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REGIO DECRETO 7 agosto 1936, n. 1531

Nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. (036U1531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1936
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Testo in vigore dal:  29-10-1936

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1102, che delega al Governo la facoltà di emanare nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1920, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Chi ha un credito esigibile di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di merci o di altre cose fungibili, se sia munito di prova scritta, può chiedere all'autorità giudiziaria competente decreto di ingiunzione di pagamento.

Si considerano come prove scritte, agli effetti della disposizione precedente, i telegrammi, anche se non risultino i requisiti prescritti dall'art. 45 del codice di commercio, e le polizze e promesse indicate nell'art. 1325 del codice civile, anche se non scritte di mano di chi le ha sottoscritte e non munite del buono o approvate.

Se il credito o la sua esigibilità dipendano da una controprestazione o siano sottoposti a condizione, il decreto può essere concesso anche quando il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o il verificarsi della condizione.

Il decreto può essere chiesto contro più persone, quando tutte le domande dipendano dallo stesso titolo.

Il procedimento per ingiunzione non è ammesso se la notificazione prescritta nell'art. 13 debba esser fatta fuori del territorio del Regno o delle colonie o possedimenti italiani.