DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
(Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e
                            contributivo) 
 
  1. I Comuni partecipano all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo,  in
revisione del disposto dell'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  1  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,  N.  201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
  2-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.   201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,  N.  201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
      "L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei  comuni  le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi
residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della
emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di
domicilio fiscale dei soggetti passivi."; 
    b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole  da
"Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il  comune
di domicilio fiscale del contribuente, o il  consorzio  al  quale  lo
stesso partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il comune  puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati  alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in  copia  dall'ufficio  stesso."  e'
abrogato; 
    c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
      "Il  comune  di  domicilio  fiscale   del   contribuente,   con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro
sessanta giorni da quello del  ricevimento  della  segnalazione  ogni
elemento in  suo  possesso  utile  alla  determinazione  del  reddito
complessivo."; 
    d) sono abrogati i commi quinto, sesto  e  settimo  dell'articolo
44; 
    e) l'articolo 45 e' abrogato. 
  5. All'articolo 1 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Per  potenziare
l'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  contributiva,   in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e  collaborazione
amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi  statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili  applicate
sui maggiori contributi  riscossi  a  titolo  definitivo,  a  seguito
dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento
stesso."; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.  Con  provvedimento
del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,    emanato    entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, d'intesa con l'INPS e  la  Conferenza  unificata,  sono
stabilite le modalita' tecniche di accesso  alle  banche  dati  e  di
trasmissione ai comuni, anche  in  via  telematica,  di  copia  delle
dichiarazioni relative ai contribuenti  in  essi  residenti,  nonche'
quelle della partecipazione dei  comuni  all'accertamento  fiscale  e
contributivo di  cui  al  comma  1.  Per  le  attivita'  di  supporto
all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza  comunale,  i
comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati  dai
comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali,
pertanto, devono garantire  ai  comuni  l'accesso  alle  banche  dati
utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono  altresi'  individuate
le  ulteriori   materie   per   le   quali   i   comuni   partecipano
all'accertamento fiscale e contributivo;  in  tale  ultimo  caso,  il
provvedimento, adottato d'intesa con il  direttore  dell'Agenzia  del
territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche
una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi."; 
    c) e' abrogato il comma 2-ter. 
  6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono  sostituite  dalle
seguenti: "33 per cento";. 
  7. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per  cento
e le sanzioni civili spettanti  ai  comuni  che  abbiano  contribuito
all'accertamento,  ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  nonche'  le   relative
modalita' di attribuzione. 
  8. Resta fermo il provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di  accesso  dei  comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  ai
comuni,  nonche'  alle  modalita'  di  partecipazione  degli   stessi
all'accertamento fiscale e contributivo. 
  9. Gli importi che  lo  Stato  riconosce  ai  comuni  a  titolo  di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto  delle  somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione  Europea.  Sulle  quote  delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle  Regioni  a
statuto ordinario, a  quelle  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti  riconoscere
ai   comuni   le   somme   dovute   a   titolo   di    partecipazione
all'accertamento.