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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal: 28-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuto  che permane la straordinaria necessita' ed urgenza di non
paralizzare  l'attivita'  gestionale  e finanziaria degli enti locali
per l'anno 1981;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro,  di concerto con i Ministri dell'interno e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  bilancio  di  previsione dei comuni e delle province per l'anno
1981 deve essere deliberato in pareggio entro il ((31 maggio 1981)).
  La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato
di  cui  al  successivo  art.  24,  viene  trasmessa  dal  segretario
dell'ente  all'organo  regionale  di  controllo  entro i dieci giorni
successivi all'adozione.
  Il  controllo  dei  bilanci da parte degli organi regionali avviene
con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge
10  novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge
8 gennaio 1979, n. 3.