DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
 
Disposizioni per l'efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere
                   definizione delle controversie 
 
  1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il  settore  penale,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni  caso,
i presidenti dei  rispettivi  consigli  dell'ordine  degli  avvocati,
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  redigono  un  programma  per  la
gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e  tributari
pendenti.  Con  il  programma  il   capo   dell'ufficio   giudiziario
determina: 
    a) gli obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei  procedimenti
concretamente raggiungibili nell'anno in corso; 
    b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio,  con  l'indicazione,
per ciascuna sezione o, in  mancanza,  per  ciascun  magistrato,  dei
risultati attesi sulla base dell'accertamento dei  dati  relativi  al
quadriennio precedente e di quanto  indicato  nel  programma  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio  2006,  n.  240,  e,
comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati  dai
competenti organi di autogoverno, nonche' l'ordine di priorita' nella
trattazione dei procedimenti pendenti,  individuati  secondo  criteri
oggettivi ed omogenei che tengano conto  della  durata  della  causa,
anche   con   riferimento   agli   eventuali   gradi   di    giudizio
precedenti,nonche' della natura e del valore della stessa. 
    b-bis) per il  settore  penale,  i  criteri  di  priorita'  nella
trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle  disposizioni
di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore  della
magistratura. 
  2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione  vigila
il capo  dell'ufficio  giudiziario,  viene  dato  atto  dell'avvenuto
conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente anche  in
considerazione del  programma  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo  25  luglio  2006,  n.  240,  o  vengono  specificate  le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini  della
valutazione  per  la  conferma  dell'incarico  direttivo   ai   sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo 5  aprile  2006  n.  160,  i
programmi previsti dal comma 1 sono  comunicati  ai  locali  consigli
dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi  al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il
31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di  riduzione  della
durata  dei   procedimenti   civili,   amministrativi   e   tributari
concretamente raggiungibili entro  il  31  dicembre  2012,  anche  in
assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1,
lett. b). 
  4. In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell'ufficio,
i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite
convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
facolta'  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e  con  i  consigli  dell'ordine  degli  avvocati  per
consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di
ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o
della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita',  anche  con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita'  del  corso  del
dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le
professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato
designato dal capo  dell'ufficio  giudiziario  redige  una  relazione
sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che  viene
trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita',
di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la  partecipazione  alle
convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 
  5-bis. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di  gravi  e  reiterati
ritardi da parte di uno o piu' magistrati dell'ufficio, ne accerta le
cause e adotta ogni iniziativa idonea a  consentirne  l'eliminazione,
con  la  predisposizione  di  piani  mirati  di  smaltimento,   anche
prevedendo, ove necessario, la sospensione totale  o  parziale  delle
assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di  lavoro.
La concreta funzionalita' del piano e' sottoposta a verifica ogni tre
mesi. Il piano mirato  di  smaltimento,  anche  quando  non  comporta
modifiche tabellari, nonche'  la  documentazione  relativa  all'esito
delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o,
nel caso  riguardino  magistrati  in  servizio  presso  la  Corte  di
cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare
interventi diversi da quelli adottati. 
  5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi  di  un  aumento  delle
pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10  per
cento rispetto all'anno precedente e comunque a fronte  di  andamenti
anomali, ne accerta le  cause  e  adotta  ogni  intervento  idoneo  a
consentire l'eliminazione delle eventuali carenze  organizzative.  La
concreta funzionalita' degli interventi e' sottoposta a verifica ogni
sei mesi.  Gli  interventi  adottati,  anche  quando  non  comportano
modifiche  tabellari,  nonche'  la   documentazione   relativa   alle
verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario  o,  nel
caso riguardino  sezioni  della  Corte  di  cassazione,  al  relativo
Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o  soluzioni
organizzative diversi da quelli adottati. 
  5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente  al  capo
dell'ufficio: 
    a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da  parte  di  uno  o
piu' magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la
segnalazione al  magistrato  interessato,  il  quale  deve  parimenti
indicarne le cause; 
    b) il verificarsi di un rilevante aumento  delle  pendenze  della
sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a  tutti
i magistrati della sezione, i quali possono  parimenti  indicarne  le
cause. 
  5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al  comma  5-quater
puo' essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti. 
