DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 26-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
   Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione 
 
  1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,  e'  soppresso  il  sistema  di
affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e
le funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite
all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante  la  societa'  di
cui al comma  2,  sulla  quale  svolge  attivita'  di  coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine  del  giorno  delle
sedute del consiglio di  amministrazione  e  delle  deliberazioni  da
assumere nello stesso consiglio. (44) 
  2.  Per   l'immediato   avvio   delle   attivita'   occorrenti   al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma  1  ed  al  fine  di  un
sollecito riordino della  disciplina  delle  funzioni  relative  alla
riscossione nazionale, volto ad adeguarne  i  contenuti  al  medesimo
obiettivo, l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  alla  costituzione
della "Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di  150  milioni
di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed
il 49 per cento versato dall'INPS. 
  3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si  procede
all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche  sociali;
il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della
Corte dei conti. 
  4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  di  personale  dell'Agenzia
delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre societa'  per
azioni, partecipate ai sensi del comma 7: 
    a) effettua l'attivita' di  riscossione  mediante  ruolo,  con  i
poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo  II,  e  al
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237; 
    b) puo' effettuare: 
      1) le  attivita'  di  riscossione  spontanea,  liquidazione  ed
accertamento delle entrate, tributarie  o  patrimoniali,  degli  enti
pubblici, anche territoriali, e delle loro societa' partecipate,  nel
rispetto di procedure di gara ad  evidenza  pubblica;  qualora  dette
attivita' riguardino entrate delle regioni o di  societa'  da  queste
partecipate, possono  essere  compiute  su  richiesta  della  regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso; 
      2) altre attivita', strumentali  a  quelle  dell'Agenzia  delle
entrate,  anche  attraverso  la  stipula  di  appositi  contratti  di
servizio e, a tale  fine,  puo'  assumere  finanziamenti  e  svolgere
operazioni finanziarie a questi connesse. 
  5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera
a), il Corpo della Guardia di finanza, con i  poteri  e  le  facolta'
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  19  marzo
2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a.,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'
Economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso
Corpo della Guardia di finanza ed  il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate; con lo stesso decreto possono, altresi', essere stabilite le
modalita' applicative agli effetti dell'articolo 27, comma  2,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza
obbligo di cauzione ed e' iscritta di diritto, per  le  attivita'  di
cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di  cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita  proposta
diretta alle societa' concessionarie  del  servizio  nazionale  della
riscossione, puo' acquistare una quota non inferiore al 51 per  cento
del capitale sociale di tali societa' ovvero il ramo d'azienda  delle
banche che  hanno  operato  la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,  acquisti  una
partecipazione al capitale sociale della stessa  Riscossione  S.p.a.;
il rapporto proporzionale tra  i  prezzi  di  acquisto  determina  le
percentuali  del  capitale  sociale  della  Riscossione   S.p.a.   da
assegnare ai  soggetti  cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione
dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non  inferiore  al  51  per
cento. Decorsi  ventiquattro  mesi  dall'acquisto,  le  azioni  della
Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti soci privati  possono
essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei  soci
pubblici. 
  7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui  al  comma
7, primo periodo, nonche' delle  operazioni  di  fusione,  scissione,
conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra
agenti della riscossione, i privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi
tipo,  da  chiunque  prestate  o  comunque  esistenti  a  favore  del
venditore ovvero della societa'  incorporata,  scissa,  conferente  o
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti  di
acquisto dei beni oggetto di  locazione  finanziaria  compresi  nella
cessione,  ovvero  facenti  parte  del  patrimonio   della   societa'
incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,  conservano
la loro validita' e il loro grado  a  favore  dell'acquirente  ovvero
della   societa'   incorporante,   beneficiaria,    conferitaria    o
cessionaria, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
  7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7,  la  Equitalia
S.p.a. puo' attribuire ai  soggetti  cedenti,  in  luogo  di  proprie
azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari. 
