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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 1825

Disposizioni relative al contratto d'impiego privato. (024U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  7-12-1924

Art. 9




Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.

La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda, che non siano esclusivamente determinane da forza maggiore.

Non è dovuta disdetta, né indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.