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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 dicembre 1917, n. 1955

Concernente il collocamento nel Regno di titoli esteri di Stato, nonchè di obbligazioni e di valori azionari esteri. (017U1955)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1936)
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Testo in vigore dal:  15-3-1938
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la legge 25 luglio 1909, n. 556;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri per l'industria, commercio e lavoro e per le finanze e per la grazia, giustizia e i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collocamento nel Regno di titoli esteri di Stato nonché di obbligazioni e di valori azionari esteri di qualsiasi specie di prima emissione, è subordinato al preventivo assenso del ministro del tesoro, ed all'osservanza delle condizioni cui l'assenso stesso potrà essere vincolato.
((1))


Tale obbligo sussiste anche se i titoli o valori, anziché essere introdotti nel Regno, vengano lasciati in deposito all'estero.

I contravventori saranno passibili di una multa pari alla metà del valore dei titoli collocati e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Ciuffelli -
Meda - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al R. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato".