LEGGE 7 marzo 1938, n. 141

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (038U0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1943)
Testo in vigore dal: 25-2-1943
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n.
375, contenente disposizioni per la difesa del  risparmio  e  per  la
disciplina della funzione creditizia con le modificazioni  risultanti
dal testo seguente: 
 
                              TITOLO I. 
 
                        Disposizioni Generali 
 
                               Art. 1. 
 
  La raccolta del risparmio  fra  il  pubblico  sotto  ogni  forma  e
l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico  regolate
dalle norme della presente legge. 
 
  Tali funzioni sono esercitate da Istituti  di  credito  di  diritto
pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di  risparmio  e
da Istituti, Banche, Enti ed Imprese private a tale fine autorizzati. 
 
                               Art. 2. 
 
  Tutte le aziende che raccolgono il risparmio  tra  il  pubblico  ed
esercitano il credito, siano  di  diritto  pubblico  che  di  diritto
privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello  Stato,  che
viene a tal fine costituito e che e' denominato «Ispettorato  per  la
difesa del risparmio e per l'esercizio del credito». 
 
  Tale  organo  sara'  in  appresso   indicato   piu'   semplicemente
«Ispettorato». 
 
  Le  parole  «Banca»,  «Banco»,  «Cassa  di  risparmio»,  «credito»,
«risparmio» e  simili,  non  potranno  in  alcun  caso  usarsi  nella
denominazione di Istituti, Enti o Imprese che non siano  soggetti  al
controllo dell'Ispettorato  o  che  comunque  non  ne  abbiano  avuto
l'autorizzazione. 
 
  E' soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato  ogni  emissione  di
azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di  valori  mobiliari  di
ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende  soggette
al  controllo  dell'Ispettorato  o  i  relativi  titoli  si  vogliano
ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno. 
 
                               Art. 3. 
 
  La  Banca  d'Italia  e'  un  istituto  di  diritto  pubblico.  Sono
apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed  all'esercizio
delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo  III  della
presente legge. 
 
                               Art. 4. 
 
  La costituzione  e  l'ordinamento  degli  Istituti  di  credito  di
diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono  regolate
dal titolo IV della presente legge. 
 
                               Art. 5. 
 
  Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio  a  breve
termine si attua in confronto: 
  a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche  di
interesse nazionale di cui all'art. 4; 
  b)  delle  Banche  ed  aziende  di  credito  in  genere,   comunque
costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve
termine, a risparmio, in conto corrente o  sotto  qualsiasi  forma  e
denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari; 
  c)  delle  filiali  esistenti  nel  Regno  di  aziende  di  credito
straniere; 
  d) delle Casse di risparmio; 
  e) dei Monti di pegni; 
  f) delle Casse rurali ed agrarie. 
 
  Il controllo disposto dal presente articolo  si  attua  secondo  le
norme contenute nel titolo V della presente legge. 
 
  Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel  presente  articolo
sono indicati in appresso complessivamente come «aziende di credito». 
 
                               Art. 6. 
 
  Il controllo  dell'Ispettorato  sulle  operazioni  di  raccolta  di
risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che  le  esercitano
si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge. 
 
                               Art. 7. 
 
  Per le aziende di credito  di  cui  all'art.  5  e'  stabilita  una
procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria  e
la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente
legge. 
 
                               Art. 8. 
 
  Le funzioni di cui all'art. 24, libro secondo, del  testo  unico  2
gennaio 1913, n. 453,  sulla  Cassa  depositi  e  prestiti  e  quelle
previste dal comma secondo  dell'art.  l  del  R.  decreto  legge  26
dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato. 
 
                               Art. 9. 
 
  I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali  non  possono
coprire cariche  di  amministratori  e  direttori  nelle  aziende  di
credito  e  negli  Istituti  ed  Enti  indicati   nell'articolo   41,
sottoposti  al  controllo  dell'Ispettorato,   salvo   autorizzazione
espressa del Comitato dei Ministri. 
 
  Gli amministratori delegati,  i  dirigenti,  funzionari,  impiegati
delle aziende di credito e degli istituti ed enti indicati  nell'art.
41,  non  possono  coprire  cariche  di  amministratori,  sindaci   e
direttori in altre aziende, anche  se  non  sottoposte  al  controllo
dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso. 
 
  Nel caso di autorizzazioni concesse ai  sensi  dei  due  precedenti
comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari  per  le  cariche  loro
consentite sono devoluti  agli  enti  da  cui  dipendono,  salvo  che
l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi. 
 
                              Art. 10. 
 
  Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti  le  aziende
di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal
segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni. 
 
  I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio  delle  loro  funzioni
sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire
esclusivamente  al  capo  dell'Ispettorato  tutte  le   irregolarita'
constatate anche quando assumano la veste di reati. 
 
  I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato  sono  vincolati
dal segreto d'ufficio. 
 
                             TITOLO II. 
 
Costituzione dell'Ispettorato per  la  Difesa  del  Risparmio  e  per
                       l'Esercizio del Credito 
 
                              Art. 11. 
 
  La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del  credito
sono  attuati  dallo  Stato  mediante  apposito   organo   denominato
«Ispettorato per la  difesa  del  risparmio  e  per  l'esercizio  del
credito». 
 
                              Art. 12. 
 
  ((L'Ispettorato e' alle  dipendenze  di  un  Comitato  di  Ministri
presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo,  e  composto  del
Segretario del Partito Nazionale  Fascista,  Ministro  Segretario  di
Stato e dei Ministri per le  finanze,  per  i  lavori  pubblici,  per
l'agricoltura, e le foreste, per le corporazioni e per gli  scambi  e
le valute. 
 
  Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa
Italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la
competenza del suo Ministero.)) 
 
  Il governatore della Banca  d'Italia  e'  capo  dell'Ispettorato  e
provvede,  nell'ambito  delle  direttive  fissate  dal  Comitato  dei
Ministri, alla esecuzione  dei  compiti  attribuiti  all'Ispettorato,
anche mediante deleghe. 
 
  Il capo dell'Ispettorato partecipa alle  sedute  del  Comitato  dei
Ministri predetto. 
 
  Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese. 
 
                              Art. 13. 
 
  Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo  precedente  fissa  le
direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive
di carattere generale il Comitato dei Ministri sentira'  il  Comitato
corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo  sviluppo
della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione
del risparmio ed alle possibilita' di credito del Paese. 
 
                              Art. 14. 
 
  Ferme  restando  le  disposizioni  concernenti  la  vigilanza   del
Ministro  per  le  finanze  sull'Istituto  di  emissione,  tutte   le
attribuzioni attualmente deferite ai Ministri  per  le  finanze,  per
l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia
del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli  enti
che esercitano le funzioni  di  cui  all'art.  1,  sono  devolute  al
Comitato dei Ministri di  cui  all'articolo  12  ed  i  provvedimenti
relativi  sono  emanati  con  decreto  del  Capo  del  Governo.  Alla
esecuzione di tali decreti e in  generale  a  tutte  le  funzioni  di
carattere esecutivo provvede l'Ispettorato. 
 
  I provvedimenti per i quali, a  tenore  della  presente  legge,  e'
necessaria la deliberazione del Comitato dei  Ministri,  possono,  in
caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi  sara'
data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza. 
 
                              Art. 15. 
 
  Con deliberazione del Comitato dei Ministri  saranno  stabilite  le
norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del  personale,
la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni. 
 
                              Art. 16. 
 
  L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con  tutte  le  pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonche' con tutti
gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed
informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle
sue funzioni. 
 
                              Art. 17. 
 
  Con provvedimenti delle Amministrazioni  interessate,  puo'  essere
comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a
richiesta di questo, personale di  qualsiasi  gruppo  o  ruolo  delle
Amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  personale   appartenente   a
Istituti di credito di diritto pubblico, ad  altri  enti  di  diritto
pubblico e a Banche di interesse nazionale. 
 
                              Art. 18. 
 
  Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'art.  41
sottoposti al controllo a norma della presente  legge  contribuiscono
alle spese di gestione e di  amministrazione  dell'Ispettorato  nella
misura e con le norme che saranno determinate con  deliberazione  del
Comitato  dei  Ministri,  il  quale  approva  il  rendiconto  annuale
presentato dal capo dell'Ispettorato. 
 
                              Art. 19. 
 
  I provvedimenti  presi  dal  capo  dell'Ispettorato  nell'esercizio
delle funzioni discrezionali  di  controllo  sono  soggetti  al  solo
sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono
proporre i loro reclami - che non hanno effetto sospensivo - entro il
termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento. 
 
                             TITOLO III. 
 
                       L'Istituto di Emissione 
 
                              Art. 20. 
 
  La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n.  449,  e'
dichiarata Istituto di diritto pubblico. 
 
  Il capitale della Banca e'  di  trecento  milioni  di  lire  ed  e'
rappresentato  da  trecentomila  quote  di   mille   lire   ciascuna,
interamente versate. 
 
  Ai fini della tutela del pubblico credito e  della  continuita'  di
indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di  partecipazione  al
capitale sono nominative e possono appartenere solamente a: 
  a) Casse di risparmio; 
  b) Istituti di credito di diritto pubblico e  Banche  di  interesse
nazionale; 
  c) Istituti di previdenza; 
  d) Istituti di assicurazione. 
 
                              Art. 21. 
 
  In conseguenza del nuovo ordinamento  della  Banca  d'Italia,  agli
attuali  azionisti  verra'  rimborsato,  a  partire  dal  1°   giugno
1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della
Banca al  31  dicembre  1935-XIV,  nella  misura  fissa  di  L.  1300
(milletrecento)  per  ciascuna  azione,  rappresentante  il  capitale
versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione. 
 
  L'importo relativo alle azioni che  sono  vincolate  per  qualsiasi
motivo, o intestate  a  minori  o  a  persone  non  aventi  la  piena
capacita', restera' depositato  presso  l'Istituto  di  emissione  in
attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o  per
il reimpiego ai fini e con i vinçoli preesistenti. 
 
  Entro il 15 aprile 1936-XIV sara' costituito, sotto  la  presidenza
del Governatore della Banca d'Italia, un Consorzio fra gli istituti e
gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote
di partecipazione del capitale della Banca d'Italia. 
 
  Le  Casse  di  risparmio  saranno  chiamate  ad   impiegare   nella
sottoscrizione  delle  dette  quote  di  partecipazione   somme   non
eccedenti quelle che ad esse saranno  rimborsate  in  base  al  primo
comma del presente articolo. 
 
  Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate  agli  altri
Enti ed Istituti di che all'art. 20. 
 
                              Art. 22. 
 
  Il Consiglio superiore della Banca si compone del Governatore e  di
quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi  nelle  assemblee
generali dei soci presso le sedi della Banca,  e  tre  da  designarsi
dalla Corporazione della previdenza e del credito. 
 
  I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 
 
  Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun  anno;  mediante
sorteggio nei primi due anni, per anzianita' in quelli successivi. 
 
  Il nuovo Consiglio superiore entrera' in funzione non oltre  il  1°
luglio 1936-XIV. 
 
                              Art. 23. 
 
  A partire  dal  1°  luglio  1936-XIV,  le  operazioni  di  risconto
potranno essere  fatte  solamente  nei  confronti  delle  aziende  di
credito, sia di diritto pubblico che di diritto  privato,  sottoposte
al controllo dell'Ispettorato. 
 
  Le operazioni di sconto in essere al  30  giugno  1936-XIV  con  la
clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione. 
 
  Le operazioni di anticipazioni su titoli  continueranno  ad  essere
compiute in conformita' delle leggi vigenti anche nei  confronti  dei
privati. Ad esse non si applica quanto e' disposto dall'art. 709  del
Codice di commercio. 
 
