DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 28-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 7-quater
                     Patto di stabilita' interno

  1.  Sono  esclusi  dal  saldo  del  patto di stabilita' interno per
l'anno  2009  per  un  importo  non superiore a quello autorizzato ai
sensi del comma 3:
a) i  pagamenti  in  conto residui concernenti spese per investimenti
   effettuati  nei  limiti  delle disponibilita' di cassa a fronte di
   impegni  regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo
   unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
   decreto   legislativo   18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
   modificazioni;
b) i  pagamenti  per spese in conto capitale per impegni gia' assunti
   finanziate   dal   minor  onere  per  interessi  conseguente  alla
   riduzione  dei  tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione
   dei   mutui  stessi,  se  non  gia'  conteggiati  nei  bilanci  di
   previsione;
c) i  pagamenti  per  le  spese relative agli investimenti degli enti
   locali   per  la  tutela  della  sicurezza  pubblica  nonche'  gli
   interventi   temporanei   e   straordinari  di  carattere  sociale
   immediatamente  diretti  ad  alleviare  gli effetti negativi della
   straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore
   di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per
   prestazioni  gia'  rese  nei  confronti  dei  predetti  enti.  Gli
   interventi  di  cui  alla presente lettera possono essere disposti
   dagli  enti  locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni
   di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di
   concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il
   Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, da
   adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
   legge  di  conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
   unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
   1997,   n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  dettate  le
   modalita'  di  attuazione  delle disposizioni di cui alla presente
   lettera.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007;
b) presentano  un  rapporto  tra  numero  dei  dipendenti  e abitanti
   inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno  registrato  nell'anno  2008  impegni per spesa corrente, al
   netto  delle  spese  per  adeguamenti  contrattuali  del personale
   dipendente,  compreso  il  segretario  comunale  e provinciale, di
   ammontare  non  superiore a quello medio corrispondente registrato
   nel triennio 2005-2007.
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti
locali  di  cui  al  comma  2 possono effettuare pagamenti nei limiti
degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del
presente  comma.  A  tal  fine,  gli  enti  locali  di cui al comma 2
dichiarano   all'   Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani,
all'Unione  delle  province  d'Italia  e  alla  regione,  entro il 30
aprile,  l'entita'  dei  pagamenti  che  possono effettuare nel corso
dell'anno.  La  regione  a  sua  volta definisce e comunica agli enti
locali  entro  il  31  maggio  l'ammontare  dei pagamenti che possono
essere  esclusi  dal saldo finanziario e contestualmente procede alla
rideterminazione  del  proprio  obiettivo  programmatico del patto di
stabilita'  interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entita'
complessiva  degli  importi  autorizzati,  trasmettendo  altresi'  al
Ministero  dell'economia  e delle finanze entro il successivo mese di
giugno,  con  riferimento  a  ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi    occorrenti    per   la   verifica   del   mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  4.  Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3.  Nel  caso  dei  rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma  1  dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono
analoghi  effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi,
gli  interessi  e  gli  altri proventi, si applica il regime previsto
dall'articolo  89,  comma  2,  del medesimo testo unico, e successive
modificazioni,  ovvero  spettano  l'attribuzione  di  ritenute  o  il
credito  per  imposte  pagate  all'estero,  soltanto  se tale regime,
ovvero  l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate
all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi,
degli interessi e degli altri proventi".
  5.  Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata
in  vigore  delle  modifiche  apportate  dal  comma 4, resta ferma la
potesta'  dell'amministrazione  di  sindacarne  l'elusivita'  fiscale
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  37-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
  6.  La  prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti
di  cui  all'articolo  13,  comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e successive modificazioni, gia' oggetto di procedimenti civili
di  cognizione  ordinaria  e  di  esecuzione, e' affidata agli agenti
della   riscossione  di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  e successive modificazioni, che provvedono
alla  loro  esazione ai sensi e con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  7.  Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica
agli  enti  locali  il nuovo obiettivo di patto di stabilita' interno
per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri
stabiliti  in  sede  di  Consiglio delle autonomie locali. La regione
comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il
mese  di  maggio  di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a
ciascun  ente  locale,  gli  elementi  informativi  occorrenti per la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica.
