DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
             Regime premiale per favorire la trasparenza 
 
  1. Al fine di promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base
imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in
forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel  comma
2 del presente articolo, i seguenti benefici: 
    a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 
    b)  assistenza  negli   adempimenti   amministrativi   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria; 
    c) accelerazione del rimborso o della compensazione  dei  crediti
IVA; 
    d) per i contribuenti non  soggetti  al  regime  di  accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; 
    e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per  l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 
  2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione  che
il contribuente: 
    a) provveda all'invio telematico all'amministrazione  finanziaria
dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze
degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 
    b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti  finanziari
relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa
esercitata. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono
individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con
particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul
valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In
particolare,  col  provvedimento  sono  previsti,  con  le   relative
decorrenze: 
    a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e  della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 
    b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate
del modello 770 semplificato,  del  modello  CUD  e  dei  modelli  di
versamento periodico delle ritenute,  nonche'  gestione  degli  esiti
dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da
parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni
necessarie; 
    c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei  corrispettivi
mediante scontrino o ricevuta fiscale; 
    d) anticipazione del termine di compensazione  del  credito  IVA,
abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a
15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i
rimborsi IVA. 
  4. Ai soggetti di cui al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di
contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma
2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici: 
    a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di  cassa
e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 
    b) esonero dalla tenuta delle scritture  contabili  rilevanti  ai
fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del
registro dei beni ammortizzabili; 
    c) esonero dalle liquidazioni, dai  versamenti  periodici  e  dal
versamento dell'acconto ai fini IVA. 
  5. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di
attuazione. 
  6. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  operano  previa
opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata  nel
periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime. 
  7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dai  commi
2 e 3, lettere a) e b),  o  direttamente  o  per  il  tramite  di  un
intermediario abilitato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al  precedente
comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del
2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi
precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono
agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non
superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma
restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per
la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento
operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre
1997, n. 472. 
  9.  Nei  confronti  dei  contribuenti   soggetti   al   regime   di
accertamento basato sugli studi di settore,  ai  sensi  dell'articolo
10, della legge 8 maggio 1998, n.  146,  che  dichiarano,  anche  per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: 
    a)  sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica
in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
    c) la determinazione sintetica del  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. 
  10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che: 
    a) il contribuente abbia regolarmente  assolto  gli  obblighi  di
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 
    b) sulla base dei dati di cui  alla  precedente  lettera  a),  la
posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici
indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di
settore o degli studi di settore applicabili. 
  11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge
8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la
disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia
di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla
effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il
territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti
interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione
che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi
inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera
b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente
con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del
primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del
secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta
dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le
relative disposizioni di attuazione. 
  13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si  applicano
con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a
quelle  successive.   Con   riferimento   all'annualita'   2011,   le
integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,  n.  195,  devono  essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.  Per  le
attivita' di accertamento effettuate  in  relazione  alle  annualita'
antecedenti il  2011  continua  ad  applicarsi  quanto  previsto  dal
previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter  della
legge 8 maggio 1998, n. 146. 
  13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il  comma
1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui
al comma 1, la dilazione concessa  puo'  essere  prorogata  una  sola
volta, per  un  ulteriore  periodo  e  fino  a  settantadue  mesi,  a
condizione che  non  sia  intervenuta  decadenza.  In  tal  caso,  il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda,  in  luogo
della rata costante, rate variabili di importo crescente per  ciascun
anno". 
  13-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N.  66,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
  13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile  1999,
n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale
della riscossione, per il presidio della  funzione  di  deterrenza  e
contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tasso
di adesione spontanea  agli  obblighi  tributari,  gli  agenti  della
riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti  dal
bilancio  certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misura
percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei  relativi
interessi  di  mora,  con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, che  tenga  conto  dei  carichi  annui
affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e  riduzione  dei  costi  del  gruppo
Equitalia  Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire  al
contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al  primo  periodo
e' a carico del debitore: 
    a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro
il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; 
    b) integralmente, in caso contrario"; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
    "6. All'agente della riscossione spetta,  altresi',  il  rimborso
degli  specifici  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle   singole
procedure, che e' a carico: 
    a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato  per  effetto
di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; 
    b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
    6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono determinate: 
    a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
    b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente
rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero  di
procedure attivate a carico del debitore; 
    c) le modalita' di erogazione del rimborso"; 
    d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: 
    "7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite  non  spetta
il rimborso di cui al comma 1"; 
    e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico dell'ente  creditore
le spese vive di notifica della stessa cartella  di  pagamento"  sono
sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo periodo  sono  a
carico dell'ente creditore". 
  13-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS.  24  SETTEMBRE  2015,  N.
159)). 
  13-sexies.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina  vigente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  13-septies. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
13-quater, 13-quinquies e  13-sexies  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  13-octies.  All'articolo  7,  comma   2,   lettera   gg-ter),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a  decorrere  dal  1º
gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere  dal  31
dicembre 2012". 
  13-novies. I termini previsti  dall'articolo  3,  commi  24,  25  e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  come  da  ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo
2011, recante l'ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
  13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, i periodi dal secondo fino  alla  fine  del  comma
sono soppressi; 
    b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    "4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui
al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse  dalla  prima
entro il termine di pagamento  della  rata  successiva,  comporta  la
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,  interessi
e sanzioni in misura piena, dedotto quanto  versato,  e'  iscritto  a
ruolo. 
    4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro
il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo  13  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   e   successive
modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,
e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui  all'articolo  13  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva"; 
    c) al comma 5: 
    1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "dai
commi 4 e 4-bis"; 
    2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte  le  seguenti:
"o pagata in ritardo"; 
    d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1,  3,  4  e  5"  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5". 
  13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano
altresi' alle rateazioni in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 209, le parole: "dello Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome"; 
    b) il comma 214 e' sostituito dal seguente: 
    "214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213,  e'  stabilita  la
data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal  decreto  stesso
per le amministrazioni locali di cui al comma 209". 
    13-terdecies. All'articolo 52 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "2-bis. Il debitore ha facolta' di  procedere  alla  vendita  del
bene pignorato o ipotecato  al  valore  determinato  ai  sensi  degli
articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della  riscossione,  il
quale interviene nell'atto di cessione  e  al  quale  e'  interamente
versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo
rispetto al debito e' rimborsata al debitore  entro  i  dieci  giorni
lavorativi successivi all'incasso".