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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 3

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
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Testo in vigore dal:  29-11-2006
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Art. 6

Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per un periodo di
(( sei anni ))
dalla data di entrata in vigore Del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori Della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è compensato con la riduzione di sedici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".