                              Art. 24. 
 
  Con decreto Reale, su proposta del Capo del  Governo,  di  concerto
col Ministro per le finanze, sara' approvato il nuovo  statuto  della
Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge. 
 
                             TITOLO IV. 
 
Istituti di  Credito  di  Diritto  Pubblico  e  Banche  di  Interesse
                             Nazionale. 
 
                              Art. 25. 
 
  Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di
Napoli, il  Banco  di  Sicilia,  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro  e
l'Istituto di S. Paolo in Torino,  e  viene  dichiarato  Istituto  di
credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena. 
 
  Sono Banche di interesse nazionale  quelle  che,  costituite  nella
forma  di  Societa'  anonima  per  azioni   ed   aventi   una   vasta
organizzazione di carattere nazionale, siano  riconosciute  tali  con
decreto  Reale  promosso  dal  Capo  del  Governo.  Non  puo'  essere
riconosciuta tale qualifica alle Banche  che  non  abbiano  stabilito
filiali in almeno 30 Provincie. 
 
                              Art. 26. 
 
  Le azioni  rappresentative  del  capitale  delle  societa'  anonime
dichiarate «Banche di interesse nazionale» dovranno  trasformarsi  in
azioni nominative. 
 
  Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi  dalla
data che sara' fissata con decreto del Ministro per le  finanze,  non
risultino  nominative,   saranno   rimborsate,   dall'ente   indicato
dall'Ispettorato,  e  secondo  le  modalita'  e  condizioni   fissate
dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante  da  certificato  del
Comitato direttivo  degli  agenti  di  cambio  della  Borsa  di  Roma
riferito alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale. 
 
  I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni
delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno  conservarne
la proprieta', purche', entro il termine stabilito nel comma secondo,
provvedano  a  trasformarle  in  azioni   nominative   e   dichiarino
esplicitamente di rinunziare all'esercizio del diritto di voto  nelle
assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non  ottemperino  a
queste prescrizioni, le azioni  saranno  rimborsate  ai  sensi  dello
stesso comma secondo. 
 
                              Art. 27. 
 
  Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico  e  delle
Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del
Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito  il  Comitato
tecnico corporativo del credito. 
 
  Nel caso di cambiamenti degli statuti  delle  Banche  di  interesse
nazionale, deliberati dalle  relative  assemblee,  il  tribunale  non
potra' ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti,
ai sensi dell'art. 96 del  Codice  di  commercio,  se  i  cambiamenti
stessi non siano stati approvati con decreto del  Capo  del  Governo,
sentito il Comitato dei Ministri. 
 
  Il Comitato tecnico corporativo del credito  sara'  costituito  con
decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del  credito  della
«Corporazione del credito e della previdenza», entro  un  mese  dalla
entrata in vigore della presente legge e  sara'  composto  di  cinque
membri. 
 
  Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di  cui
al comma precedente, cessera' di  funzionare  quello  costituito  con
decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV. 
 
                              TITOLO V. 
 
Disciplina degli Istituti, Imprese ed Enti Raccoglitori di  Risparmio
                          a Breve Termine. 
 
                              Art. 28. 
 
  Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi,
ne' iniziare le operazioni, ne' istituire sedi, filiali,  succursali,
agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati  complessivamente
come «sedi e filiali») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se  non
ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato. 
 
  E' in facolta'  dell'Ispettorato  di  determinare  l'ammontare  del
capitale  o  del  fondo  di  dotazione  minimo  cui   dovra'   essere
subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito. 
 
  Le formalita' prescritte dall'art. 91 del Codice di  commercio  per
la  legale  costituzione  delle  societa'   non   possono   eseguirsi
relativamente alle aziende di credito che si  costituiscono  in  tale
forma, se non e' esibito alle competenti autorita' l'originale  o  la
copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato. 
 
                              Art. 29. 
 
  Presso l'Ispettorato e' istituito un albo nel quale debbono  essere
iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni  del  presente
titolo. 
 
  Tale albo, che sara' tenuto aggiornato, dovra' contenere, per  ogni
singola azienda, le seguenti indicazioni: 
  a) la denominazione; 
  b) la forma giuridica  assunta,  la  data  di  costituzione  e  gli
estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni; 
  c) il capitale o  fondo  di  dotazione  e  le  riserve  secondo  le
risultanze dell'ultimo bilancio; 
  d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali. 
 
  L'iscrizione nell'albo ha luogo: 
  1°  d'ufficio,  per  le  aziende  attualmente  iscritte   nell'albo
esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli  l
e 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511; 
  2° dietro domanda all'Ispettorato  per  le  aziende  che  intendono
iniziare la propria attivita'. 
 
                              Art. 30. 
 
  A partire dalla data di pubblicazione  della  presente  legge,  non
potranno essere concesse nuove autorizzazioni a  norma  dell'art.  28
alle aziende di  cui  alla  lettera  b)  dell'art.  5  se  non  siano
costituite in forma di societa' anonima o in accomandita per  azioni,
con le norme di cui al comma seguente. 
 
  Le  aziende  di  cui  al  comma  precedente  attualmente   iscritte
nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite  in
forma di societa' anonima o in accomandita per azioni, devono rendere
nominative le loro azioni entro il termine che  sara'  stabilito  con
decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato  puo'  autorizzare
la formazione di una speciale categoria di  azioni  al  portatore,  a
condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45  per
cento dei voti spettanti a tutte le azioni della societa'. 
 
  Analoga autorizzazione potra' essere  concessa  dall'Ispettorato  a
societa'  anonime  o  in  accomandita  per   azioni   che   ottengano
l'autorizzazione di cui all'art. 28. 
 
                              Art. 31. 
 
  Le aziende sottoposte alle disposizioni del  presente  titolo  sono
tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da  esso
stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonche' ogni  altro
dato richiesto. 
 
  L'Ispettorato  potra'  inoltre  disporre  ispezioni  periodiche   e
straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facolta' di  chiedere
la esibizione  di  tutti  i  documenti  e  gli  atti  che  riterranno
opportuni per l'esercizio delle loro funzioni. 
 
  Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni
dell'Ispettorato  potranno  estendersi  anche  alle   attivita'   del
titolare  estranee  all'esercizio  dell'azienda  bancaria,  anche  se
amministrativamente distinte. 
 
  I  titolari  di  tali  aziende  hanno  l'obbligo  di  inviare  allo
Ispettorato, oltre ai  dati  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo, anche le situazioni ed i  bilanci  riguardanti  l'attivita'
non  bancaria,  secondo  le  norme   che   verranno   stabilite   dal
regolamento. 
 
  Le aziende sottoposte alle disposizioni  del  presente  titolo  nei
loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute  ad  indicare  il
capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato. 
 
                              Art. 32. 
 
  Le aziende di credito soggette  alle  disposizioni  della  presente
legge  dovranno   attenersi   alle   istruzioni   che   l'Ispettorato
comunichera',  conformemente  alle  deliberazioni  del  Comitato  dei
Ministri, relativamente: 
  a) alle forme tecniche dei bilanci e  delle  situazioni  periodiche
delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini  e  modalita'
per la formazione, la pubblicazione e l'invio  all'Ispettorato  delle
situazioni periodiche stesse; 
  b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed  alle  condizioni  delle
operazioni di deposito e di conto corrente; 
  c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari; 
  d) alla  proporzione  fra  le  diverse  categorie  di  investimenti
considerate in rapporto sia alla liquidita', sia alle diverse branche
di attivita' economiche alle quali si riferiscono gli investimenti; 
  e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle  riserve,
anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti; 
  f) al rapporto fra il patrimonio netto  e  le  passivita'  ed  alle
possibili  forme  di  impiego  dei  depositi  raccolti  in  eccedenza
all'ammontare determinato dal rapporto stesso; 
  g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono  sottostare  i
debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle
stesse in iscritto entro  un  termine  stabilito  le  loro  eventuali
contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni  di  conto
ad essi inviati con la tassativa  conseguenza  che,  in  mancanza  di
reclamo specificato  entro  tale  termine,  il  conto  si  intendera'
senz'altro riconosciuto esatto ed approvato; 
  h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di  rischio  derivanti
dal cumulo dei fidi. 
 
  Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie  e  di  legge
per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al  presente
articolo. 
 
                              Art. 33. 
 
  Il Comitato dei Ministri ha facolta' di stabilire  che  determinate
forme  di  impiego   debbano   essere   preventivamente   autorizzate
dall'Ispettorato. 
 
  I provvedimenti di  cui  al  precedente  ed  al  presente  articolo
possono essere di carattere generale ovvero particolari  a  categorie
di aziende o a singole aziende, e possono essere  sempre  modificati,
con congruo periodo di preavviso. 
 
                              Art. 34. 
 
  Con deliberazione del Comitato dei Ministri potra' essere  ordinata
la  chiusura  di  determinate  sedi  e  filiali,  sia  in  seguito  a
manchevolezza di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione
territoriale delle aziende di credito, sentito  il  Comitato  tecnico
corporativo  del  redito   circa   i   criteri   generali   di   tale
distribuzione. 
 
                              Art. 35. 
 
  L'Ispettorato  ha  anche  facolta',  nei  confronti  delle  aziende
sottoposte alla sua vigilanza: 
  a) di ordinare la convocazione delle assemblee  dei  soci  e  degli
enti partecipanti, nonche' dei Consigli di amministrazione e di altri
organi  amministrativi,  per  sottoporre  all'esame  i  provvedimenti
ritenuti utili alle aziende  e  di  provvedere  direttamente  a  tali
convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; 
  b) di ordinare l'esperimento delle  procedure  esecutive  contro  i
debitori per i  quali,  a  giudizio  dell'Ispettorato,  l'azienda  di
credito sia incorsa in eccessivi ritardi; 
  c)  di  fissare  modalita'  per  l'eliminazione,  la  riduzione  o,
comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione
delle aziende predette. 
 
  L'Ispettorato ha inoltre facolta': 
  a) di disciplinare il rapporto fra  il  patrimonio  sociale  e  gli
investimenti in immobili e titoli azionari; 
  b) di determinare i  limiti  massimi  dei  fidi  concedibili  e  di
stabilire norme e termini per le  riduzioni  in  caso  di  constatate
eccedenze; 
  c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i
fidi  devono  rilasciare  sulle  loro  condizioni   patrimoniali   ed
economiche perche' i fidi stessi vengano concessi. 
 
                              Art. 36. 
 
  Sono devolute al Comitato dei Ministri le facolta'  e  le  funzioni
relative allo emissione degli assegni circolari che gli  articoli  9,
10, 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al
Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale. 
 
  Il Comitato predetto ha facolta' di disciplinare l'emissione  degli
assegni circolari di cui al citato  Regio  decreto,  con  particolare
riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed  alle
limitazioni da porre all'ammontare degli assegni  emessi  da  ciascun
Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11 del predetto
R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283. 
 
                              Art. 37. 
 
  I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei  soci
delle  aziende  di  credito  indicate  dall'art.  5  dovranno  essere
approvati  nella  stessa  giornata  delle  deliberazioni  ed   essere
trasmessi   in   copia,   entro   il   termine   di   giorni   dieci,
all'Ispettorato. 
 
  E' fatto obbligo  alle  aziende  di  credito  di  tenere  un  libro
aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle  istruzioni  da
darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido  devono
essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono. 
 
  Le proposte, gli  accertamenti  e  le  contestazioni  del  Collegio
sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in
copia  all'Ispettorato  nel  termine  di  giorni  dieci  dalla   loro
presentazione e nello stesso  tempo  dovranno  essere  trascritti  in
apposito libro. 
 
  Ai libri indicati in questo articolo si applicano  le  disposizioni
del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice di commercio. 
 