  8. Entro il 31 dicembre 2010, i  soci  pubblici  della  Riscossione
S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a  privati;
entro lo stesso termine la  Riscossione  S.p.a.  acquista  le  azioni
eventualmente ancora detenute da privati nelle societa' da  essa  non
interamente partecipate. Dopo la  scadenza  del  termine  di  cui  al
precedente periodo, i soci pubblici possono  cedere  le  loro  azioni
anche a soci privati, scelti in conformita' alle regole  di  evidenza
pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della
Riscossione S.p.a.. 
  9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8
sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie
istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive. 
  10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti
dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento  delle
somme  da   corrispondere   a   qualunque   titolo   in   conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino  alla  data  dell'acquisto,
nonche' di quelle dovute  per  l'eventuale  adesione  alla  sanatoria
prevista dall'articolo  1,  commi  426  e  426-bis,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  11. A  garanzia  delle  obbligazioni  derivanti  dal  comma  10,  i
soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino  al  31  dicembre
2010,  con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  28  del  decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno  su  titoli
di Stato o  garantiti  dallo  Stato  o  sulle  proprie  azioni  della
Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo  pari  al  venti  per
cento della garanzia  prestata  dalla  societa'  concessionaria;  nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata. 
  12. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011  alle  societa'
partecipate dalla  Riscossione  S.p.a.  ai  sensi  del  comma  7,  le
comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31  dicembre
2014. (13) (19) (26) (31) 
  13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7,  relativamente  a
ciascuno di essi: 
    a) le anticipazioni nette effettuate  a  favore  dello  Stato  in
forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in
dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari
all'euribor  diminuito  di  0,60  punti.  La  tipologia  e  la   data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
    b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi
alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi
della lettera a) assumono il  valore  di  provvedimenti  di  rimborso
definitivi; 
    c) le anticipazioni nette effettuate in  forza  dell'obbligo  del
non riscosso come  riscosso,  riferite  a  quote  non  erariali  sono
restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso  di
interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per  tali  quote,
se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di  inesigibilita'
presentate prima della data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una
riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia  e  la
data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con  il
decreto di cui alla lettera a); 
    d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e  c),  sono
rimborsati rispettivamente  in  dieci  e  venti  annualita'  di  pari
entita' i crediti risultanti alla  data  del  31  dicembre  2007  dai
bilanci  delle  societa'  agenti  della  riscossione.  Il   riscontro
dell'ammontare dei crediti oggetto di  restituzione  e'  eseguito  in
occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote,  secondo  le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione,  sulla  base  dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei  crediti
eventualmente  non  spettanti  e'  effettuato  mediante  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del
diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui  al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista  dall'art.
1 commi 426 e 426-bis della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.  Le
riscossioni  conseguite  dagli  agenti  della  riscossione  in   data
successiva  al  31  dicembre  2007  sono  riversate  all'entrata  del
bilancio dello Stato. Le somme incassate fino  al  31  dicembre  2008
sono comunque riversate, in unica  soluzione,  entro  il  20  gennaio
2009. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente  al
Parlamento una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a
tale fine, l'Agenzia delle  entrate  fornisce  allo  stesso  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   gli   elementi   acquisiti   nello
svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1. 
  15. A  decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  il  Consorzio  nazionale
concessionari -  C.N.C.,  previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera
in forma di  societa'  per  azioni.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  2
DICEMBRE 2005, N. 248. 
  16.  Dal  1°  ottobre  2006,  i  dipendenti  delle   societa'   non
partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla  data  del  31
dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e  per  i
quali il rapporto di lavoro e' ancora in essere  alla  predetta  data
del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione  S.p.a.,
sulla  base   della   valutazione   delle   esigenze   operative   di
quest'ultima, senza soluzione di continuita'  e  con  garanzia  della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  2
DICEMBRE 2005, N. 248. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N.
248. 
