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REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  13-8-2017
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Art. 8



Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

1° personale di ruolo;

2° personale ordinario;

3° personale straordinario.

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).(7)

Appartengono alla seconda categoria:

a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali;

b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative;

c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. (18)

Al personale di ruolo già adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.
(3) (6) (26)
((27))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui all'art. 8 [...] del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tramviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la denominazione di personale avventizio".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 657 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, è inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".