                              Art. 38. 
 
  Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi
di sorveglianza  delle  aziende  indicate  nell'art.  5  non  possono
contrarre obbligazioni di qualsiasi  natura,  ne'  compiere  atti  di
compra vendita, direttamente  o  indirettamente,  con  l'azienda  che
amministrano  o  dirigono  o  sorvegliano,  se  non  dietro  conforme
deliberazione, che dovra' essere presa all'unanimita', del  Consiglio
di amministrazione e  col  voto  favorevole  di  tutti  i  componenti
l'organo di sorveglianza. 
 
  Restano in vigore le disposizioni riguardanti  le  obbligazioni  di
amministratori di Casse di risparmio e di Monti  di  pegni  di  prima
categoria, nonche' degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed
agrarie. 
 
                              Art. 39. 
 
  L'Ispettorato ha  facolta'  di  stabilire  per  gli  amministratori
delegati,  gerenti,  direttori  generali,  direttori  centrali,  capi
servizio e per i direttori delle filiali  delle  aziende  di  credito
indicate nell'art. 5  (in  appresso  tutti  denominati  «dirigenti»),
l'obbligo di  costituire  una  cauzione  speciale,  vincolata  presso
l'Istituto di emissione, nella misura che sara'  determinata,  per  i
singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso  Ispettorato.
Tale cauzione puo' costituirsi dagli interessati in azioni o carature
dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di
Stato o garantiti dallo  Stato  o  in  cartelle  fondiarie  o  titoli
assimilati. La cauzione non puo' svincolarsi prima di un  anno  dalla
data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali e' stata
costituita. 
 
  Per  gli  amministratori  delegati  di  societa'   anonime   o   in
accomandita per azioni  e  per  i  gerenti  di  queste  ultime,  tale
cauzione  speciale  sara'  costituita  in  piu'  di  quella  disposta
dall'art. 123 del Codice di commercio. 
 
  L'Ispettorato ha facolta' di disporre che  la  cauzione  costituita
norma del presente articolo sia  aumentata  con  una  trattenuta  non
maggiore del 3 per cento degli  emolumenti  comunque  corrisposti  ai
dirigenti,  durante  l'esercizio  delle  loro  funzioni.   La   somma
risultante da tale trattenuta dovra' essere semestralmente  investita
in titoli di Stato o garantiti  dallo  Stato,  da  depositare  presso
l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma. 
 
  L'interessato  potra'  indicare  in  quali  titoli  dello  Stato  o
garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento. 
 
  I depositi cauzionali costituiti  a  norma  del  presente  articolo
potranno  essere  utilizzati,  con  le  modalita'  di  cui  ai  comma
seguenti, per la copertura delle  perdite  dipendenti  da  operazioni
effettuate dai dirigenti eccedendo dai  limiti  delle  facolta'  loro
consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato,
o  contro  le  disposizioni  stesse;  salvo  ogni  altro  diritto   a
risarcimento e salva l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla
presente legge e da altre leggi. 
 
  L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite  dipendenti  da
operazioni effettuate  da  un  dirigente  eccedendo  i  limiti  delle
facolta'  a  lui  consentite,  puo'  chiedere,  con  un  ricorso   al
presidente del tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale,
a cui il dipendente e' addetto, che sia autorizzato lo svincolo della
cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite
anzidette.  Il  ricorso  e'  notificato,  a  cura  dell'azienda,   al
dirigente,  il  quale,   nel   termine   di   trenta   giorni   dalla
notificazione, puo' presentare le sue deduzioni nella cancelleria del
tribunale. L'azienda puo' replicare entro venti giorni dalla scadenza
del termine  anzidetto,  presentando  le  sue  memorie  nella  stessa
cancelleria del tribunale. 
 
  Il presidente, esaminati gli atti ed,  ove  lo  creda,  sentito  le
parti ed assunte le informazioni che fossero  del  caso,  decide  sul
ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione,  salva
rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi  alla  competente
autorita' giudiziaria nelle forme ordinarie. 
 
  In base al provvedimento del presidente  del  tribunale,  il  quale
abbia  accolto,  anche  parzialmente,  il  ricorso,   l'Istituto   di
emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati,
procede, su richiesta  dell'azienda  di  credito,  alla  vendita  dei
titoli svincolati in luogo e vece di colui  a  cui  i  titoli  stessi
appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda  di  credito
fino alla concorrenza della somma dovutale, secondo il  provvedimento
del presidente del tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a
disposizione degli aventi diritto. 
 
  Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio,  il  ricorso  deve
essere presentato al presidente del tribunale del luogo di  residenza
del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione  del
ricorso  puo'  effettuarsi  collettivamente  agli  eredi  nel   luogo
dell'ultimo domicilio del defunto, qualora  la  notificazione  stessa
avvenga entro un anno dalla morte. 
 
                              Art. 40. 
 
  La disposizione dell'art. 14 della  presente  legge  si  applica  a
tutte le funzioni  di  vigilanza  ed  alle  altre  facolta'  comunque
attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico
e Banche di interesse nazionale di cui al titolo  IV  delle  presente
legge, spettanti al  Ministero  delle  finanze,  al  Ministero  delle
corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste. 
 
  Sono in particolare deferite al  Comitato  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 14: 
  a) le funzioni di vigilanza e le altre  attribuzioni  spettanti  al
Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle  Finanze  ed
all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929,  n.
967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima  categoria
e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato  con
R.  decreto  5  febbraio  1931,  n  225;  la  vigilanza  e  le  altre
attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti  federali
regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito  delle
Casse di risparmio italiane  sono  pure  esercitate,  a  norma  delle
disposizioni vigenti, dall'Ispettorato; 
  b) le funzioni di vigilanza e le altre  attribuzioni  demandate  al
Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio
1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal R. decreto 14 giugno
1923, n. 1396, sui Monti di pegni; 
  c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti  le
Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno  1932,  n.  656,  e  la
legge  25  gennaio  1934,  n.   186,   attribuiscono   al   Ministero
dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze; 
  d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti  le
sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che  il  R.  decreto  4
settembre 1919, n. 1620, attribuiva al  Ministero  del  tesoro  e  al
Ministero dell'industria e commercio. 
 
  In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9  del  testo  unico
approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle
Casse di risparmio e dei Monti di  pegni  di  1ª  categoria,  nonche'
l'approvazione dei relativi statuti hanno luogo mediante decreto  del
Capo  del  Governo  in  seguito  a  deliberazione  del  Comitato  dei
Ministri, su proposta del capo dell'Ispettorato. Nello stesso modo si
provvede alla modificazione  degli  statuti  delle  stesse  Casse  di
risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, anche se approvati in
conformita' delle norme anteriori. 
 
  Sono abrogate le disposizioni  del  R.  decreto-legge  7  settembre
1926, n. 1511, e del R.  decreto-legge  6  novembre  1926,  n.  1830,
convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e  n.  1108,  recanti
provvedimenti per la  tutela  del  risparmio,  in  quanto  non  siano
compatibili con le disposizioni della presente legge. 
 
  Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o  incompatibili  con
la presente legge regolanti l'attivita' degli Istituti di credito  di
diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV
della presente legge. 
 
  Sono parimenti abrogate, in quanto non  siano  compatibili  con  le
disposizioni della presente legge, le  disposizioni  contenute  nelle
leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni  e
le Casse rurali ed agrarie, ed in  particolare  nel  testo  unico  25
aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di  1ª
categoria e nel R. decreto 5 febbraio 1931, n.  225,  nella  legge  4
maggio 1898, n. 169, e nel R. decreto 14 giugno 1923,  n.  1396,  sui
Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25  gennaio  1934,
n.  186,  e  nel  R.  decreto-legge  17  ottobre   1935,   n.   1989,
sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie. 
 
                             TITOLO VI. 
 
  Disciplina della Raccolta del Risparmio a Medio e Lungo Termine. 
 
                              Art. 41. 
 
  Sono  deferite   al   Comitato   dei   Ministri,   in   conformita'
dell'articolo 14: 
  a)  le  attribuzioni  spettanti  al  Ministero  dell'agricoltura  e
foreste e al Ministero delle finanze a  norma  del  testo  unico  sul
credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e
successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del R.
decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del R.  decreto-legge  25
marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di
credito fondiario; 
  b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a
norma degli articoli 1 e 8 del R. decreto-legge  2  maggio  1920,  n.
698, relativamente all'Istituto nazionale di credito  edilizio  ed  a
norma del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente  agli
Istituti e Societa' di credito edilizio in genere; 
  c) le attribuzioni spettanti,  a  norma  del  R.  decreto-legge  29
luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi
di   esso,   nonche'   dei   relativi   regolamenti,   al   Ministero
dell'agricoltura  e   foreste   ed   al   Ministero   delle   finanze
relativamente al  Consorzio  nazionale  per  il  credito  agrario  di
miglioramento e agli Istituti autorizzati ad  esercitare  il  credito
agrario; 
  d) le attribuzioni spettanti,  a  norma  del  R.  decreto-legge  13
novembre 1931, n. 1398, al  Ministero  delle  finanze,  al  Ministero
delle  corporazioni,  al   Ministero   dell'agricoltura   e   foreste
relativamente all'Istituto mobiliare italiano; 
  e) le attribuzioni  spettanti,  a  norma  del  R.  decreto­legge  2
settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile  1921,  n.  488,  al
Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per  le
opere pubbliche; 
  f) le attribuzioni spettanti,  a  norma  del  R.  decreto-legge  20
maggio  1924,  n.  731,  al  Ministero  delle  finanze  relativamente
all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'; 
  g) le attribuzioni spettanti, a norma del R. decreto-legge 5 luglio
1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale  29
gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze  e  dell'economia  nazionale
relativamente all'Istituto di credito navale; 
  h) le attribuzioni  spettanti,  a  norma  del  R.  decreto-legge  3
ottobre 1929, n.  1717,  al  Ministero  delle  finanze  relativamente
all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. 
 
                              Art. 42. 
 
  L'Ispettorato ha facolta' di disporre nei riguardi  degli  Istituti
indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di
funzionari che avranno facolta' di chiedere la esibizione di tutti  i
documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle
loro funzioni. 
 
  Tali Istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato  i  bilanci
annuali ed ogni altro dato richiesto. 
 
  Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di  sorveglianza
degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38. 
 
                              Art. 43. 
 
  Sono  devolute  al  Comitato  dei  Ministri   e,   rispettivamente,
all'Ispettorato, le funzioni e facolta' attribuite al Ministero delle
finanze   ed   all'Istituto   di   emissione    dalle    disposizioni
sull'ordinamento delle Borse dalla  legge  20  marzo  1913,  n.  272,
sull'ordinamento  delle  Borse  di   commercio   e   dai   successivi
provvedimenti modificativi  di  essa,  dai  relativi  regolamenti  di
esecuzione, nonche' dal R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815. 
 
                              Art. 44. 
 
  Gli Istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad  aumentare
il  loro  capitale,  ne'  possono  emettere  obbligazioni  senza   la
preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva la applicazione delle
altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li
regolano. 
 
                              Art. 45. 
 
  Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo  V  e
gli istituti indicati nell'art. 41 del presente  titolo  non  possono
partecipare a sindacati  di  collocamento  di  azioni,  obbligazioni,
buoni di cassa e altri valori mobiliari che  non  siano  di  Stato  o
garantiti  dallo  Stato,  ne'  prestare   l'assistenza   della   loro
organizzazione per il collocamento, se la emissione non  ha  ricevuto
la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. 
 
  Le nuove emissioni di azioni ed  obbligazioni  gia'  quotate  nelle
Borse   del   Regno   devono   essere   preventivamente   autorizzate
dall'Ispettorato. 
 
                              Art. 46. 
 
