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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  1-12-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Attribuzioni del comitato di vigilanza)


Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:
1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge;
2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;
3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso;
4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.