DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-4-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
                      24 dicembre 2003, n. 350 
 
  1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  "1°  gennaio  2008"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010". (11) ((13)) 
  2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  "1°  gennaio  2007"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010". (11) ((13)) 
  2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e' sostituito dal seguente: 
"48. Le sanzioni di cui all'articolo  77-bis,  commi  20  e  21,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti  locali
in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'   interno
conseguente alle spese relative a nuovi  interventi  infrastrutturali
appositamente autorizzati con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Il
decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che  possono
essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito
degli  stanziamenti  di  pertinenza  per  interventi  di  sviluppo  a
carattere  infrastrutturale,  e  le  necessarie  compensazioni  degli
effetti finanziari in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
delle pubbliche amministrazioni. Gli  enti  locali  interessati  sono
quelli che hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno  nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato,  in  ciascuno  degli  anni
2009-2011, impegni per spesa  corrente,  al  netto  delle  spese  per
adeguamenti  contrattuali  del  personale  dipendente,  compreso   il
segretario comunale, per un ammontare non superiore  a  quello  medio
corrispondente del triennio 2005-2007.  Le  Commissioni  parlamentari
competenti per  i  profili  di  carattere  finanziario  esprimono  il
proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni  dalla
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere  adottato.  Con
decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da  adottare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabiliti i  criteri  di  selezione  delle  istanze  degli  enti
territoriali, nonche' i termini e  le  modalita'  per  l'invio  delle
stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di verifica dei risultati utili  ai  fini  del
patto di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  degli  enti  locali
interessati dall'applicazione del presente comma". 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, che "E' fissato al 31 marzo
2011 il termine di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi  giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data  anteriore  al
15 marzo 2011". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.