DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 52. 
                     (Procedimento di vendita). 
 
  1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata,  mediante  pubblico
incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
concessionario, senza  necessita'  di  autorizzazione  dell'autorita'
giudiziaria. 
  2.  L'incanto  e'  tenuto  e  verbalizzato   dall'ufficiale   della
riscossione. 
  2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita  del  bene
pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi  degli  articoli
68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso  dell'agente  della
riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale  e'
interamente versato il corrispettivo della vendita.  L'eccedenza  del
corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al  debitore  entro  i
dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. 
  2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di  cui  al
comma 2-bis, la vendita del bene  deve  aver  luogo  entro  i  cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e  78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata  per
effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 
  2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha  luogo  nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto  e  vi
e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro  il  giorno
che precede  tale  incanto,  puo'  comunque  esercitare  la  facolta'
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli  articoli
69 e 81. 
  ((2-quinquies. Nel  caso  in  cui  il  debitore  intenda  procedere
direttamente, ai sensi del comma  2-bis,  alla  vendita  di  immobili
censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione  di  rendita
catastale, quali  fabbricati  in  corso  di  costruzione,  fabbricati
collabenti, fabbricati in corso di  definizione,  lastrici  solari  e
aree urbane, il medesimo debitore puo'  procedere,  con  il  consenso
dell'agente della riscossione, alla  vendita  del  bene  pignorato  o
ipotecato, al valore  determinato,  in  deroga  al  comma  2-bis,  da
perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate  in  base
agli accordi stipulati con lo  stesso  agente  della  riscossione  ai
sensi dell'articolo 64,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300,  e  nei  termini  ivi  stabiliti,  su  richiesta
presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei  costi  sostenuti
per l'effettuazione della perizia e' posto a carico del  debitore  ed
e' versato all'agente della riscossione unitamente  al  corrispettivo
della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di  vendita,
entro il termine di novanta  giorni  dalla  consegna  della  perizia.
Decorso  tale  termine  in  assenza  di  pagamento,  l'agente   della
riscossione puo' procedere  alla  riscossione  coattiva  delle  somme
dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17,  comma
3, lettera a), del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.  112)).
((122)) 
 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che
"Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto".