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REGIO DECRETO 7 agosto 1936, n. 1531

Nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. (036U1531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1936
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Testo in vigore dal: 29-10-1936
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1102, che delega  al  Governo  la
facolta' di emanare nuove norme sul procedimento di ingiunzione e  su
quello per convalida di sfratto; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1920, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                             Articolo 1. 
 
  Chi ha un credito esigibile di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantita' di merci o di  altre  cose  fungibili,  se  sia
munito di prova  scritta,  puo'  chiedere  all'autorita'  giudiziaria
competente decreto di ingiunzione di pagamento. 
 
  Si considerano come prove scritte, agli effetti della  disposizione
precedente,  i  telegrammi,  anche  se  non  risultino  i   requisiti
prescritti dall'art. 45 del codice  di  commercio,  e  le  polizze  e
promesse indicate nell'art. 1325 del  codice  civile,  anche  se  non
scritte di mano di chi le ha sottoscritte e non munite  del  buono  o
approvate. 
 
  Se  il  credito  o   la   sua   esigibilita'   dipendano   da   una
controprestazione o siano sottoposti a condizione,  il  decreto  puo'
essere concesso anche quando il ricorrente offra elementi atti a  far
presumere l'adempimento  della  controprestazione  o  il  verificarsi
della condizione. 
 
  Il decreto puo' essere chiesto contro piu' persone, quando tutte le
domande dipendano dallo stesso titolo. 
 
  Il procedimento per ingiunzione non e' ammesso se la  notificazione
prescritta nell'art. 13 debba esser fatta fuori  del  territorio  del
Regno o delle colonie o possedimenti italiani.