LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
 
            (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) 
 
    1. Al fine di assicurare un  efficace  controllo  e  monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica,  nonche'  per  acquisire  gli
elementi   informativi   necessari   ((alla   ricognizione   di   cui
all'articolo 1, comma 3, e)) per  dare  attuazione  e  stabilita'  al
federalismo  fiscale,  le  amministrazioni  pubbliche  provvedono   a
inserire in una banca dati unitaria  istituita  presso  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  accessibile  ((all'ISTAT  e))  alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da  stabilire  con
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza  pubblica
((, l'ISTAT)) e il Centro nazionale per l'informatica nella  pubblica
amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di  previsione,
le relative variazioni, i  conti  consuntivi,  quelli  relativi  alle
operazioni  gestionali,  nonche'  tutte  le  informazioni  necessarie
all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in  sede  di
Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
sono definite le modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla
banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
individuata la struttura dipartimentale responsabile  della  suddetta
banca dati. 
    2. In apposita sezione della banca dati di cui al  comma  1  sono
contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione  al  federalismo
fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante  accesso
diretto, della Commissione tecnica paritetica  per  l'attuazione  del
federalismo  fiscale   e   della   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento  della  finanza  pubblica  per   l'espletamento   delle
attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5  maggio  2009,  n.
42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 
    3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi  e
modalita' definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per  il
coordinamento  della  finanza  pubblica   relativamente   agli   enti
territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata  anche
attraverso   l'interscambio   di   flussi   informativi   con   altre
amministrazioni  pubbliche.  Anche  la  Banca  d'Italia  provvede  ad
inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze
le informazioni necessarie al monitoraggio e  al  consolidamento  dei
conti pubblici. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari complessivamente a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  11
milioni di euro per l'anno 2011 e  5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2012,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con  il
medesimo decreto di cui  al  comma  3  possono  essere  stabilite  le
modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  tra  le  amministrazioni
preposte alla realizzazione della banca dati.