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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. 173

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2007)
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Testo in vigore dal:  1-8-2004 al: 29-12-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dipartimenti e direzioni generali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.
2. I dipartimenti del Ministero sono:
a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice", ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.
6. Il capo del Dipartimento è responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.
9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.
10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante: "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2004, n. 11.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, citato nelle note alle premesse, è il seguente:
"Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;
f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.".
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95, e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145, è il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, citato nelle note alle premesse, è il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, è compensato con la riduzione di sedici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'art. 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
6. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, citato nelle note alle premesse, è il seguente:
"Art. 21 (Responsabilità dirigenziale). - (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 1998).
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. (Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, citato nelle note alle premesse, è il seguente:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.