  17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata  la  posizione
giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 47 della  legge  29  dicembre
1990, n. 428. 
  18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo  di  previdenza
di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive  modificazioni.
Alle prestazioni  straordinarie  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b), n. 1), del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati
dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per  i  quali  la
relativa richiesta sia presentata entro  dieci  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni  straordinarie  sono
erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n.  375  del  2003,
per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle  stesse,
in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro  un
periodo massimo di novantasei  mesi  dalla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro, su richiesta del datore di  lavoro  e  fino  alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia. 
  19. Il personale in servizio alla data del 31  dicembre  2004,  con
contratto  di  lavoro  a   tempo   indeterminato,   alle   dipendenze
dell'associazione nazionale  fra  i  concessionari  del  servizio  di
riscossione dei tributi ovvero del  consorzio  di  cui  al  comma  15
ovvero delle societa' da quest'ultimo partecipate, per  il  quale  il
rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e'  regolato  dal
contratto collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere
dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero
alla  societa'  di  cui  al  citato  comma  15,  senza  soluzione  di
continuita' e con garanzia della  posizione  giuridica,  economica  e
previdenziale maturata alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai  commi  16,
17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il consenso del lavoratore,
in una sede territoriale posta al di fuori  della  provincia  in  cui
presta servizio alla data di entrata in vigore del presente  decreto;
a tale personale si applicano i miglioramenti economici  contrattuali
tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale
di categoria, il cui rinnovo e' in  corso  alla  predetta  data,  nei
limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito. 
  20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono  escluse  da  ogni
imposta indiretta, diversa dall'imposta sul  valore  aggiunto,  e  da
ogni tassa. 
  21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il
contenimento dei costi dell'attivita' di riscossione  coattiva,  tali
da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel  bilancio
dello Stato per i compensi  per  tale  attivita',  risparmi  pari  ad
almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di  euro  per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
  22. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  riscossione  mediante
ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla  stessa  partecipate
ai sensi del comma 7 sono remunerate: 
    a)  per  gli  anni  2007  e   2008,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 118, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
ferme restando le disposizioni di cui al comma 21; 
    b)  successivamente,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai  sensi  del
comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo  53,  comma  1,
del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  se  nei  loro
riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione. 
  23-bis. Agli agenti della riscossione non si  applicano  l'articolo
2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro  delle
fmanze  11  settembre  2000,  n.  289,  e  le  disposizioni  di  tale
regolamento relative all'esercizio di influenza  dominante  su  altri
agenti  della  riscossione,  nonche'  al  divieto,   per   i   legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,  di  essere  pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il  secondo  grado
di pubblici dipendenti. 
  24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del
proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del  comma
7, o contestualmente alla stessa, le aziende  concessionarie  possono
trasferire  ad  altre  societa'  il  ramo  d'azienda  relativo   alle
attivita' svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso: 
    a)  fino  al  31  dicembre  2010  ed  in  mancanza   di   diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono  gestite
dalle societa' cessionarie del predetto  ramo  d'azienda,  se  queste
ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione  all'albo  di  cui  al
medesimo articolo 53, comma 1, del decreto  legislativo  n.  446  del
1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto; 
    b)  la  riscossione  coattiva  delle  entrate  di  spettanza  dei
predetti enti e' effettuata  con  la  procedura  indicata  dal  regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino
alla data del trasferimento, per  i  quali  il  rapporto  con  l'ente
locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  e
si procede nei confronti dei soggetti iscritti  a  ruolo  sulla  base
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai
fini e per gli effetti dell'articolo 19,  comma  2,  lettera  d)  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le  societa'  cessionarie
del ramo di azienda relativo  alle  attivita'  svolte  in  regime  di
concessione per conto degli enti locali possono richiedere i  dati  e
le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti  nei  ruoli  in
carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. (22)
(24a) (25) (30) (32) (34) (36) (40) (41) (43) (44) 
  25.  Fino  al  31  dicembre  2010,  in  mancanza  di  trasferimento
effettuato  ai  sensi  del  comma  24  e  di  diversa  determinazione
dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso  comma  24  sono
gestite dalla  Riscossione  S.p.a.  o  dalle  societa'  dalla  stessa
partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di  procedure  di
gara ad evidenza pubblica.  Fino  alla  stessa  data  possono  essere
prorogati i contratti in corso tra gli  enti  locali  e  le  societa'
iscritte all'albo di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (22) (24a) (25) (30) (32)  (34)
(36) (40) (41) (43) (44) 
  25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'  di  cui  al
comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa'  da  quest'
ultima partecipate possono  svolgere  l'attivita'  di  riscossione  ,
spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici  territoriali
soltanto a seguito di  affidamento  mediante  procedure  ad  evidenza
pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4,
lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali,
possono essere svolte da  Riscossione  S.p.a.  e  dalle  societa'  da
quest'ultima partecipate a decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  e  nel
rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. (22)  (24a)  (25)
(30) (32) (34) (36) (40) (41) (43) (44) 
  25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non e'
trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il  personale
delle societa' concessionarie addetto a tali attivita' e' trasferito,
con le stesse garanzie  previste  dai  commi  16,  17  e  19-bis,  ai
soggetti che esercitano le medesime attivita'. 
  26. Relativamente  alle  societa'  concessionarie  delle  quali  la
Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il
51  per  cento  del   capitale   sociale,   la   restituzione   delle
anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso avviene: 
    a) per le anticipazioni a favore dello  Stato,  nel  decimo  anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'; 
    b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a
quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 
  27.  Le   disposizioni   del   presente   articolo,   relative   ai
concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione,  trovano
applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei  riguardi  dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione. 
  28. A decorrere dal 1° ottobre 2006,  i  riferimenti  contenuti  in
norme  vigenti  ai  concessionari  del   servizio   nazionale   della
riscossione si intendono riferiti alla  Riscossione  S.p.a.  ed  alle
societa'  dalla  stessa   partecipate   ai   sensi   del   comma   7,
complessivamente denominate agenti della riscossione, anche  ai  Fini
di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed
all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,
n.  47;  per  l'anno  2005  nulla  e'  mutato  quanto  agli  obblighi
conseguenti    all'applicazione    delle    predette    disposizioni.
All'articolo  1  del  decreto-legge  10  dicembre   2003,   n.   341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio  2004,  n.  31,
sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6. 
  29. Ai fini di cui al capo II del titolo  III  della  parte  I  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione  S.p.a.  e
le societa' dalla stessa  partecipate  ai  sensi  del  comma  7  sono
equiparate ai soggetti  pubblici;  ad  esse  si  applicano  altresile
disposizioni  previste  dall'articolo   66   dello   stesso   decreto
legislativo n. 196 del 2003. 
  29-bis. Nel territorio della Regione siciliana ((...)) le  funzioni
di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante  la
Riscossione S.p.a. ovvero altra societa'  per  azioni  a  maggioranza
pubblica, che ((...))  opera  con  i  medesimi  diritti  ed  obblighi
previsti per la stessa Riscossione S.p.a.. ((48)) 
  30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio  di  cui  al
comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di  cui  all'articolo
10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica
28 gennaio 1988, n. 44. 
  31.  Agli  acquisti  di  cui  al  comma  7  non  si  applicano   le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative
all'obbligo di preventiva autorizzazione. 
  32. Nei confronti  delle  societa'  partecipate  dalla  Riscossione
S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il  passaggio  dei
residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e  16
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
  34. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, cessano di  trovare  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.
112. 
  35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera  c),  restano
ferme le convenzioni gia' stipulate ai  sensi  dell'articolo  61  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma
5, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
  35-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  gli   agenti   della
riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al recupero di
somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi  a  sanzioni
amministrative per violazioni del  codice  della  strada  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i  quali,  alla  data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era
stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. 