  L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere  partecipazioni
finanziarie fuori del Regno, di cui al R. decreto 11 settembre  1919,
n. 1674, come pure l'autorizzazione  a  collocare  nel  Regno  titoli
esteri di Stato, nonche' obbligazioni e valori azionari di  qualsiasi
specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono  concesse
sentito il parere dell'Ispettorato. 
 
                             TITOLO VII. 
 
Delle   Fusioni,   dell'Amministrazione   Straordinaria    e    della
Liquidazione  delle  Aziende  Raccoglitrici  di  Risparmio  a   Breve
                              Termine. 
 
                      Capo I. - Delle fusioni. 
 
                              Art. 47. 
 
  Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione,  fra  Casse  di
risparmio e Monte di pegni, le modalita' della  fusione  e  le  nuove
norme statutarie che si  rendessero  necessarie  sono  stabilite  dal
Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione nazionale fra le  Casse
di risparmio italiane. La fusione e' disposta con decreto  Reale,  su
proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto,
le nuove norme statutarie. 
 
  Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di
un Monte  di  pegni,  di  un'altra  azienda  di  credito,  si  dovra'
richiedere  il  preventivo  nulla  osta   dell'Ispettorato,   sentita
l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane. 
 
                              Art. 48. 
 
  Le Banche di interesse nazionale e  le  altre  aziende  di  credito
costituite in forma di societa' conservano la facolta' di fondersi  o
di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e
196 del Codice di commercio  o  delle  oltre  disposizioni  di  legge
vigenti. 
 
  La  proposta  relativa  deve   essere   sottoposta   dagli   organi
amministrativi   delle   aziende    al    preventivo    nulla    osta
dell'Ispettorato,  sentito  il  Comitato  tecnico   corporativo   del
credito.  Non  puo'  essere   autorizzata   la   trascrizione   della
deliberazione di fusione sul registro delle Societa'  commerciali,  a
norma dell'art. 96 del Codice di commercio, se non sia presentato  il
nulla osta suddetto. 
 
  Nel caso di incorporazione da  parte  di  Istituti  di  credito  di
diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovra' richiedere il
preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il  Comitato  tecnico
corporativo di credito. 
 
                              Art. 49. 
 
  Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo
5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Provincie, puo' essere
disposta la fusione, su richiesta  dei  Consigli  di  amministrazione
delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e
seguenti del Cudice di commercio. A queste fusioni  si  applicano  le
disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52. 
 
  In questi casi la fusione e le relative  condizioni  devono  essere
deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di  almeno
tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci. 
 
  Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole
dell'Ispettorato, la fusione puo' essere autorizzata mediante decreto
Reale che approva  l'atto  di  fusione,  su  proposta  del  Capo  del
Governo, da pubblicarsi nella Gazzetta  Ufficiale  del  Regno,  nella
parte «Disposizioni e  Comunicati»,  in  apposita  rubrica  intestata
«Ispettorato per la  difesa  del  risparmio  e  per  l'esercizio  del
eredito». 
 
  Un  estratto  della  Gazzetta  Ufficiale  del  Regno   recante   la
pubblicazione dovra', entro dieci giorni dalla pubblicazione  stessa,
essere depositato, a cura degli amministratori, nelle cancellerie dei
tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o  le
filiali delle aziende. 
 
  L'estratto medesimo dovra' anche pubblicarsi entro un mese, a  cura
degli amministratori, nel Bollettino  ufficiale  delle  Societa'  per
azioni e nel Foglio degli annunzi legali e giudiziari dei luoghi  ove
le aziende fuse hanno sedi e filiali. 
 
  La pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Societa' per azioni
dovra' effettuarsi secondo le norme del R. decreto­legge  2  dicembre
1935, n. 2134. 
 
  L'atto  di  fusione  deve  essere  comunicato  anche  ai   Consigli
provinciali dell'economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno
sedi e filiali. 
 
  L'Ispettorato potra' disporre che alla deliberazione di fusione  si
diano altre forme di pubblicita' da stabilirsi di volta volta. 
 
                              Art. 50. 
 
  L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella  Gazzetta
Ufficiale, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica  «Ispettorato»,
nomina, scegliendoli fra gli  amministratori  delle  aziende  che  si
fondono, non meno di cinque e  non  piu'  di  undici  amministratori,
designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresi'  uno
o piu' commissari con funzioni di  vigilanza  fino  alla  nomina  dei
sindaci di cui appresso. 
 
  Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente,  cessano
dall'ufficio  gli  amministratori  in  carica  ed  i  sindaci,  salvo
l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati  dall'assemblea
a norma del comma seguente. 
 
  Gli    amministratori    designati    dall'Ispettorato     assumono
l'amministrazione della societa' e provvedono a convocare,  entro  45
giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea  generale
straordinaria dei soci,  la  quale,  oltre  che  trattare  gli  altri
oggetti posti all'ordine del giorno, deve: 
  1) approvare il nuovo statuto dell'azienda; 
  2) nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto; 
  3) nominare i sindaci. 
 
  Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono
approvate con provvedimento dell'Ispettorato. 
 
  Quando fra le aziende che si fondono  sia  compresa  una  Banca  di
interesse nazionale, lo statuto della Banca  di  interesse  nazionale
risultante dalla fusione e' formato ed approvato  a  norma  dell'art.
27. 
 
                              Art. 51. 
 
  Non  compete  ai  soci   o   ai   partecipanti   dissenzienti   dal
provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto  di
recesso,  ne  e'  ammessa  contro  la  fusione  la  opposizione   dei
creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che  la  fusione  sia
lesiva dei propri interessi, puo' fare reclamo nel termine di  giorni
15 dalla pubblicazione del  decreto  di  cui  all'art.  49,  mediante
lettera  raccomandata  all'Ispettorato,  il  quale  ha  facolta'   di
disporre  che  l'azienda  risultante  dalla  fusione  costituisca  un
congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante,  presso
l'Istituto di emissione. 
 
  Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il
creditore reclamante deve citare  davanti  all'autorita'  giudiziaria
competente l'azienda risultante dalla fusione perche'  sia  accertato
l'ammontare dovutogli  e  disposto,  in  quanto  possa  ritenersi  in
pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo  svincolo
del deposito di cui al comma precedente. 
 
  In mancanza della citazione predetta il deposito di  cui  al  primo
comma e' svincolato. 
 
                              Art. 52. 
 
  Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli  atti  di
conferimento di aziende individuali di credito in  altre  aziende  di
credito indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 5, il  trapasso  dei
beni, attivita' e passivita' dipendenti dagli atti di  fusione  e  di
conferimento stessi, sono  oggetti  a  tassa  fissa  di  registro  ed
ipotecaria di lire 10. 
 
  La gestione e  le  cauzioni  delle  esattorie,  delle  tesorerie  e
ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si  fondono,  sono
trasferite  con  i  diritti  e  gli  obblighi  relativi   all'azienda
risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da  questi
trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro  ed  ipotecaria
di lire 10. L'Amministrazione  del  debito  pubblico  e  della  Cassa
depositi e prestiti, nonche' le  Conservatorie  delle  ipoteche  sono
autorizzate  ad  eseguire  le  necessarie   operazioni   sui   titoli
cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari. 
 
                              Art. 53. 
 
  Quando un'azienda di credito  indicata  nell'art.  5  convenga  con
un'altra - anche se questa sia in liquidazione -  di  sostituirsi  ad
essa per l'esercizio in proprio nome  di  una  serie  o  filiale,  la
convenzione non puo'  essere  eseguita  se  non  sia  preventivamente
autorizzata dall'Ispettorato. 
 
                              Art. 54. 
 
  In tutti i casi  in  cui,  con  l'autorizzazione  dell'Ispettorato,
abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra  per
l'esercizio di una sede o  di  una  filiale,  si  deve  dare  notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  Regno  (rubrica
«Ispettorato») del provvedimento che autorizza la sostituzione. 
 
  Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i  creditori
per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno
facolta' di esigere il pagamento dei loro crediti,  scontati  secondo
il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi
a termine. 
 
  Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti
derivanti  dai  rapporti  suddetti  solo  le   aziende   di   credito
subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le  loro
ragioni. 
 
  Le gestioni e le cauzioni di  esattorie,  tesorerie  e  ricevitorie
provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente  articolo
sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e  senza
bisogno di altre formalita', alle aziende subentranti. 
 
  Tuttavia,  su  reclamo  delle  Amministrazioni   interessate   alle
esattorie, ricevitorie e tesorerie suddette, da presentarsi  mediante
lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni  30  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, indicata nel  primo
comma del  presente  articolo,  l'Ispettorato  stesso  puo',  qualora
ritenga fondato il  reclamo,  dichiarare  risoluto  il  contratto  di
gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi. 
 
                              Art. 55. 
 
  Il trapasso dei beni, attivita' e passivita'  attinenti  a  singole
sedi   e   filiali   nel   cui    esercizio,    con    autorizzazione
dell'Ispettorato,  una  azienda  di  credito  si  sia  sostituita  ad
un'altra, e' soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria  di  L.
10. 
 
                              Art. 56. 
 
  Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario
nel Regno deliberi di rendersi  cessionario  -  in  base  a  regolari
accordi cogli  altri  Istituti  interessati  -  di  tutti  i  diritti
spettanti ad altri Istituti  pure  esercenti  il  credito  fondiario,
relativi a determinate operazioni  di  mutuo,  dovra'  richiedere  la
preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.  Quando  in  rapporto  ai
mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano  in  circolazione
cartelle, l'Istituto cedente  deve  ritirare  dalla  circolazione  ed
annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale
a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono  al
residuo capitale dei  mutui  stessi;  e  correlativamente  l'Istituto
cessionario, in sostituzione  delle  dette  cartelle  annullate  deve
emettere  e  consegnare  all'Istituto  cedente  altrettante   proprie
cartelle di eguale saggio d'interesse. 
 
  Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario
tutti i  depositi  di  somme  e  valori  eventualmente  esistenti  in
dipendenza dei mutui ceduti. 
 
  Le ipoteche iscritte a garanzia  dei  mutui  ceduti  conserveranno,
senza bisogno di espressa riserva, la loro validita' ed il loro grado
a favore dell'Istituto cessionario. 
 
  La  cessione  sara'  fatta  risultare  da  annotamento  in  margine
all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie  di  ogni  singolo  mutuo
ceduto, e tale annotamento dovra' contenere  altresi'  l'elezione  di
domicilio  dell'Istituto  cessionario  a  mente  e  per  gli  effetti
dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato  con  R.
decreto 16 luglio 1905, n. 646. 
 
  A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovra'  essere,  entro
trenta  giorni,  notificata  per  atto  d'ufficiale  giudiziario,  al
debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero
al suo domicilio reale. 
 
  Per la prova della cessione  non  e'  necessaria  l'esibizione  del
relativo atto. 
 
  Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se
fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario. 
 
  Conseguentemente  il  debitore  e'  tenuto  senz'altro   a   pagare
all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le  semestralita'
alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire
anticipatamente in tutto  o  in  parte  il  capitale  ancora  dovuto,
giovandosi della facolta' di cui al secondo comma  dell'art.  29  del
citato  testo  unico  delle  leggi  sul   credito   fondiario,   tale
restituzione non potra'  essere  fatta  che  in  cartelle  al  valore
nominale dell'Istituto cessionario. 
 
  A tutti gli effetti dell'art.  20  dell'anzidetto  testo  unico,  i
successori a titolo universale  o  particolare  del  debitore  e  gli
aventi  causa   dovranno   notificare   giudizialmente   all'Istituto
cessionario presso  la  sua  sede  come  essi  sono  sottentrati  nel
possesso e godimento del fondo ipotecato. 
 
