LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                (Iscritti obbligatoriamente al Fondo)

  E' iscritto obbligatoriamente al Fondo:
    a)  il  personale  di  ruolo,  in  servizio  di prova o in pianta
stabile, dipendente da:
      1)  aziende  private  esercenti  ferrovie,  tramvie, autolinee,
filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e
linee  di  navigazione  interna,  tenute  alla applicazione del regio
decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  relativi  allegati,  successive
aggiunte e modificazioni;
      2)  comuni,  province,  regioni  e  loro consorzi esercenti, in
economia  o mediante aziende speciali, i servizi di cui al precedente
punto  1) e tenuti all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931,
n.   148,   nonche'   relativi   allegati  e  successive  aggiunte  e
modificazioni;
    b)  il  personale  effettivo  o  adibito  in modo continuativo ai
pubblici  servizi di trasporto, dipendente dalle aziende e dagli enti
di cui alla precedente lettera a) nei confronti dei quali non ricorre
l'obbligo  di  applicazione del regolamento di cui all'allegato A del
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
    c)  il  personale  dipendente  da  aziende  esercenti  in appalto
operazioni  di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei
mezzi  di trasporto utilizzati dalle aziende e dagli enti di cui alla
precedente   lettera  a)  per  la  gestione  del  pubblico  servizio,
sempreche', per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, siano
state  loro  estese  le  norme  contenute nel regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148.((5))
  Sono esclusi dall'iscrizione:
    1) i dirigenti;
    2)   il   personale   straordinario   di   cui  al  quinto  comma
dell'articolo  8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, denominato
personale  avventizio  dall'articolo  1 del decreto luogotenenziale 9
novembre 1947, n. 1363;
    3) i guardiabarriere e le guardie di fermata;
    4)  gli  iscritti  alla  cassa  speciale  di  previdenza  per  il
personale  addetto  alla  Azienda  trasporti  municipali  di  Milano,
purche'  il trattamento garantito agli iscritti risulti non inferiore
a  quello del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di   trasporto,  gestito  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale;
    5)  il  personale  assunto con contratto a termine ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 230;
    6)  gli  apprendisti  di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni;
    7)  il  personale che svolge attivita' alle dipendenze di aziende
esercenti  pubblici  servizi di trasporto soltanto in alcune stagioni
dell'anno  ovvero  con  frequenza  inferiore  ai  quattro giorni alla
settimana.
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 70
lettera  a))che "In coerenza con i principi informatori della legge 8
agosto   1995,   n.  335,  ed  in  particolare  con  quanto  disposto
dall'articolo  2,  commi  22  e  23, della medesima legge, il Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso
al  riordino  del  trattamento pensionistico del personale addetto ai
pubblici  servizi  di  trasporto  che  tenga conto anche dei seguenti
criteri  direttivi: a) soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996
del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi
di  trasporto  ed  iscrizione  dei  lavoratori di cui all'articolo 4,
primo  comma,  della  legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla
data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data,
all'assicurazione   generale   obbligatoria,   con   esclusione   dei
dipendenti  dei  comuni, province e regioni esercenti direttamente il
pubblico  servizio  di  trasporto  per  i quali restano confermate le
disposizioni  dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n.
274, con la decorrenza ivi indicata."