inferiore  al  120  per  cento della media nazionale, per i
comuni  del  mezzogiorno,  e,  per  gli altri comuni, al 90 per cento
della  media  stessa  calcolata secondo quanto disposto dall'articolo
25.  I  finanziamenti  devono  essere prioritariamente destinati alle
categorie  di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo
della legge del 20 settembre 1961, n. 817 e successive modificazioni.
L'onere  di  ammortamento e' assunto a carico dello Stato. Tale quota
e'   ripartita  tra  i  comuni,  proporzionalmente  alla  popolazione
residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
    b)  il  CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota
dell'80  per  cento  per  meta'  tra  i  territori  del  Mezzogiorno,
individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per meta' tra gli
altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia
stata  adottata,  la  ripartizione  e'  effettuata  dal  Ministro del
tesoro,  sentita  la  commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti.
  La  suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981
in  base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai
fini  di  cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide, come
riferimento,  le  medie  desunte  dal  bilancio di previsione 1979. ·
Nelle  regioni  in  cui  siano stati approvati programmi regionali di
sviluppo,  gli  enti  locali, nella individuazione delle opere per le
quali  richiedere  il  finanziamento  alla Cassa depositi e prestiti,
devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi
stessi,  salvo  per  le opere riguardanti esigenze locali di primaria
importanza  e  che  non siano riferibili agli indirizzi del programma
regionale.  Ai  fini  di  quanto  sopra  il carattere dell'opera deve
essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.
  I  comuni  destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo
comma  possono  utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei
successivi esercizi. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio  1982, n. 51 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che
"l'importo  di  lire  4.000  miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000
miliardi  per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge
28  febbraio  1981,  n.  38,  convertito in legge, con modificazioni,
dalla  legge  23  aprile 1981, n. 153, e' elevato, rispettivamente, a
lire  4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per
l'esercizio 1983".