DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 1997, n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 12-4-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi,
                      approvato con decreto del
        Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

  1.  All'articolo  42  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma
1  dell'articolo  41  e'  compresa  anche  la differenza tra la somma
percepita  o  il  valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo  di  emissione  o  la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione,  ovvero  il valore normale dei beni impiegati, apportati od
affidati in gestione, qualora la differenza tra la somma percepita od
il  valore  normale  dei  beni  ricevuti alla scadenza e il prezzo di
emissione  dei  titoli  o  certificati  indicati nella lettera b) del
comma  1  dell'articolo  41 sia determinabile in tutto od in parte in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla
data  di  emissione  dei  titoli  o  certificati,  la  parte di detto
importo,   proporzionalmente   riferibile   al   periodo   di   tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il
parametro  assumono  rilevanza  ai  fini  della  determinazione della
differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a
tale  ultima  data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell'articolo  41  sono  costituiti  dalla  differenza positiva tra i
prezzi  globali  di  trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale
differenza  si  scomputano  gli  interessi  e  gli altri proventi dei
titoli,  non  rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo
di  durata  del  rapporto,  con  esclusione  dei redditi esenti dalle
imposte  sui  redditi.  Nei  proventi  di  cui alla lettera g-ter) si
comprende,  oltre  al  compenso  per  il mutuo, anche il controvalore
degli   interessi   e   degli   altri   proventi   dei   titoli,  non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto.";
    b)  dopo  il  comma  4 aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. Le
somme  od  il  valore  normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo
mobiliari, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione,
nonche'  le  somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di
cessione  delle  partecipazioni  ai  predetti organismi costituiscono
proventi  per  un importo corrispondente alla differenza positiva tra
l'incremento  di valore delle azioni o quote rilevato alla data della
distribuzione,  riscatto,  liquidazione  o cessione e l'incremento di
valore  delle  azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od
acquisto.  L'incremento  di  valore  delle azioni o quote e' rilevato
dall'ultimo prospetto predisposto dalla societa' di gestione.".
  2.  Nel  caso  dei  rapporti di cui alla lettera g-ter) del comma 1
dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  3,  del presente decreto,
qualora  la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti
fiscali  i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia
spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo
di  efficacia  del  contratto,  il  creditore pignoratizio non compia
sulle  somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali
effetti  atto  di  disposizione  l'immissione  delle somme in conti o
depositi    vincolati    intestati    al    creditore   pignoratizio,
esplicitamente  riferibili  al  soggetto costituente il pegno, ne' la
costituzione  in  garanzia  delle  somme  o  dei  beni  da  parte del
creditore   pignoratizio   che   avvenga   nell'ambito  di  ulteriori
operazioni  di  prestito  di  titoli,  a  condizione che i soggetti a
favore  dei  quali  la  garanzia  e' costituita non compiano su dette
somme e beni atti di disposizione.
  (( 3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma  1  dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono
analoghi  effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi,
gli  interessi  e  gli  altri proventi, si applica il regime previsto
dall'articolo  89,  comma  2,  del medesimo testo unico, e successive
modificazioni,  ovvero  spettano  l'attribuzione  di  ritenute  o  il
credito  per  imposte  pagate  all'estero,  soltanto  se tale regime,
ovvero  l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate
all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi,
degli interessi e degli altri proventi)).