  Similmente il marito dovra' denunciare la costituzione in dote  del
fondo ipotecato. 
 
  Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa  di  registro
di lire 10 per ciascun mutuo ceduto. 
 
  Nessun'altra tassa ne' alcun contributo  a  titolo  di  abbonamento
alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di  cui  al
presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti  dalla
cessione. 
 
  Agli atti  di  cessione  e'  applicata  la  riduzione  dei  diritti
notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo  ammontare  del  residuo
capitale del mutuo ceduto. 
 
           Capo II. - Dell'amministrazione straordinaria. 
 
                              Art. 57. 
 
  Con decreto del Capo del  Governo,  su  proposta  dell'Ispettorato,
puo' disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di  aziende
di credito: 
  a) qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione delle
aziende di credito, ovvero gravi  violazioni  delle  norme  legali  e
statutarie che ne regolano l'attivita', oppure gravi infrazioni delle
disposizioni emanate dall'Ispettorato; 
  b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio; 
  c) quando tale  scioglimento  sia  richiesto  dagli  stessi  organi
amministrativi delle aziende. Nel  caso  di  Societa'  anonime  o  in
accomandita per azioni, lo scioglimento degli  organi  amministrativi
puo'  altresi'  essere  richiesto  dall'assemblea   dei   soci,   con
deliberazione da prendersi  a  norma  dell'art.  158  del  Codice  di
commercio. 
 
  Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  I poteri dei disciolti organi amministrativi sono  provvisoriamente
assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che  assume  il  nome  di
«commissario   provvisorio»,    a    cio'    designato    dal    capo
dell'Ispettorato.  Il  commissario   provvisorio,   previo   sommario
processo verbale d'inventario,  prende  temporaneamente  in  consegna
l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60. 
 
  Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte  le
facolta' gia' spettanti ai disciolti organi  amministrativi,  nonche'
quelle  attribuite  dalla  presente  legge  ai  commissari   di   cui
all'articolo seguente. 
 
  L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria  di
cui  al   presente   articolo,   puo'   altresi'   essere   richiesta
all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in
tal caso l'Ispettorato provvedera'  secondo  le  norme  del  presente
capo. 
 
  Al commissario  nominato  dall'Ispettorato  competono  le  facolta'
normalmente comprese in un mandato institorio generale. 
 
                              Art. 58. 
 
  Con provvedimenti da emanarsi non oltre  quindici  giorni  dopo  la
pubblicazione del decreto di cui  all'articolo  precedente,  il  capo
dell'Ispettorato: 
  a) nomina uno o piu' commissari straordinari per  l'amministrazione
delle aziende; 
  b) nomina un Comitato  di  sorveglianza  composto  da  tre  a  nove
membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attivita' bancaria,
o  che  siano  comprese  fra  i  creditori  o  che   siano   ritenute
dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli
enti fondatori o dei soci. 
 
  A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente. 
 
  I provvedimenti  del  capo  dell'Ispettorato  di  cui  al  presente
articolo,  nonche'  il  verbale  di  nomina  del   presidente,   sono
pubblicati nel termine di giorni  15  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
Regno, parte «Disposizioni e Comunicati», rubrica «Ispettorato». 
 
  Per i provvedimenti  concernenti  Societa',  copia  della  Gazzetta
Ufficiale sara'  depositata,  entro  15  giorni  dalla  pubblicazione
suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la
Societa' ha sede  e  sara'  provveduto  alla  loro  trascrizione  nel
Registro  delle  societa'  ed   alla   comunicazione   al   Consiglio
provinciale dell'economia corporativa del luogo ove  la  Societa'  ha
sede. 
 
  Quando  il  provvedimento  del  capo  dell'Ispettorato  e'  emanato
contemporaneamente al decreto di scioglimento  di  cui  all'art.  57,
l'amministrazione  delle  aziende   e'   assunta   direttamente   dai
commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso. 
 
  Con le medesime modalita', stabilite per la nomina,  l'Ispettorato,
quando  lo  ritenga  opportuno,  provvede   alla   revoca   ed   alla
sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di
sorveglianza. 
 
  Le  funzioni  dei  commissari  straordinari  e  del   Comitato   di
sorveglianza durano per il periodo massimo di  sei  mesi,  quando  un
termine piu' breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57.
Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non
superiore ad altri sei mesi. 
 
  Le  indennita'  spettanti  ai  commissari   ed   al   Comitato   di
sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato  e  sono  a  carico  delle
aziende. 
 
                              Art. 59. 
 
  Per effetto del provvedimento di cui all'art. 57, sono  sospese  le
funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori. 
 
  Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte  le  funzioni  gli
organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali  che
sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto. 
 
                              Art. 60. 
 
  Gli organi delle disciolte  amministrazioni  ed  i  titolari  delle
aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a  fare  le
consegne  ai  commissari,  ai  quali  dovranno  anche  presentare  il
rendiconto,  certificato  dagli  organi  di  vigilanza,   dal   tempo
dell'ultimo bilancio. 
 
  Alle operazioni relative assistono il Comitato di  sorveglianza  od
uno  o  piu'  dei   suoi   delegati   e   il   funzionario   delegato
dell'Ispettorato per la gestione provvisoria. 
 
                              Art. 61. 
 
  Sono attribuiti  ai  commissari  tutte  le  facolta'  spettanti  ai
disciolti  organi  amministrativi  delle  aziende   che   non   siano
individuali. 
 
  I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo
comma  dell'art.  57  possono,  quando  ne   risulti   l'opportunita'
nell'interesse dei creditori, richiedere al tribunale  competente  la
nomina di uno o piu'  sequestratari  giudiziali  del  patrimonio  non
investito nell'azienda bancaria. 
 
  L'Ispettorato, con disposizioni  notificate  ai  commissari  ed  ai
membri  del  Comitato  di  sorveglianza,  puo'  prescrivere  speciali
cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza
delle quali i commissari sono personalmente responsabili. 
 
  Quando i commissari siano piu' d'uno, essi deliberano validamente a
maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta  di  almeno
due fra di essi. 
 
  Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso
di parita' prevale il voto del presidente. 
 
                              Art. 62. 
 
  Spetta  esclusivamente  ai  commissari,  sentito  il  Comitato   di
sorveglianza,  previa  autorizzazione  dell'Ispettorato   l'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' contro i membri degli organi
amministrativi e di sorveglianza. 
 
  Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati  a
proseguire le  azioni  di  responsabilita'  iniziate  dai  commissari
quando   questi   siano   cessati   di   carica,   ed   a   riferirne
all'Ispettorato. 
 
                              Art. 63. 
 
  Ai  fini  della  tutela  degli  interessi  dei  creditori,   quando
ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono,  sentito  il
Comitato   di   sorveglianza   ed   in   base    ad    autorizzazione
dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese,
prorogabile - eventualmente - con le stesse formalita', di altri  due
mesi, il pagamento delle passivita'  di  qualsiasi  genere  da  parte
delle aziende. 
 
  Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti
di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati  di
cui all'art. 12 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815. 
 
  Durante  il  periodo  della  sospensione  e  con   l'autorizzazione
dell'Ispettorato, possono  essere  corrisposte  agli  aventi  diritto
quote proporzionali di rimborso. 
 
  Durante il periodo della sospensione non possono essere  intrapresi
o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui  beni
delle aziende, ne' possono essere iscritte ipoteche  sugli  immobili,
od  acquistati  diritti  di  prelazione  sui  mobili  delle   aziende
medesime,  se  non  per  effetto  di  sentenze  esecutive   anteriori
all'inizio del periodo di sospensione. 
 
  La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di
cessazione dei pagamenti. 
 
  Le norme per l'attuazione del  provvedimento  di  cui  al  presente
articolo sono determinate dall'Ispettorato. 
 
                              Art. 64. 
 
  I commissari straordinari cessano dalle loro  funzioni  al  termine
previsto   dall'art.   58,   ovvero   anche   prima   col    consenso
dell'Ispettorato. 
 
  I commissari  straordinari  ed  il  Comitato  di  sorveglianza,  al
termine   delle   loro   funzioni,   redigono    separati    rapporti
sull'attivita' svolta e li rimettono all'Ispettorato. 
 
  La chiusura  dell'esercizio  in  corso  all'inizio  della  gestione
commissariale e' protratta fino al termine della gestione stessa.  Il
commissario redige il bilancio ed il conto  profitti  e  perdite  che
vengono presentati per l'approvazione  all'Ispettorato  e  pubblicati
nei modi di legge. 
 
  Prima della cessazione della loro funzione i commissari  provvedono
perche' siano ricostituiti gli organi della  normale  amministrazione
mediante  nuove  nomine  da  farsi  a  norma  di  legge,  degli  atti
costitutivi e degli statuti delle societa' e degli altri enti. 
 
  A tali organi i commissari fanno le consegne,  accompagnate  da  un
inventario  aggiornato,  e,  nel  piu'   breve   termine   possibile,
presentano ai detti  organi  il  rendiconto  dall'inizio  della  loro
gestione. 
 
  Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate  entro
60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al  riguardo  e
di prendere i provvedimenti che riterra' opportuni. 
 
  Nessuna azione di responsabilita' contro i commissari ed  i  membri
del   Comitato   di   sorveglianza   puo'   essere   promossa   senza
l'autorizzazione dell'Ispettorato. 
 
                              Art. 65. 
 
  I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza  non  possono
contrarre obbligazioni di qualsiasi  natura,  ne'  compiere  atti  di
compravendita,  direttamente  o  indirettamente,  con  l'azienda  che
amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che
dovra' essere presa alla unanimita', degli  altri  commissari  e  col
voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza. 
 
  Sono applicabili  ai  commissari  ed  ai  membri  dei  Comitati  di
sorveglianza di Casse di risparmio e  di  Monte  di  pegni  di  prima
categoria, nonche' di altri Monti di  pegni  e  di  Casse  rurali  ed
agrarie, le disposizioni riguardanti  le  obbligazioni  degli  organi
dell'amministrazione ordinaria di tali istituti. 
 
                              Art. 66. 
 
  Senza pregiudizio di quanto e' stabilito nei  precedenti  articoli,
il capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1° dell'art. 57
e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, puo'  disporre  che
un funzionario dell'Ispettorato,  previo  sommario  processo  verbale
d'inventario, assuma  la  gestione  provvisoria  dell'azienda  con  i
poteri spettanti agli organi amministrativi,  le  cui  funzioni  sono
frattanto sospese. La gestione provvisoria non  puo'  mai  avere  una
durata  superiore  ai   due   mesi.   Il   provvedimento   del   capo
dell'Ispettorato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Procedutosi   allo   scioglimento   degli   organi   amministrativi
dell'azienda, a norma del  comma  1°  dell'art.  57,  il  funzionario
dell'Ispettorato e' investito senz'altro delle facolta' indicate  nel
comma 4° dello stesso art. 57, 
 
  Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia  stato  disposto  lo
scioglimento   degli   organi    amministrativi,    il    funzionario
dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi  amministrativi  e
si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 5°, 6°e 7°. Il comma
7° si applica altresi' nei riguardi del funzionario  dell'Ispettorato
indicato nell'art. 57. 
 
                   Capo III. - Della liquidazione. 
 
                              Art. 67. 
 
  Con decreto del Capo del  Governo,  su  proposta  dell'Ispettorato,
puo' essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio  del
credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei
successivi articoli: 
  a) quando le irregolarita' o le violazioni  delle  norme  legali  e
statutarie o le perdite previste dall'art. 57  siano  di  eccezionale
gravita'; 
  b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di  chi
puo' chiedere  lo  scioglimento  degli  organi  amministrativi  delle
aziende, ai sensi dell'art. 57, comma 1°. 
 