  36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 18: 
      1) al comma 1, le parole da: "agli uffici" a: "telematica" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  gratuitamente  ed  anche   in   via
telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche  se  detenuti
da uffici pubblici"; 
      2) al comma 3, dopo la  parola:  "decreto",  sono  inserite  le
seguenti: "di natura non regolamentare"; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:  "3-bis.
I concessionari possono procedere al trattamento dei  dati  acquisiti
ai sensi  dei  commi  1  e  2  senza  rendere  1'informativa  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."; 
    b) nell'articolo 19, comma 2, lettera  d-bis),  dopo  la  parola:
"segnalazioni", sono inserite le seguenti:  "di  azioni  esecutive  e
cautelari"; 
    c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
"1-bis. Il controllo di cui al comma  1  e'  effettuato  a  campione,
sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore."; 
    c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  All'indizione  degli  esami  per  conseguire  l'abilitazione
all'esercizio  delle  funzioni  di  ufficiale  della  riscossione  si
procede senza cadenze temporali predeterminate,  sulla  base  di  una
valutazione delle  effettive  esigenze  del  sistema  di  riscossione
coattiva dei crediti pubblici"; 
    d) nell'articolo 59: 
      1) e' abrogato il comma 4-bis; 
      2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: "4-quater. Per
i ruoli consegnati  fino  al  30  giugno  2003  la  comunicazione  di
inesigibilita' di cui  all'articolo  19,  comma  2,  lettera  c),  e'
presentata entro il 30 giugno 2006."; 
      3) al comma 4-quinquies, le  parole:  "1°  ottobre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2006". 
  37. All'articolo 4 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 118: 
      1) le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle  seguenti:
"Negli anni 2004, 2005 e 2006"; 
      2) dopo le parole:  "un  importo",  e'  inserita  la  seguente:
"annuo"; 
    b) nel comma 119, la parola: "2004" e' sostituita dalle seguenti:
"degli anni 2004, 2005 e 2006". 
  38. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: "20 novembre  2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"; 
    b) nel comma 426-bis: 
      1) le parole da: "30 ottobre 2003" a: "20 novembre  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"; 
      2) le parole: "30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2006"; 
      3)  le  parole:  "1°  novembre  2006"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "1° ottobre 2006"; 
    c) dopo il comma 426-bis e' inserito il  seguente:  "426-ter.  Le
somme versate ai sensi del  comma  426  rilevano,  nella  misura  del
cinquanta per cento, ai fini della determinazione del  reddito  delle
societa' che provvedono a tale versamento."; 
    d) nel comma 427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre". 
  39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno  2005,  n.
106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
156, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite  dalle  seguenti:
"29 dicembre 2005". 
  40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 47, e'  inserito  il  seguente:  "Art.  47-bis
(Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di  registro  sui
trasferimenti coattivi  di  beni  mobili).  1.  I  competenti  uffici
dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari
le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei  debitori
iscritti a ruolo  e  dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente  le
attivita' di cui all'articolo 79, comma 2. 
    2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili  non  registrati,  la
cui vendita e' curata dai concessionari,  l'imposta  di  registro  si
applica nella misura fissa di dieci euro."; 
    b)  dopo  l'articolo  72,  e'  inserito  il   seguente:   "72-bis
(Espropriazione del quinto dello  stipendio  e  di  altri  emolumenti
connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto
dello  stipendio  contiene,  in  luogo   della   citazione   di   cui
all'articolo 543, secondo comma,  n.  4),  del  codice  di  procedura
civile, l'ordine al  datore  di  lavoro  di  pagare  direttamente  al
concessionario, fino a  concorrenza  del  credito  per  il  quale  si
procede e fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  545,  commi
quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile: 
     a) nel termine di quindici giorni dalla  notifica  del  predetto
atto, il quinto degli stipendi  non  corrisposti  per  i  quali,  sia
maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il  diritto  alla
percezione; 
     b)  alle  rispettive  scadenze,  il  quinto  degli  stipendi  da
corrispondere e delle somme dovute a  seguito  della  cessazione  del
rapporto di lavoro."; 
    b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: "tre milioni di lire"
sono sostituite dalle seguenti: "ottomila euro"; 
    b-ter) all'articolo 85: 
      1) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  "dell'eventuale
conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il  quale
e' stata disposta l'assegnazione"; 
      2) al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "dell'eventuale
conguaglio"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "del   prezzo   di
assegnazione". 