  6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese giustizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo I della parte  II  e'  sostituito  dalla
seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario"; 
    b) all'articolo 9: 
      1) Al comma 1,  dopo  le  parole:  "volontaria  giurisdizione,"
sopprimere la parol: "e", dopo le parole:  "processo  amministrativo"
sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 
      2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei  processi
per controversie di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  nonche'
per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti  di  pubblico
impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile  ai  fini
dell'imposta   personale   sul   reddito,   risultante    dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo
76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo  unificato  di
iscrizione a ruolo nella misura di  cui  all'articolo  13,  comma  1,
lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione in cui  il  contributo  e'  dovuto  nella  misura  di  cui
all'articolo 13, comma 1."; 
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole.  «il  processo  esecutivo
per consegna e rilascio» sono soppresse; 
    d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui
al libro IV, titolo II, capi II , III ,  IV  e  V  ,  del  codice  di
procedura civile»; 
    e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole:  «per  i  processi
dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
    f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) euro 37 per i processi di valore  fino  a  1.100  euro,
nonche' per i processi per controversie di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per
i procedimenti di  cui  all'articolo  711  del  codice  di  procedura
civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma  16,  della
legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
    g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: « b) euro 85 per i processi  di  valore  superiore  a  euro
1.100  e  fino  a  euro  5.200  e  per  i  processi   di   volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui  al  libro  IV,
titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per  i
processi contenziosi di cui all'articolo 4  della  legge  1  dicembre
1970, n. 898,»; 
    h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  c)  le  parole:  «euro
187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; 
    i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  d)  le  parole:  «euro
374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; 
    l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  e)  le  parole:  «euro
550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; 
    m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  f)  le  parole:  «euro
880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; 
    n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera  g)  le  parole:  «euro
1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; 
    o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari
a euro 242. Per gli altri processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 146.»; 
    p) all'articolo 13, al comma 3,  dopo  le  parole:  «compreso  il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e  di  opposizione  alla
sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite  le  seguenti:  «e
per le controversie individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di
pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis
»; 
    q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata e il proprio numero  di  fax  ai  sensi
degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
qualora la parte ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel  ricorso
il contributo unificato e' aumentato della meta'."; 
    r)  all'articolo  13,  comma  5,  le  parole:  «euro  672»   sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
    s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente: 
      "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti  davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e  al  Consiglio  di  Stato  e'
dovuto nei seguenti importi: 
      a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi  ad  oggetto  il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e'  di  euro  300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi  previsti  dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego  di  accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.
195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
pubblico all'informazione ambientale; 
      b)  per  le  controversie  concernenti  rapporti  di   pubblico
impiego, si applica il comma 3; 
      c) per i ricorsi cui si applica il  rito  abbreviato  comune  a
determinate materie previsto dal libro  IV,  titolo  V,  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni  che
richiamino il citato rito, il contributo dovuto  e'  di  euro  1.800;
(21) 
      d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e
b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il  valore
della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di
importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e'
di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore  a  1.000.000  di
euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma
3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; (21) 
      e)  in  tutti  gli  altri  casi  non  previsti  dalle   lettere
precedenti  e  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,  il  contributo
dovuto e' di euro 650. I predetti importi sono aumentati della  meta'
ove  il  difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,   ai   sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104.  Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; (21) 
    t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: 
      "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale  proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi: 
        a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; 
        b) euro 60  per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
2.582,28 e fino a euro 5.000; 
        c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000; 
        d) euro 250 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
25.000 e fino a euro 75.000; 
        e) euro 500 per  controversie  di  valore  superiore  a  euro
75.000 e fino a euro 200.000; 
        f) euro 1.500 per controversie di  valore  superiore  a  euro
200.000. 
        u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nei  processi  tributari,  il   valore   della   lite,
determinato ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
deve risultare da  apposita  dichiarazione  resa  dalla  parte  nelle
conclusioni  del  ricorso,  anche  nell'ipotesi  di  prenotazione   a
debito."; 
    v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 
      1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa  la
seguente "e"; 
      2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono  inserite  le
seguenti. "e nel processo tributario"; 
    z) all'articolo 131, comma 2: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"; 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    aa) all'articolo 158, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"; 
      2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; 
    bb) la rubrica del capo I  del  titolo  III  della  parte  VI  e'
sostituita  dalla  seguente:"Capo  I  -  Pagamento   del   contributo
unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; 
    cc) l'articolo 260 e' abrogato. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano  ai  procedimenti
iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  8. All'articolo unico, primo comma della legge 2  aprile  1958,  n.
319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 
  9. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 
  10.  Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),  7,  8  e  9,  ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato  nel
processo tributario, e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
per  essere  riassegnato  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
previsione del Ministero della giustizia,  per  la  realizzazione  di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il maggior gettito
derivante dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  6,
lettera s), e' versato  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  alimentato  con  le
modalita' di cui al  periodo  precedente,  per  la  realizzazione  di
interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. 
