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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Per il triennio 1981-83 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4,000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.
La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando nei successivi esercizi e nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.
Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:
a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzo giorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente procapite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo della legge del 20 settembre 1961, n. 817 e successive modificazioni.
L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.
La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide, come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979. · Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.
I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che "l'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983".