DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 67-ter. 
              (Gestione ordinaria della ricostruzione). 
 
  1. A decorrere dal 16  settembre  2012,  la  ricostruzione  e  ogni
intervento necessario  per  favorire  e  garantire  il  ritorno  alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6  aprile
2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da  assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto,  il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici,  l'attrattivita'  e
lo  sviluppo  economico-sociale  dei   territori   interessati,   con
particolare riguardo  al  centro  storico  monumentale  della  citta'
dell'Aquila. 
  2. Per i fini di cui al comma 1 e per  contemperare  gli  interessi
delle popolazioni colpite  dal  sisma  con  l'interesse  al  corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno  competente  sulla  citta'  dell'Aquila  e  uno
competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui  comuni  fuori
cratere per gli interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.77. Tali Uffici forniscono l'assistenza
tecnica alla ricostruzione pubblica e  privata  e  ne  promuovono  la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario  e  attuativo  degli
interventi e curano la trasmissione dei relativi  dati  al  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo  gli
standard  informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente  decreto,  assicurano  nei
propri  siti  internet  istituzionali   un'informazione   trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono  il  controllo  dei  processi  di
ricostruzione  e  di  sviluppo   dei   territori,   con   particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto  approvato
attraverso  controlli  puntuali  in  corso  d'opera,  nonche'   della
congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli  Uffici  curano,   altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati  sulla  base  dei  criteri  e
degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di
una commissione per i  pareri,  alla  quale  partecipano  i  soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. (40)(42) 
  2-bis. Al fine di concludere  rapidamente  gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per  la  concessione  del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021,  pena
la decadenza dal  beneficio.  Per  gli  interventi  per  i  quali  e'
necessario accertare un maggior danno collegato agli ((eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229)), e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici  dei
comuni del cratere, diversi ((dall'Aquila)),  o  comunque  ricompresi
negli ambiti di intervento dei piani di  ricostruzione  degli  stessi
comuni, gli aventi  diritto  devono  presentare  la  domanda  per  la
concessione del contributo  entro  il  termine  inderogabile  del  30
settembre 2022, pena la  decadenza  dal  beneficio.  Il  comune  puo'
avvalersi degli strumenti di cui  all'articolo  67-quater,  comma  2,
lettera a). 
  3. L'Ufficio speciale per i  comuni  del  cratere,  costituito  dai
comuni interessati con sede in uno di essi,  ai  sensi  dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro  per  la  coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
presidente della regione Abruzzo, con  i  presidenti  delle  province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto  uffici  territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa  intesa  con
il  Ministro  per  la  coesione   territoriale,   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  il  presidente  della  regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila.  Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  determinati  l'organizzazione,  la  struttura,  la  durata,   i
rapporti con i livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,
gli specifici requisiti e le  modalita'  di  selezione  dei  titolari
nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici  speciali,  nel
limite massimo di 50 unita', di cui,  per  un  triennio,  nel  limite
massimo di 25 unita' a tempo determinato, per  ciascun  Ufficio.  Gli
Uffici speciali si avvalgono  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato ai sensi dell'articolo 1  del  testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 30 ottobre 1933, n.  1611.  A  ciascuno  dei  titolari  degli
Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e' attribuito
un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro
annui,      al      lordo      degli       oneri       a       carico
dell'amministrazione.(28)(40)(56) 
  4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   coordina   le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione  e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso,  d'intesa  con  la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici  speciali  di  cui  al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le  organizzazioni
di categoria presenti nel territorio. 
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del  cratere  sono  autorizzati,  in
deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  76,  commi  4  e  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  a   decorrere   dall'anno   2013,
complessivamente 200  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate  al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle  aree  omogenee.
In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  l'efficacia  delle  graduatorie  formatesi  all'esito  delle
suindicate procedure selettive per assunzioni a  tempo  indeterminato
e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia
delle graduatorie formatesi all'esito delle  procedure  selettive  di
cui al  comma  6  del  presente  articolo.  In  considerazione  delle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate,  la  dotazione  organica
dei comuni interessati e' incrementata nella misura corrispondente al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del  contingente  di
cui  al  presente  comma.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  28/09/2018,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 16 NOVEMBRE 2018, N. 130.(42) 
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  ad  assumere  a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche.  Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita'  agli  Uffici
speciali  di  cui  al  comma  2,  fino  a  40  unita'  alle  province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla  cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello  sviluppo  del  territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo  quanto  disposto  con  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette  assunzioni  di
personale e' corrispondentemente incrementata la  dotazione  organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo  2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95.(42) 
  7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono  bandite  e
gestite  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui  al  decreto
interministeriale 25 luglio 1994,  su  delega  delle  amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  8. Nell'ambito delle intese  di  cui  al  comma  3  sono  definiti,
sentito  il  Ministro  per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione,  le  categorie  e  i   profili   professionali   dei
contingenti di personale di cui ai commi  5  e  6,  i  requisiti  per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura  non  superiore  al  50  per  cento  dei  posti
banditi, a favore del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
professionale  di  almeno  un  anno,  nell'ambito  dei  processi   di
ricostruzione, presso la  regione,  le  strutture  commissariali,  le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere  a
seguito di formale contratto  di  lavoro,  nonche'  le  modalita'  di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma  5.  Gli  uffici
periferici delle amministrazioni  centrali  operanti  nel  territorio
della  regione  Abruzzo  interessati  ai  processi  di  ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento,  a  domanda  e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque  sia  il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella  sede  dalla  quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma  6,  si  puo'  prevedere  nei
bandi di concorso una quota di iscrizione  non  superiore  al  valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
434) che "Il termine di un  triennio,  di  cui  all'articolo  67-ter,
comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  relativo  alla
dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di
25 unita', assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' prorogato di un ulteriore triennio". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma  32)
che "Dal 1º maggio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione
costituiti dai comuni ai sensi  dell'articolo  3  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del
decreto del Commissario delegato per la  ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono  soppressi.  E'
altresi' soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4
del  decreto  del  Commissario  delegato  per  la   ricostruzione   -
Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte  le
competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere, istituito  dall'articolo  67-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 35) che "Il termine di
cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, relativo alla dotazione di risorse umane  a  tempo  determinato,
nel limite massimo di 25 unita', assegnata a  ciascuno  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione di cui  al  medesimo  articolo  67-ter,
comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
716)  che  "Le  graduatorie  formatesi  a  seguito  delle   procedure
concorsuali  di  cui  all'articolo  67-ter,  commi   5   e   6,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 31  dicembre  2018,  al
fine  di  continuare   a   garantire,   mediante   l'istituto   dello
scorrimento, le sostituzioni del  personale  dimissionario  impegnato
nella ricostruzione  conseguente  agli  eventi  sismici  verificatisi
nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009,  in  deroga  all'articolo  4,
comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2019". 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, come  modificato  dalla  L.  27  dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 32)  che  "Dal  1°
luglio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione  costituiti
dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e  del  decreto  del
Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della  Regione
Abruzzo n. 131 del  29  giugno  2012,  sono  soppressi.  E'  altresi'
soppresso il Comitato di Area omogenea  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Commissario delegato per la  ricostruzione  -  Presidente
della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le  competenze
affidate agli Uffici  territoriali  per  la  ricostruzione  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto  del  Commissario  delegato   per   la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno
2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei
comuni del cratere, istituito  dall'articolo  67-ter,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con  l'art.  57,  comma
10) che  "Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,  comma  3,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre
2021".