  La liquidazione regolata dal presente  capo  puo'  essere  disposta
anche  quando  le   aziende   siano   amministrate   dai   commissari
straordinari di  cui  all'art.  58,  ovvero  sia  in  corso  la  loro
liquidazione  secondo  le  norme  ordinarie.   Anche   i   commissari
straordinari e i liquidatori possono chiedere  che  si  faccia  luogo
alla liquidazione di cui al  presente  capo,  la  quale  puo'  essere
disposta, pure di ufficio, in  luogo  della  liquidazione  volontaria
allo scopo di rendere  questa  piu'  sollecita.  In  questi  casi  le
relative procedure si arrestano e vengono  sostituite  da  quella  di
liquidazione regolata dalle presenti disposizioni. 
 
  La liquidazione regolata dal presente capo si  applica  anche  alle
aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per  effetto
del decreto di cui al primo comma  del  presente  articolo,  viene  a
trovarsi nelle  condizioni  previste  dall'art.  699  del  Codice  di
commercio.  In  tal  caso   i   poteri   del   commissario   nominato
dall'Ispettorato si estendono su tutto il  patrimonio  del  titolare,
anche se non investito nella azienda di credito. 
 
  Il decreto che ordina la messa in liquidazione e' pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno. Per effetto del decreto  suddetto  sono
sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle  aziende  e
restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti  o
fondatori. 
 
  Con suo provvedimento, da  pubblicarsi  nelle  forme  indicate  nel
comma terzo dell'art. 58, il capo dell'Ispettorato nomina: 
  a) uno o piu' commissari liquidatori; 
  b) un Comitato di sorveglianza  composto  da  tre  a  nove  persone
scelte come alla lettera b) dell'art. 58. 
 
  Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca o la sostituzione
dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza. 
 
  Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il  suo  presidente.  Il
relativo verbale di nomina e' pubblicato, nel termine di  giorni  15,
nella  Gazzetta  Ufficiale   del   Regno,   parte   «Disposizioni   e
Comunicati», rubrica «Ispettorato». 
 
  Le  indennita'  spettanti  ai  commissari   ed   ai   Comitati   di
sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato  e  sono  a  carico  delle
aziende. 
 
                              Art. 68. 
 
  Il decreto di messa in liquidazione impedisce la  dichiarazione  di
fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui  al
presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero  a  una
societa', che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in
stato di cessazione dei  pagamenti,  il  tribunale,  d'ufficio  o  su
istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di  cessazione
dei pagamenti. 
 
  La sentenza determina il giorno, non anteriore  a  due  anni  dalla
sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo.  Essa
rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso,  708,
709, 710 e 711 e dell'art. 9, secondo comma, della  legge  10  luglio
1930, n. 995. 
 
  La sentenza rende altresi' applicabili le disposizioni relative  ai
reati  in  materia  fallimentare:  a  tal  fine,  il  presidente  del
tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro  ore,  al  procuratore
del Re copia della sentenza ed  i  commissari  devono,  con  apposita
relazione,  informarlo  delle  principali  cause  e  circostanze  del
dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di  cui
siano richiesti. 
 
  Gli interessati hanno diritto di  fare  opposizione  alla  sentenza
avanti allo stesso tribunale che l'ha  pronunciata  entro  40  giorni
dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale. 
 
  La data  dell'affissione  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  degli
annunzi legali. 
 
  L'opposizione e' proposta in contraddittorio dei commissari  ed  e'
decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78. 
 
                              Art. 69. 
 
  Quando si verifichino le condizioni previste  dalla  legge  per  la
dichiarazione di fallimento di una azienda di credito,  il  tribunale
dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina  che  la  sua
sentenza sia entro tre giorni  comunicata  d'ufficio,  per  cura  del
cancelliere,  all'Ispettorato,  il  quale  provvede  alla  messa   in
liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in  tal
caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti. 
 
  Il tribunale puo' anche emanare i  provvedimenti  conservativi  che
ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della
suddetta procedura di liquidazione. 
 
                              Art. 70. 
 
  Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno  del
decreto di messa in  liquidazione,  e'  sospeso  il  pagamento  delle
passivita'  di  qualsiasi  genere,  comprese  quelle  derivanti   dai
certificati di cui all'art. 12 del R. decreto­legge 30  giugno  1932,
n. 815, salvo il  disposto  dell'art.  80;  dalla  stessa  data  sono
applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701  del  Codice  di
commercio e non possono essere  intrapresi  o  proseguiti  per  alcun
titolo atti di esecuzione forzata ed atti cautelativi sui beni  delle
aziende poste in liquidazione, ne' possono essere  iscritte  ipoteche
sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui  mobili  delle
aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive  anteriori
alla messa in liquidazione. 
 
  Dalla stessa data nessuna azione puo' essere promossa o  proseguita
contro l'azienda in liquidazione,  salvo  quanto  e'  disposto  dagli
articoli 77 e 78. 
 
  Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di  immobili,  i
commissari liquidatori hanno facolta' di  provvedere  al  subaffitto,
nonostante ogni patto contrario. 
 
  Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti
di borsa. 
 
                              Art. 71. 
 
  I commissari procedono a tutte  le  operazioni  della  liquidazione
secondo le  direttive  dell'Ispettorato  e  sotto  la  vigilanza  del
Comitato di sorveglianza di cui all'art. 67. 
 
  I commissari, tosto che abbiano assunto  il  loro  ufficio,  devono
formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte  e
del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed  alla
consegna assistono il Comitato di sorveglianza  o  uno  o  piu'  suoi
delegati. Alle relative operazioni possono inoltre  sempre  assistere
delegati dell'Ispettorato. 
 
  Qualora, per mancato intervento degli amministratori o  liquidatori
cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo
od  altre  ragioni,  non  sia  possibile  la  formazione  consensuale
dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sara' provveduto di
autorita' e con l'assistenza di un Regio  notaio,  dai  commissari  i
quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica. 
 
  Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto
relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 
 
  Tale  obbligo  si  estende  anche   ai   titolari   delle   aziende
individuali. 
 
  I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se  la
liquidazione si protrae oltre l'anno, ma  sono  tenuti  a  presentare
annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione  contabile
e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale
relazione deve essere accompagnata da un  rapporto  del  Comitato  di
sorveglianza. 
 
                              Art. 72. 
 
  I  commissari  hanno  tutti  i  poteri  occorrenti  per  realizzare
l'attivo e per esperire  tutte  le  azioni  comunque  spettanti  alle
aziende poste in liquidazione, oltre a quanto disposto negli articoli
73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione,  qualora  la
procedura di liquidazione venga applicata ad  una  societa'  in  nome
collettivo o in accomandita. 
 
  L'Ispettorato puo' stabilire che per talune categorie di operazioni
od atti esso sia sentito preliminarmente e  che  sia  preliminarmente
sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni  non  sono
opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 
 
  La  inosservanza  da  parte  dei  commissari  delle  norme  emanate
dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che
ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni  di  responsabilita'
non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato. 
 
  Quando  i  commissari  siano  piu'  di  uno,  essi   deliberano   a
maggioranza ed i  loro  poteri  di  rappresentanza  sono  validamente
esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo  il  caso  di
deleghe speciali conferite  ad  una  persona  mediante  deliberazione
presa con la maggioranza suddetta. 
 
  Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso
di parita' prevale il voto del presidente. 
 
                              Art. 73. 
 
  Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una societa'
in nome  collettivo  ovvero  in  accomandita,  i  commissari  possono
chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione  trovasi
la sede della societa', l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse
della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili  senza
limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese. 
 
  I  commissari  hanno  inoltre  facolta'  di  agire  contro  i  soci
responsabili senza  limitazione  allo  scopo  di  ottenere  la  somma
necessaria per soddisfare tutti  i  debiti  sociali.  All'uopo  essi,
sentito  il  Comitato  di  sorveglianza,  compilano   il   piano   di
ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene
per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717  del  Codice
civile. I contributi, che  dovrebbero  essere  corrisposti  dai  soci
ritenuti non facilmente solvibili, possono  essere  proporzionalmente
ripartiti tra tutti gli  altri  soci  per  la  parte  non  facilmente
esigibile. Tuttavia ciascun  socio  avra'  diritto  di  ottenere  dal
liquidatore,  sulle   somme   che   residuassero   dopo   chiusa   la
liquidazione,  la  restituzione  di  quanto  avesse  pagato  in  piu'
rispetto alla quota che a lui farebbe  carico,  in  conformita'  alle
disposizioni dell'art. 1199 del Codice civile. 
 
  Il piano di ripartizione e', a cura dei commissari, comunicato  per
lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante  dai  documenti
dell'azienda, ed i soci, entro il termine di  quindici  giorni  dalla
comunicazione del piano di  ripartizione,  possono  alla  loro  volta
comunicare  per  lettera   raccomandata   ai   commissari   le   loro
osservazioni  sul  piano  stesso.  Scaduto  il  termine  predetto   i
commissari presentano il  piano  di  ripartizione  al  tribunale,  il
quale, esaminate le  osservazioni  fatte  dai  soci  e  le  eventuali
controsservazioni  dei  commissari   ed   apportata   al   piano   di
ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna,
lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione. 
 
  In virtu' del piano di ripartizione, reso esecutivo a  termini  del
comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni  dei
soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il  termine  che
sara' fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo  di
ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito
ad autorizzazione  dell'Ispettorato,  possono  chiedere  che  i  soci
eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti  in  base
al  piano  di  ripartizione,  anche  prima  che  si  addivenga   alla
liquidazione dell'intero attivo della societa'. 
 
  I commissari hanno  pure  facolta'  di  esercitare,  nell'interesse
della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235
del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili  senza
limitazione. 
 
                              Art. 74. 
 
  Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, i
commissari,  qualora  concorrano  particolari  circostanze,   possono
procedere,  in  seguito  ad  autorizzazione  dell'Ispettorato,   alla
trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun  uffizio
delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci
responsabili senza limitazione. Dalla  data  della  trascrizione  del
decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio,  senza  il
consenso dei commissari, non puo' alienare, ne' sottoporre ad ipoteca
i beni suddetti. 
 
  Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno  del
decreto di messa in liquidazione della societa' nessuna  azione  puo'
essere  promossa  o  proseguita  contro  i  soci  responsabili  senza
limitazione da parte dei creditori della societa'. 
 
  Le facolta' di cui all'articolo precedente e al comma 1° di  questo
articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche
nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla societa'  per  quanto
concerne le operazioni fatte dalla societa' stessa  anteriormente  al
giorno in cui il recesso o la esclusione e' pubblicata. 
 
  Nel caso in cui abbia avuto luogo  la  dichiarazione  di  stato  di
cessazione dei pagamenti da parte della societa', si presumono  fatti
in frode dei creditori della  societa'  e  in  mancanza  della  prova
contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi  creditori,
qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza  limitazione
posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti: 
  a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma  2°,
numeri 1 e 2, dell'art. 707 del Codice di commercio; 
  b) gli atti e i contratti commutativi in cui i  valori  dati  o  le
obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente cio' che a lui
e' stato dato o promesso; 
  c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni  dei  soci  quando  la
costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito. 
 
                              Art. 75. 
 
  I  commissari  possono,  nei  casi   di   ritenuta   necessita'   e
nell'interesse  del   miglior   realizzo   del   patrimonio,   previa
autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio  dell'azienda
secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza. 
 
  Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal  Comitato  di
sorveglianza e con l'autorizzazione  dell'Ispettorato,  i  commissari
possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive  e
costituire in garanzia attivita' sociali, anche ai fini di  eventuali
distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto. 
 
  I commissari non possono cedere in blocco le attivita' se  non  col
parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione
dell'Ispettorato. 
 
                              Art. 76. 
 
  Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a  ciascun
creditore, per lettera  raccomandata,  con  riserva  delle  possibili
contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno  secondo  le
scritture ed i documenti dell'azienda. 
 
  Un'analoga comunicazione deve essere fatta a coloro  che  risultino
titolari di diritti di proprieta' o di altri diritti reali sulle cose
in possesso dell'azienda in liquidazione. 
 
  I  commissari  inoltre  provvedono  con  le  forme  di  pubblicita'
prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la  scadenza  dei  termini
per la presentazione delle domande di insinuazione. 
 
  Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i  creditori,  compresi
gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al  primo
capoverso,   possono   presentare   od   inviare   mediante   lettera
raccomandata i loro reclami ai commissari. 
 
  Entro tre  mesi  dalla  pubblicazione  del  decreto  che  mette  in
liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto  dai
commissari la comunicazione  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari,
di essere ammessi al passivo dell'azienda e  presentare  i  documenti
atti a dimostrare la esistenza, la  specie  e  l'ammontare  dei  loro
crediti, e coloro cui spettino diritti di proprieta' od altri diritti
reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in  base  ai
diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803  e  804  del  Codice  di
commercio,  debbono  proporli,  quando  non   abbiano   ricevuto   la
comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata
accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi. 
 
  La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma
precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero  in  scadenza
dopo  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  secondo   le
disposizioni dell'art. 80. 
 
                              Art. 77. 
 
  I commissari, trascorso  il  termine  di  cui  al  penultimo  comma
dell'articolo  precedente  e  non  oltre  trenta  giorni  successivi,
presentano all'Ispettorato l'elenco dei  creditori  ammessi  e  delle
somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti  di  prelazione  e
l'ordine  degli  stessi  e  l'elenco  dei  titolari  di  diritti   di
proprieta' o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente. 
 
  Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la
sede  legale  dell'azienda,  a  disposizione  degli  aventi  diritto,
l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a  cui  i  commissari
riconoscono diritti di proprieta' od altri diritti reali  sulle  cose
in   possesso   dell'azienda,   con   indicazione    dei    documenti
giustificativi. 
 
  Pure entro lo  stesso  termine,  i  commissari  devono  comunicare,
mediante lettera raccomandata, a  coloro  cui  intendano  negare,  in
tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la  decisione
presa nei loro riguardi. 
 
  I creditori e gli altri interessati  suddetti  possono  proporre  i
loro reclami con atti  depositati  nella  cancelleria  del  tribunale
civile, previa notifica ai commissari, entro un mese  dal  giorno  in
cui  avranno  ricevuto  la  lettera  raccomandata  di  cui  al  comma
precedente. 
 
  Il reclamo dovra' contenere la elezione di domicilio  nella  citta'
sede del tribunale medesimo, in difetto  della  quale  ogni  notifica
sara' eseguita alla porta del tribunale. 
 
  Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel  secondo  comma
del precedente articolo, qualunque interessato puo' reclamare  contro
il riconoscimento dei diritti  effettuato  dai  commissari  a  favore
delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti  depositati  alla
cancelleria del tribunale, previa  notifica  ai  commissari  ed  alle
persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto. 
 
                              Art. 78. 
 
  I reclami devono essere decisi in unico giudizio. 
 
  Il  presidente  del  tribunale,  su   richiesta   dei   commissari,
stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa. 
 
  Il provvedimento del presidente del tribunale e' reso noto a  tutti
gli  interessati  mediante  l'affissione  alla  porta   esterna   del
tribunale medesimo per i quindici giorni  precedenti  all'udienza,  e
mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata,  a  cura  dei
commissari, al domicilio eletto. Ad esso e' data altresi'  diffusione
a cura dei commissari  stessi  con  le  altre  forme  di  pubblicita'
prescritte dal tribunale o disposte dall'Ispettorato. 
 
  Nel caso  di  mancata  comparizione  dei  reclamanti  il  tribunale
pronuncia in contumacia. 
 
  Nel giudizio i commissari esibiscono al  tribunale  perche'  se  ne
valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza  darne
comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il  segreto
bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77. 
 
                              Art. 79. 
 
  La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente
fa stato anche riguardo ai non intervenuti. 
 
  Essa e' affissa  alla  porta  esterna  del  tribunale  a  cura  del
cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso  alle  parti  in
causa della data di  affissione,  mediante  lettera  raccomandata  al
domicilio eletto. 
 
  L'appello deve essere proposto entro trenta giorni  dall'affissione
con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello  in
un termine non maggiore di trenta giorni ne' minore di dieci, a  pena
di nullita'. 
 
  Quando l'appello sia proposto  dai  commissari,  esso  deve  essere
notificato alle  persone  i  cui  reclami  siano  stati  accolti  dal
tribunale ed e' sottoposto ai termini suddetti. 
 
  La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata  i  diversi
reclami che decide con unica sentenza. 
 
  Al giudizio di appello si applicano le disposizioni  del  quarto  e
quinto comma dell'articolo precedente. 
 
  Il  termine  per  il  ricorso  in  Cassazione  decorre  dal  giorno
dell'affissione della sentenza di  appello  ed  e'  abbreviato  della
meta'. 
 
  In  base  alla  sentenza  definitiva,  i  commissari  compilano   e
depositano  presso  l'Ispettorato  le   variazioni   all'elenco   dei
creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma del'art.
77. 
 
                              Art. 80. 
 
  I  commissari,  sentito  il  Comitato  di  sorveglianza  e   previa
autorizzazione   dell'Ispettorato,    possono    eseguire    parziali
distribuzioni agli aventi diritto anche prima  che  siano  realizzate
tutte le attivita' ed accertate tutte le passivita'. 
 
  I creditori e gli altri interessati i quali, pur non  avendo  avuto
comunicazione di essere compresi negli elenchi di  cui  all'art.  77,
non abbiano presentato le loro  domande  ai  commissari  nei  termini
indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia  far  valere  i  loro
diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e  79.  Essi
pero' concorrono ai soli reparti che venissero in  scadenza  dopo  la
loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti
di proprieta' od altri diritti reali su cose non ancora alienate. 
 
  I commissari, quando possano presumere che le passivita'  dell'ente
eccedono quelle risultanti  dai  libri  e  dalle  scritture  o  dalle
sentenze emanate nei giudizi, di cui agli  articoli  78  e  seguenti,
prima  di  provvedere  a  qualsiasi  reparto,   hanno   facolta'   di
accantonare un fondo sul quale hanno diritto  di  prelazione,  per  i
reparti ad essi non corrisposti, i creditori che  abbiano  presentate
le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo  comma
di questo articolo, purche' entro il termine massimo di due anni. 
 
  Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande  tardive
di cui al presente articolo sono decise, ad  istanza  dei  commissari
delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 77,  qualora  esso  sia
tuttora pendente davanti al  tribunale;  qualora,  invece,  esso  sia
chiuso, le contestazioni di cui al precedente  comma  sono  parimenti
riunite in  unico  giudizio  da  svolgersi  secondo  le  norme  degli
articoli 77 e seguenti. 
 
  Le domande dirette  ai  commissari  a  norma  del  presente  e  del
precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di  prescrizione
e di decadenza. 
 
                              Art. 81. 
 
  Sentito  il  Comitato  di  sorveglianza  e   con   l'autorizzazione
dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la  distribuzione  di
un primo reparto ai piccoli creditori, secondo  norme  da  approvarsi
dall'Ispettorato. 
 
  Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non  intacchino
le possibilita' della definitiva assegnazione delle quote spettanti a
tutti i creditori. 
 
                              Art. 82. 
 
  Compiuta  la  liquidazione   dell'attivo,   ma   prima   di   avere
integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori,  i
commissari redigono il rendiconto finale di  liquidazione,  indicando
il residuo reparto disponibile. 
 
  Tale rendiconto,  accompagnato  da  un  rapporto  del  Comitato  di
sorveglianza,     deve     essere     sottoposto     all'approvazione
dell'Ispettorato  e  quindi  depositato  presso  la  cancelleria  del
tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza. 
 
  Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina  le  forme  di
pubblicita' da darsi al rendiconto finale e fissa le modalita'  ed  i
termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non  siano  stati
corrisposti  i  reparti  loro  spettanti  gia'  maturati,  nonche'  i
titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti,
possono proporre  i  loro  reclami  mediante  atti  depositati  nella
cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari. 
 
  Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili
le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79. 
 
  Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede  alle
variazioni eventualmente necessarie  allo  stato  di  reparto  ed  al
rendiconto  finale  ed  ordina  la  esecuzione  del  reparto  stesso,
disponendo che  i  commissari,  mediante  un  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale e con quegli altri mezzi che esso  riterra'  opportuni,  ne
diano notizia agli interessati. 
 
  Le  somme  non  riscosse  entro  due   mesi   dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al  nome
degli aventi diritto. 
 
  Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al
comma  precedente,  i  libri  dell'azienda  sono   depositati   nella
cancelleria del tribunale civile o presso l'Ente od  Istituto  che  a
tale scopo venisse con opportune modalita'  determinato  con  decreto
del tribunale, per esservi conservato per cinque anni. 
 
  Valgono per i commissari ed i membri del Comitato  di  sorveglianza
di aziende che siano liquidate a norma dei  precedenti  articoli,  le
disposizioni dell'art. 64, comma 7°, e dell'art. 65. 
 
                              Art. 83. 
 
  In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione,  i  commissari
possono, sentito il Comitato di sorveglianza e  con  l'autorizzazione
dell'Ispettorato,  proporre  al  tribunale   civile   competente   un
concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le
quali non si applicano le limitazioni dell'art.  23  della  legge  10
luglio 1930, n. 995. 
 
  L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere  assunto  da
enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con  simultanea
liberazione, parziale o totale, dell'azienda  concordataria;  in  tal
caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori
per l'esecuzione di  questo  non  puo'  esperirsi  se  non  contro  i
suddetti assuntori per le quote da essi assunte. 
 
  Gli atti contenenti l'obbligo  di  cui  al  comma  precedente  sono
soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 10. 
 
                              Art. 84. 
 
  Della proposta di  concordato  e'  data  notizia  agli  interessati
mediante deposito nella cancelleria  del  tribunale  accompagnata  da
apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre  forme
di pubblicita' disposte dall'Ispettorato. 
 
  Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori,
e, in genere, tutti  gli  interessati,  possono  presentare  le  loro
opposizioni mediante ricorso  da  depositarsi  in  cancelleria  e  da
notificarsi ai commissari. 
 
  A  cura  dei  commissari,   copia   dei   ricorsi   viene   inviata
all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza  del  termine
di cui sopra,  esprime  il  suo  parere  nell'interesse  della  massa
creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito,  sulla
proposta di concordato, sulla efficienza delle  garanzie  offerte  ed
anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione  delle  quote
previste nel secondo comma  dell'articolo  precedente,  da  parte  di
aziende autorizzate all'esercizio del credito. 
 
  Il  tribunale  decide,  in  unico  giudizio,  sulla   proposta   di
concordato, tenendo conto delle opposizioni  e  del  parere  espresso
dall'Ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno 20
giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in  confronto
di tutti gli interessati. 
 
  I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di 15
giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura  del
cancelliere alla porta esterna del tribunale. 
 
  Della pronuncia della sentenza e della  data  di  affissione  sara'
data notizia mediante avviso da pubblicarsi in  almeno  due  giornali
quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con
decreto del presidente. 
 
  Non e' ammesso l'intervento nel giudizio di appello di  interessati
che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado. 
 
                              Art. 85. 
 
  Durante la procedura di concordato, i commissari possono  procedere
a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto  secondo  le
norme degli articoli 80 e 81. 
 
                              Art. 86. 
 
