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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal: 1-12-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Attribuzioni del comitato di vigilanza)

  Ferme  restando  le attribuzioni del consiglio di amministrazione e
del  comitato  esecutivo  dell'istituto  nazionale  della  previdenza
sociale, spetta al comitato di vigilanza:
    1)   decidere   sui   ricorsi   riguardanti  i  contributi  e  le
prestazioni,  fermo  restando  il  disposto  di  cui agli articoli 29
dell'allegato  A  al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della
legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' sui ricorsi di cui all'articolo
16, terzo comma, della presente legge;
    2)   fare   proposte   sulle  questioni  generali  relative  alla
determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;
    3)  esaminare  i  bilanci  preventivi del Fondo per la previdenza
degli  addetti  ai  pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri
sui rendiconti del Fondo stesso;
    4)  dare  pareri  sulle  questioni  che  comunque possano sorgere
nell'applicazione  delle  norme  sulla  previdenza  speciale  per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto;
    5)  fare  proposte  sull'impiego delle somme eccedenti la normale
liquidita'  della  gestione,  nei  limiti  del  piano  degli impieghi
deliberato  dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153.