  41. Le disposizioni dell'articolo 86  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso
che, fino all'emanazione del  decreto  previsto  dal  comma  4  dello
stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui
veicoli a motore  nel  rispetto  delle  disposizioni,  relative  alle
modalita' di iscrizione e di  cancellazione  ed  agli  effetti  dello
stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7  settembre
1998, n. 503. 
  41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "E'  comunque  gratuita,
anche  se  effettuata  mediante  supporto   informatico   o   tramite
collegamento telematico, qualunque  fornitura  di  dati  agli  organi
costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia  e  militari,
alle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  e  alle
agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in  cui  l'erogazione
si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attivita' affidata
in  concessione,  ai  concessionari  del  servizio  nazionale   della
riscossione; su tali forniture non e' dovuto all'Automobile  Club  d'
Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per  il  collegamento
telematico". 
  42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:  "rivenditori  di
generi di monopolio," sono inserite le seguenti: "nonche' presso". 
  42-bis.   Con   regolamento   del    direttore    generale    dell'
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  sono  stabiliti  le
condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una  rivendita
di generi di monopolio ai  titolari  di  ricevitoria  del  lotto  non
abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di
nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi
di monopolio o trasferimenti di  sede  delle  stesse,  si  trovino  a
distanza inferiore ai 200 metri  da  altra  ricevitoria,  o  comunque
quando, a  seguito  dell'ampliamento  della  rete  di  raccolta,  sia
intervenuto un significativo mutamento delle  condizioni  di  mercato
che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione  alla
domanda. La possibilita'  di  assegnazione  e'  estesa,  qualora  non
esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori
od ai parenti entro il quarto grado od agli  affini  entro  il  terzo
grado. Per l'istituzione delle rivendite di  cui  al  presente  comma
devono  essere  rispettati  i  parametri  vigenti   di   distanza   e
redditivita'. 
  42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69,  quinto  comma,
del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  si  interpretano  nel
senso che,  successivamente  all'istituzione  delle  agenzie  fiscali
previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma,
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo'  essere  esercitato
anche da tali agenzie e  dall'ente  pubblico  economico  Agenzia  del
demanio. 
  42-quater. Le disposizioni di cui  all'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi  nel  senso  che
non sono dovuti gli oneri di riscossione. 
  42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della  legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  le  parole:  "31  dicembre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 
  42-sexies. Al fine  di  rendere  piu'  efficienti  per  la  finanza
pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti  contributivi,
nonche' in funzione  di  una  riforma  organica  della  contribuzione
previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma  42-quinquies
non si applicano ai crediti previdenziali agricoli". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  39,  comma
4-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426  e
426-bis,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si  interpretano
nel senso che le societa' che hanno aderito alla  sanatoria  prevista
dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311  del
2004  e  la  maggioranza  del   cui   capitale   sociale   e'   stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche
ai fini della stessa  sanatoria,  entro  il  30  settembre  2010,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i  ruoli  consegnati
fino al 30 settembre 2007 e, entro  tale  termine,  possono  altresi'
integrare le comunicazioni  gia'  presentate,  con  riferimento  agli
stessi ruoli, fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio  2008,  n.  31,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 36, comma  4-quinquies)
che "Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  426  e  426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e
di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che  le
societa' che hanno  aderito  alla  sanatoria  prevista  dal  predetto
articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311  del  2004  e  la
maggioranza  del  cui  capitale  sociale  e'  stata   successivamente
acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai  fini  della
stessa sanatoria, entro il 30 settembre  2011,  le  comunicazioni  di
inesigibilita' relative  a  tutti  i  ruoli  consegnati  fino  al  30
settembre 2008 e, entro tale termine, possono altresi'  integrare  le
comunicazioni gia' presentate, con  riferimento  agli  stessi  ruoli,
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione al commi 24, 25 e 25-bis del presente articolo,  che
"E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza  in
data anteriore al 15 marzo 2011". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24a) 
  Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che il termine di  cui  al  comma  24,  25  e
25-bis del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 2011, n.  214,  ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma
13-novies) che i termini previsti dai commi  24,  25  e  25-bis,  del
presente  articolo,  come  da  ultimo  modificati  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo  2011,  recante  l'ulteriore
proroga di  termini  relativa  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 29, comma
5 del D.L. 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  36,  comma
4-quinquies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426  e
426-bis,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si  interpretano
nel senso che le societa' che hanno aderito alla  sanatoria  prevista
dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311  del
2004  e  la  maggioranza  del   cui   capitale   sociale   e'   stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche
ai fini della  stessa  sanatoria,  entro  il  31  dicembre  2013,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i  ruoli  consegnati
fino al 31 dicembre 2010 e,  entro  tale  termine,  possono  altresi'
integrare le comunicazioni  gia'  presentate,  con  riferimento  agli
stessi ruoli, fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma  4)  che
"In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di  gestione
e riscossione delle entrate degli enti territoriali e  per  favorirne
la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo  3,
commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono stabiliti al 30 giugno 2013". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio  2008,  n.  31,  come  modificato  dalla  L.  24
dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies)
che "Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  426  e  426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e
di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che  le
societa' che hanno  aderito  alla  sanatoria  prevista  dal  predetto
articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311  del  2004  e  la
maggioranza  del  cui  capitale  sociale  e'  stata   successivamente
acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai  fini  della
stessa sanatoria, entro il 31  dicembre  2014,  le  comunicazioni  di
inesigibilita' relative  a  tutti  i  ruoli  consegnati  fino  al  31
dicembre 2011 e, entro tale termine, possono  altresi'  integrare  le
comunicazioni gia' presentate, con  riferimento  agli  stessi  ruoli,
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla  L.  9  agosto  2013,  n.  98,  ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla L. 27 dicembre  2013,  n.
147, ha disposto (con  l'art.  10,  comma  2-ter)  che  "Al  fine  di
favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della  disciplina
delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate  dei  Comuni,
anche mediante istituzione di  un  Consorzio,  che  si  avvale  delle
societa'  del  Gruppo  Equitalia  per  le   attivita'   di   supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini  di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24,  25  e  25-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  sono  stabiliti
inderogabilmente al 31 dicembre 2014". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla L. 23 dicembre  2014,  n.
190, ha disposto (con  l'art.  10,  comma  2-ter)  che  "Al  fine  di
favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della  disciplina
delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate  dei  Comuni,
anche mediante istituzione di  un  Consorzio,  che  si  avvale  delle
societa'  del  Gruppo  Equitalia  per  le   attivita'   di   supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini  di
cui [...] all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al  30  giugno
2015". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 	19  giugno  2015,  n.
78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.  125,  ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni  relative  alla  riscossione,  i  termini   di   cui   [...]
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2015". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 	30 dicembre 2015,  n.
210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 30 giugno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L.  24  giugno  2016,  n.
113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160,  ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2016". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che
"Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio  delle  funzioni  relative
alla riscossione nazionale, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  e'  attribuito
all'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  62  del   decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  e'   svolto   dall'ente
strumentale di cui al comma 3". 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 22  ottobre  2016,  n.
193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 30 giugno 2017". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 76, comma  2)
che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2021.