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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1929
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 806 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/07/1931.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
Testo in vigore dal:  10-4-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 37



Il decreto contiene:

1° le generalità dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;
2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;

3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;

5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.