DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 51. 
 Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   controllano   le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento  e  alla
riscossione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;   vigilano
sull'osservanza  degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   e
registrazione delle operazioni e alla  tenuta  della  contabilita'  e
degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono  alla
irrogazione  delle  pene  pecuniarie  e  delle  soprattasse  e   alla
presentazione  del  rapporto   all'autorita'   giudiziaria   per   le
violazioni sanzionate penalmente. Il  controllo  delle  dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che  ne  hanno  omesso  la
presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto  della
capacita' operativa degli uffici  stessi.  I  criteri  selettivi  per
l'attivita' di accertamento di cui al  periodo  precedente,  compresa
quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei
confronti dei  soggetti  diversi  dalle  imprese  manifatturiere  che
svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura
non inferiore al 90 per cento. 
  Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 
    1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche  ai
sensi dell'art. 52; 
    2)  invitare  i  soggetti  che   esercitano   imprese,   arti   o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a  mezzo
di rappresentanti per esibire documenti e  scritture,  ad  esclusione
dei libri e dei registri in corso di scritturazione,  o  per  fornire
dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei
loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni,  i
cui dati, notizie e documenti  siano  stati  acquisiti  a  norma  del
numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a  norma  dell'articolo
52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo  comma,  o  acquisiti  ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti  ed
alle operazioni acquisiti e  rilevati  rispettivamente  a  norma  del
numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma  3,  lettera  b),
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono  posti  a  base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55
se il  contribuente  non  dimostra  che  ne  ha  tenuto  conto  nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili;  sia
le operazioni imponibili sia gli acquisti si  considerano  effettuati
all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata  o  che  avrebbe
dovuto essere applicata. Le richieste fatte e  le  risposte  ricevute
devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52; 
    3)  inviare  ai  soggetti  che   esercitano   imprese,   arti   e
professioni,  con  invito  a   restituirli   compilati   e   firmati,
questionari  relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere   specifico
rilevanti ai fini  dell'accertamento,  anche  ne  confronti  di  loro
clienti e fornitori; 
    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in
copia  fotostatica,  documenti  e  fatture  relativi  a   determinate
cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire  ogni
informazione relative alle operazioni stesse; 
    5) richiedere agli organi e  alle  Amministrazioni  dello  Stato,
agli  enti  pubblici  non  economici,  alle  societa'  ed   enti   di
assicurazione   ed   alle   societa'   ed   enti    che    effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti  per  conto  di  terzi,  la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni  legislative,
statutarie o regolamentari, di dati e  notizie  relativi  a  soggetti
indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed  enti  di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati  del
ramo  vita,  possono  essere  richiesti  dati  e  notizie   attinenti
esclusivamente  alla   durata   del   contratto   di   assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto  a
corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria   devono   essere
fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o  specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del n. 7), alle banche, alla societa'  Poste  italiane  Spa,
per le attivita' finanziarie e creditizie, ((alle societa' ed enti di
assicurazione  per  le  attivita'  finanziarie))  agli   intermediari
finanziari,  alle  imprese  di  investimento,   agli   organismi   di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione  del
risparmio e alle societa' fiduciarie; 
    6) richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei  documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. 
    6-bis) richiedere, previa autorizzazione del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza,  del  comandante  regionale,  ai  soggetti   sottoposti   ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di  una  dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del  numero  e  degli  estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,  la  societa'
Poste italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese  di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione  del  risparmio  e  le  societa'  fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che  vengono
in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 
    7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, del comandante regionale, alle banche, alla  societa'  Poste
italiane Spa, per  le  attivita'  finanziarie  e  creditizie,  ((alle
societa' ed enti di assicurazione  per  le  attivita'  finanziarie,))
agli intermediari finanziari,  alle  imprese  di  investimento,  agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa'  di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie,  dati,  notizie  e
documenti relativi a qualsiasi rapporto  intrattenuto  od  operazione
effettuata, ivi compresi i servizi  prestati,  con  i  loro  clienti,
nonche'  alle  garanzie  prestate  da  terzi  ((o   dagli   operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per  i  quali
gli  stessi  operatori  finanziari  abbiano  effettuato  le  suddette
operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto  rapporti  di
natura finanziaria)). Alle societa' fiduciarie di cui alla  legge  23
novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte  nella  sezione  speciale
dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico  delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  puo'  essere  richiesto,  tra
l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare
le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in
imprese,  inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
indirizzata al responsabile della  struttura  accentrata,  ovvero  al
responsabile della  sede  o  dell'ufficio  destinatario  che  ne  da'
notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta  deve
essere inviata al titolare dell'ufficio procedente. 
    7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza  in  coerenza  con  le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,  comunque,
previa  autorizzazione  del  direttore   centrale   dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore  regionale  della  stessa,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del  comandante
regionale,  ad  autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,   documenti   e
informazioni  di  natura  creditizia,  finanziaria  e   assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo  e  di  vigilanza  svolte  dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. 
  Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono  essere
fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando  per
l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero,  per
il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta  giorni.  Il  termine
puo' essere prorogato per un  periodo  di  venti  giorni  su  istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi,  dal  competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
regionale. (20) 
  Le richieste di  cui  al  secondo  comma,  numero  7),  nonche'  le
relative risposte, anche se negative, sono effettuate  esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative e  le  modalita'  di
trasmissione delle richieste, delle  risposte,  nonche'  dei  dati  e
delle notizie riguardanti i rapporti e  le  operazioni  indicati  nel
citato numero 7). (116) 
  Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3)
e 4), si applicano le disposizioni di cui ai  commi  terzo  e  quarto
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
404) che le modifiche al presente articolo hanno effetto