DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
                    Emersione di base imponibile 
 
  1. Chiunque, a seguito delle  richieste  effettuate  nell'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51  e  52
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1972,  n.
633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in  parte
ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo,
relativamente ai dati e alle notizie  non  rispondenti  al  vero,  si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo  periodo
si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10  marzo
2000, n. 74. 
  2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori  finanziari  sono
obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo
7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo
delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.  I
dati comunicati sono archiviati nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
tributaria prevista dall'articolo 7, sesto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni. 
  3. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono  stabilite  le
modalita' della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo
di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti
strettamente  necessarie  ai  fini  dei   controlli   fiscali.   ((Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni)). 
  4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo  7,  undicesimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto
comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo  sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del  rischio  di
evasione. Le medesime informazioni, inclusive  del  valore  medio  di
giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e  postali,  sono
altresi' utilizzate ai fini della semplificazione  degli  adempimenti
dei  cittadini  in  merito  alla  compilazione  della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159,  nonche'  in  sede  di  controllo  sulla  veridicita'  dei  dati
dichiarati  nella  medesima  dichiarazione.((Fermo  restando   quanto
previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresi' utilizzate
dalla  Guardia  di  finanza  per  le  medesime  finalita',  anche  in
coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche'  dal  Dipartimento
delle  finanze,  ai  fini  delle  valutazioni  di  impatto  e   della
quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.)) 
  4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  annualmente  alle  Camere
una relazione con la  quale  sono  comunicati  i  risultati  relativi
all'emersione  dell'evasione  a   seguito   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4. ((La relazione contiene  anche
i risultati relativi all'attivita' svolta dalla  Guardia  di  finanza
utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A  tal  fine,  i  dati
sono  comunicati  all'Agenzia  delle  entrate  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
e del Comandante generale della Guardia di finanza)). 
  5. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,
il comma 36-undevicies e' abrogato. 
  6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza
sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza
i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della
effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,
basati su specifiche analisi del rischio di evasione. 
  7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  "  a)
esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed
emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di
qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione
da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di
Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,
opera, per quanto possibile, in borghese;" 
    b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati. 
  8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al secondo comma le parole "e dei  consigli  tributari"  e  le
parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel
terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,
ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'
sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle
imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle
entrate"; 
    b) al quarto comma, le parole:", ed il consiglio tributario" sono
soppresse,   la   parola:   "   comunicano"   e'   sostituita   dalla
seguente:"comunica"; 
    c) all'ottavo  comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario
possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'"; 
    d) al nono comma, secondo periodo, le  parole:  "e  dei  consigli
tributari" sono soppresse. 
  9. All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati. 
  10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato. 
  10-bis.  All'articolo  2,   comma   5-ter,   primo   periodo,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "31 dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".