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LEGGE 7 gennaio 1929, n. 4

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. (029U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1929
Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 806 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/07/1931.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
Testo in vigore dal:  29-1-1929 al: 7-8-1982
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Art. 1



La presente legge stabilisce le disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, relative ai tributi dello Stato.

Le disposizioni della presente legge, e in quanto questa non provveda, quelle del Libro primo del Codice penale, non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate.