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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 novembre 1947, n. 1363

Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/1956)
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Testo in vigore dal:  12-12-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


È abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
Il personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la denominazione di personale avventizio.