  11. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della
giustizia, e'  stabilita  la  ripartizione  in  quote  delle  risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per  essere
destinate,  in  via  prioritaria,  all'assunzione  di  personale   di
magistratura  ordinaria,  nonche',  per  il  solo  anno  2014,  nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e  per
consentire a coloro  che  hanno  completato  il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  lo  svolgimento  di  un  periodo  di
perfezionamento da completare entro il 30 aprile 2015, nel limite  di
spesa di 15 milioni di euro. La  titolarita'  del  relativo  progetto
formativo e' assegnata al  Ministero  della  giustizia.  A  decorrere
dall'anno 2015 e fino all'anno 2017, una quota pari a 7,5 milioni  di
euro  del  predetto  importo  e'  destinata  all'incentivazione   del
personale amministrativo  appartenente  agli  uffici  giudiziari  che
abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  cui  all'articolo   9,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  alle  spese  di  funzionamento
degli uffici giudiziari. A decorrere dall'anno 2018, la quota pari  a
7,5  milioni  di  euro  di  cui  al  terzo  periodo  e'  destinata  a
fronteggiare le imprevedibili  esigenze  di  servizio,  ivi  comprese
quelle  connesse  al  conseguimento  degli  obiettivi  definiti   dai
programmi di  cui  al  comma  1,  ove  il  prolungamento  dell'orario
d'obbligo per il personale  amministrativo  degli  uffici  giudiziari
interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla  vigente  normativa
per  il  lavoro  straordinario;  l'autorizzazione  al   prolungamento
dell'orario  d'obbligo  oltre  i  limiti  previsti  per   il   lavoro
straordinario e' disposta, in  deroga  alla  normativa  vigente,  con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo,  per  ciascuna
unita', non superiore a 35 ore mensili.  La  riassegnazione  prevista
dal comma 10, primo periodo, e' effettuata  al  netto  delle  risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 
  11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilita
la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di  cui
al comma 10, secondo periodo, per essere  destinate,  per  un  terzo,
all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per  la
restante quota, nella misura  del  25  per  cento  all'incentivazione
della  produttivita'  e  al  fabbisogno   formativo   del   personale
amministrativo della giustizia amministrativa, anche in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  e  all'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del  75  per  cento
alle  spese   di   funzionamento   degli   uffici   della   giustizia
amministrativa. La riassegnazione  prevista  dal  comma  10,  secondo
periodo, e' effettuata al  netto  delle  risorse  utilizzate  per  le
assunzioni del personale di magistratura e di  quello  amministrativo
di cui all'articolo 9 del  decreto-legge  31  agosto  2016,  n.  168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 
  12. Ai fini del comma 11, il  Ministero  della  giustizia  comunica
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il  30  aprile  di  ciascuno  degli  anni
interessati, l'elenco degli uffici giudiziari presso  i  quali,  alla
data del 31  dicembre,  risultano  pendenti  procedimenti  civili  in
numero  ridotto  di  almeno  il  10  per  cento   rispetto   all'anno
precedente. Il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  comunica  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro il 30 aprile di ogni anno,  l'elenco  degli  uffici  giudiziari
risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con
riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di
cui al comma 1. ((PERIODO SOPPRESSO  DALLA  L.  31  AGOSTO  2022,  N.
130)). Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo  periodo  del
presente comma e' ridotta al cinque per cento. 
  13. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  31  AGOSTO  2022,  N.  130)).  Il
Presidente del Consiglio di Stato, sentito  l'organo  di  autogoverno
della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle  risorse
di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa,
tenendo conto della  produttivita'  e  delle  dimensioni  di  ciascun
ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia,
sentito  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  provvede  al
riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia
ordinaria in conformita' ai criteri di cui al primo periodo. 
  14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior  gettito  derivante
dall'applicazione dell'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  confluisce  nel
capitolo di cui al comma 10, secondo  periodo.  Conseguentemente,  il
comma 6-ter dell'articolo 13  del  predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato. 
  15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui  ai  commi  11  e
11-bis e ferme restando le procedure  autorizzatorie  previste  dalla
legge, le procedure concorsuali  per  l'assunzione  di  personale  di
magistratura gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere completate. 
  16.  A  decorrere  dall'anno  2012,  il  Ministro  della  giustizia
presenta alle Camere, entro il mese di giugno,  una  relazione  sullo
stato delle spese di giustizia, che comprende anche  un  monitoraggio
delle spese relative al semestre precedente. 
  17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente  dalla  legge
di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  in  misura
tale da garantire l'integrale  copertura  delle  spese  dell'anno  di
riferimento e in misura  comunque  non  superiore  al  cinquanta  per
cento. 
  18. Al fine di ridurre la spese  di  giustizia  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno  o
piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse; 
      2) al quarto comma le parole: ",  salva  la  pubblicazione  nei
giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli  estremi
della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della
giustizia" sono soppresse. 
    b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,
le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza  stessa"  sono
sostituite dalle seguenti: "  e  pubblicata  nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia". 
  19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,
accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  del  30%,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al  Fondo
per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  20. Il Consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa,  il
Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  e  il  Consiglio
della magistratura militare, affidano il controllo sulla  regolarita'
della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta  ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e
buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei  revisori
dei conti, composto da un  Presidente  di  sezione  della  Corte  dei
Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei  conti  e
da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte  dei
conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei  conti  o
tra i professori  ordinari  di  contabilita'  pubblica  o  discipline
similari, anche in  quiescenza,  e  l'altro  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la  spesa
di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 
  21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti
di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998,  n.  133,
alla data di assegnazione ai  magistrati  ordinari  nominati  con  il
decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui  all'articolo  9-bis  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore  della  magistratura  con
provvedimento motivato puo'  attribuire  esclusivamente  ai  predetti
magistrati  le  funzioni  requirenti   e   le   funzioni   giudicanti
monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo.  Si  applicano  ai   medesimi   magistrati   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  commi   2   e   3,   del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 29)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  25,  lettera  a),  e  27  si
applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di  entrata
in vigore della presente legge".