  L'esecuzione del concordato e' affidata ai  commissari  secondo  le
direttive dell'Ispettorato e  sotto  la  vigilanza  del  Comitato  di
sorveglianza. 
 
  Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle
loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino  in  funzione
nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote
concordatarie, purche' per un tempo non maggiore  di  un  anno  dalla
scadenza delle ultime quote.  Cessano  pure  dalle  loro  funzioni  i
membri del Comitato di sorveglianza. 
 
  Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati  di  sorveglianza
di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le  norme  dei
precedenti articoli,  le  disposizioni  dell'art.  64,  comma  7°,  e
dell'art. 65. 
 
                            TITOLO VIII. 
 
                        Disposizioni penali. 
 
                              Art. 87. 
 
  Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge  sono
applicabili le seguenti pene pecuniarie: 
  a) fino a L. 5000 per il mancato invio, nei termini stabiliti,  dei
bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per
l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31,  37  e
42; 
  b) fino a L. 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione
delle  disposizioni  generali  e  particolari  che  l'Ispettorato  ha
facolta' di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39  e  61
comma 3°, 72 comma 2°, e per infrazioni al  disposto  degli  articoli
28, 30, 53 e 60. 
 
  Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al  titolo  VII
della presente legge  commessa  dai  commissari  straordinari  o  dai
commissari liquidatori o dai membri dei Comitati di sorveglianza puo'
essere applicata la pena pecuniaria fino a L. 5000. 
 
  Le  pene  pecuniarie  sono  comminate  ai  dirigenti,  liquidatori,
commissari, institori o  impiegati,  alla  cui  azione  od  omissione
debbano  imputarsi  le  infrazioni  sopraindicate:  gli  istituti  ed
aziende a cui essi  appartengono  ne  rispondono  civilmente  e  sono
obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. 
 
                              Art. 88. 
 
  Sono  soggetti  alla  pena  pecuniaria  fino  a  L.  10.000,  salva
l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice  penale  e  da
altre leggi, i  sindaci  delle  aziende  ed  istituti  sottoposti  al
controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato  di  sorveglianza
di cui agli articoli 58  e  67  che  violino  le  disposizioni  della
presente legge, in quanto siano tenuti  alla  loro  osservanza  od  a
vigilare perhe' siano osservate da altri. 
 
                              Art. 89. 
 
  Quando le trasgressioni siano  ripetute  entro  un  anno  da  altra
infrazione seguita dalla applicazione di una pena,  la  misura  delle
pene pecuniarie non  puo'  essere  inferiore  al  doppio  della  pena
comminata  nella  precedente  applicazione,  purche'  in  misura  non
eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli  87  e
88. 
 
                              Art. 90. 
 
  Il capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e  l'azienda
di credito civilmente responsabile, riferisce sulle  infrazioni  alle
disposizioni della  presente  legge  per  l'applicazione  delle  pene
pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89. 
 
  Il Ministro per le finanze  sulla  base  dei  fatti  esposti  nella
relazione dell'Ispettorato, quando ne sia  autorizzato  dal  Comitato
dei  Ministri,  provvede  con  proprio  provvedimento  contenente  le
indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n.  4,  ad
applicare le dette pene pecuniarie. 
 
  Contro il provvedimento del Ministro  per  le  finanze  e'  ammesso
reclamo  alla  Corte  d'appello  di  Roma.  Il  reclamo  deve  essere
presentato all'Ispettorato nel termine di giorni  30  dalla  data  di
comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il
reclamo  alla  Corte  d'appello  insieme  con  gli  atti  che  vi  si
riferiscono, e con le sue osservazioni. 
 
  La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel  reclamo,
puo' fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti;
se occorrono investigazioni uno  dei  consiglieri  e'  incaricato  di
eseguirle in via sommaria. 
 
  Il giudizio della Corte e' dato in Camera di consiglio, sentito  il
pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad  alcun
gravame. 
 
  Le  parti  interessate  potranno   chiedere   di   essere   sentite
personalmente. 
 
  Copia del decreto e' trasmessa,  a  cura  della  cancelleria  della
Corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione. 
 
                              Art. 91. 
 
  Quando le infrazioni di cui agli articoli  precedenti  derivino  da
gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano  la
qualita'  di  consiglieri  delegati,  il  capo  dell'Ispettorato   ha
facolta' di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere,
nei   riguardi   dei   direttori   e   funzionari   suddetti,   salva
l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice  penale  e  da
altre leggi, i seguenti provvedimenti: 
  a) la sospensione dall'impiego; 
  b) la risoluzione del contratto d'impiego. 
 
  In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il  diritto  di
ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio,  l'infrazione
commessa costituisca giusta causa per la  risoluzione  immediata  del
contratto  secondo  il  disposto  dell'art.  9,  comma  3°,  del   R.
decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825,  sul  contratto  di  impiego
privato. 
 
  Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro
diritti possono farli  valere  dinanzi  all'autorita'  competente,  a
norma delle leggi vigenti. 
 
                              Art. 92. 
 
  Le disposizioni penali della legge 4  giugno  1931,  n.  660,  sono
applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli
organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art.  5
e  degli  istituti  ed  enti  elencati  nell'art.  41,  benche'   non
costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di
commercio. 
 
                              Art. 93. 
 
  Sono puniti a norma del primo  comma  dell'art.  6  della  legge  4
giugno  1931,  n.  660,  i  contravventori  alle  disposizioni  degli
articoli 38 e 65 della presente legge. 
 
                              Art. 94. 
 
  L'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, e' applicabile anche ai
commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo  VII  della
presente legge ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato. 
 
                              Art. 95. 
 
  E' punito con la reclusione fino a un anno e con la  multa  fino  a
lire 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene  disposte  dal
Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere  concessioni
di credito per se' o per le aziende che amministra, o  di  mutare  le
condizioni  cui  il  credito  venne  primamente  concesso,   fornisce
dolosamente  ad  aziende  di  credito  notizie  o  dati  falsi  sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
delle aziende comunque interessate alla concessione del credito. 
 
                              Art. 96. 
 
  Chiunque svolga l'attivita' prevista dall'art. 1  per  la  raccolta
del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne  ottenuto
l'autorizzazione dall'Ispettorato  o  contravvenga  al  disposto  del
terzo comma dell'art. 2, e' punito con una ammenda da lire  10.000  a
lire 100.000. 
 
  Quando  i  funzionari  delegati  dal  Ministero  delle  finanze   o
dall'Istituto  di  emissione,  nell'esercizio  delle  funzioni   loro
attribuite dal decreto Ministeriale  26  maggio  1934,  regolante  le
operazioni in cambi o divise, vengano a  conoscenza  che  da  qualche
ente o persona sia esercitata l'attivita' prevista dall'art. 1  senza
l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo
per i provvedimenti a norma del precedente comma. 
 
                              Art. 97. 
 
  La denuncia all'autorita' giudiziaria  dei  reati  preveduti  dagli
articoli  92,  93,   94,   95,   96   potra'   essere   fatta   tanto
dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate. 
 
                              Art. 98. 
 
  Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false,  esagerate  o
tendenziose circa aziende esercenti il credito,  atte  a  turbare  il
mercato  dei  titoli  e  dei  valori,  o  a  indurre  il  panico  nei
depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito
con le pene stabilite dall'art. 501 del Codice penale. 
 
                             TITOLO IX. 
 
              Disposizioni Varie, Transitorie e Finali 
 
                              Art. 99. 
 
  Le  disponibilita'  liquide  dei  Comuni,  delle  Provincie,  delle
Associazioni sindacali ed Istituti collaterali degli enti  anzidetti,
ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art.  4  della  legge  3
aprile  1926,  n.  563,  non  possono  esser  depositate  che  presso
l'Istituto di emissione, la  Cassa  depositi  e  prestiti,  le  Casse
postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le
Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed  i  Monti  di
pegni. 
 
  Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono  valersi
per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e  valori  e
per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed  ai
loro patrimoni. 
 
  In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli  altri
organi  di  vigilanza  competenti,  sentito  l'Ispettorato,   possono
autorizzare gli enti  dipendenti,  a  valersi  di  altre  aziende  di
credito per la costituzione di depositi in denaro e in titoli  e  per
la effettuazione di ogni altra operazione di Banca. 
 
  Sono abrogate le disposizioni  contrarie  e  incompatibili  con  le
norme della  presente  legge  contenute  nei  Regi  decreti-legge  17
novembre 1932, n. 1361, 12 ottobre 1933, n. 1399,  e  nei  successivi
decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse. 
 
                              Art. 100. 
 
  Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire  dalla  data
di entrata in vigore del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n.  375,
la Banca d'Italia  potra'  essere  eccezionalmente  autorizzata,  con
deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto  per
provvedere   a   bisogni   straordinari   di   determinati    settori
dell'attivita' produttiva. 
 
                              Art. 101. 
 
  Sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  e  di  regolamenti,
anche se non  espressamente  richiamate  nella  presente  legge,  che
risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni  della  legge
stessa. 
 
                              Art. 102. 
 
  L'Istituto di emissione  e  gli  Istituti  di  credito  di  diritto
pubblico  possono  chiedere  il  decreto  di  ingiunzione  ai   sensi
dell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1936,  n.  1531,  anche  in  base
all'estratto  dei  loro   saldaconti,   certificato   conforme   alle
scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato. 
 
  La precedente disposizione si  estende  alle  Banche  di  interesse
nazionale. 
 
                              Art. 103. 
 
  Il riconoscimento, quali «Banche di diritto pubblico», della «Banca
Commerciale Italiana», societa' anonima con sede sociale  in  Milano,
del «Credito Italiano», societa' anonima con sede sociale in  Genova,
e del «Banco di Roma» societa' anonima  con  sede  sociale  in  Roma,
compiuto in virtu' del R. decreto 12 marzo  1936-XIV,  n.  377,  deve
intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come «Banche  di  interesse
nazionale», a norma della presente legge. 
 
  Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualita' di  «Banche
di diritto pubblico» si considerano da esse compiuti  nella  qualita'
di «Banche di interesse nazionale». La medesima disposizione vale per
i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse  Banche,  compresi
quelli di approvazione dei relativi statuti. 
 
                              Art. 104. 
 
  Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo,  di
concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste,
e sentito  il  Comitato  tecnico  corporativo  del  credito,  saranno
emanate le norme complementari e  di  attuazione  occorrenti  per  la
esecuzione della presente legge. 
 
                              Art. 105. 
 
  Con i provvedimenti da  emanarsi  a  norma  dell'art.  104,  potra'
essere  disposta  la  pubblicazione  di   uno   speciale   Bollettino
dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e  per  l'esercizio  del
credito, nel quale saranno pubblicati, con le modalita' o gli effetti
determinati dai provvedimenti stessi,  le  disposizioni  interessanti
l'esercizio del credito e la raccolta del  risparmio,  i  comunicati,
gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le  aziende
autorizzate all'esercizio del credito,  l'ordinamento  e  l'attivita'
delle Borse valori, le emissioni di valori mobiliari  e,  in  genere,
ogni attivita' od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del
risparmio. 
 
  Con detti provvedimenti potra'  essere  altresi'  disposto  che  le
pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge  nella  Gazzetta
Ufficiale, parte «Disposizioni e comunicati», rubrica  «Ispettorato»,
possano essere sostituite, con gli stessi effetti,  da  pubblicazioni
da farsi nel Bollettino suddetto. 
 
  L'entrata in vigore delle disposizioni contenute  nell'articolo  43
in materia di Borse di commercio sara' fissata con decreto  del  Capo
del Governo, di concerto con il  Ministro  per  le  finanze.  Con  lo
stesso decreto saranno stabilite le  modalita'  di  attuazione  delle
predette disposizioni. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 marzo 1938 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                     Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Lantini 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.