  8.  Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione
della  crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del
federalismo   fiscale  e  della  costituzione  del  fondo  unico  dei
trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.  112  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che
hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2008 e che rendono
disponibili  importi  per  gli  enti  locali ai sensi del comma 3 del
presente   articolo,  e  nel  limite  del  doppio  delle  somme  rese
disponibili,  e'  autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme
alle  stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni sottostanti
gia'  contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali
delle  prestazioni,  per  le  quali  rimane  l'obbligo a carico della
regione   di  farvi  fronte.  Le  risorse  svincolate  ai  sensi  del
precedente  periodo  sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di
stabilita'  interno,  solo  per  spese  di  investimento  e  del loro
utilizzo  e'  data  comunicazione  all'amministrazione statale che ha
erogato le somme.
  9. Sono abrogati:
a) il  comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
   n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
   n.  133,  come  sostituito  dall'articolo 2, comma 41, lettera c),
   della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il  comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
   come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30
   dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
   27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo  2-ter  del  decreto-legge  29  novembre  2008, n. 185,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10.  Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa
degli  enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla
data  del  10  marzo  2009,  escludendo,  sia  dalla  base di calcolo
dell'anno  2007  assunta a riferimento che dai risultati utili per il
rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno per il 2009, le risorse
originate  dalla  cessione di azioni o quote di societa' operanti nel
settore  dei  servizi  pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione  dei  dividendi determinati da operazioni straordinarie
poste  in  essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati,  e  le  risorse  relative  alla vendita del patrimonio
immobiliare,  se  destinate alla realizzazione di investimenti o alla
riduzione del debito. ((7))
  11.   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e successive modificazioni, sulla base degli
elementi  acquisiti ai sensi del comma, del presente articolo e della
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica,  procede  alla  valutazione degli effetti dell'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo alla data del 31
luglio 2009.
  12.  All'articolo  11  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  la  parola: "sentita" e' sostituita dalle seguenti:
   "d'intesa con";
b) al  comma  12, primo periodo, le parole: "sentite le regioni" sono
   sostituite  dalle  seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata
   di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
   281, e successive modificazioni,";
c) al  comma  12-bis,  primo  periodo,  le parole: "100 milioni" sono
   sostituite dalle seguenti: "200 milioni".
  13.  Non  si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto
del  patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  e delle province
autonome  nel  caso  in  cui  il  superamento dell'obiettivo di spesa
stabilito  in  applicazione  del patto di stabilita' interno relativo
all'anno  2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale
registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con
la  quota  di  finanziamento  nazionale  e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea.
  14.  Non  si  applicano,  altresi',  le sanzioni nel caso in cui la
regione  o  la  provincia  autonoma  non  consegua  per  l'anno  2008
l'obiettivo  di  spesa  determinato  in  applicazione  del  patto  di
stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo
non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto
capitale  per  interventi  cofinanziati  correlati  ai  finanziamenti
dell'Unione  europea,  con  esclusione  delle  quote di finanziamento
nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
  15.  A  decorrere  dall'anno 2009, le spese correnti per interventi
cofinanziati  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea, con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate  nella  base  di  calcolo  e  nei  risultati  del  patto di
stabilita'  interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso
in  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori,  l'importo
corrispondente  alle  spese  non riconosciute e' incluso tra le spese
del   patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  in  cui  e'
comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la  comunicazione  sia
effettuata   nell'ultimo   quadrimestre,   il  recupero  puo'  essere
conseguito anche nell'anno successivo.
  16.  Ai  fini  della  verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno  relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667
e  al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e  successive  modificazioni,  deve  essere  inviata entro il termine
perentorio del 31 maggio 2009. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 3) che
"Ai  fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno
delle  regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
relativo  all'anno  2008, il termine per l'invio della certificazione
di  cui  al  comma  16  dell'articolo  7-quater  del decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009. "
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L.  25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L.   26  marzo  2010,  n.  42,  ha  disposto  (con  l'art.  4,  comma
4-quinquies)   che   "Il   comma   10   dell'articolo   7-quater  del
decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  aprile  2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli
enti  che  abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono
tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011".