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REGIO DECRETO 7 agosto 1936, n. 1531

Nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. (036U1531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1936
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Testo in vigore dal:  29-10-1936

Art. 3



Salve le disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, e salva l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato e gli enti od istituti sottoposti a tutela o a vigilanza amministrativa possono chiedere l'ingiunzione anche in base alle risultanze dei loro libri o registri, purché siano state osservate le prescrizioni eventualmente stabilite nelle leggi e nei regolamenti per la tenuta di tali libri o registri. L'osservanza di queste prescrizioni è attestato dal notaio o dal funzionario che sia specialmente autorizzato all'uopo in base alle relative leggi o regolamenti.