DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 67 
Norme in materia di contrattazione integrativa  e  di  controllo  dei
                 contratti nazionali ed integrativi 
 
  1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi  dell'articolo
12, del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79  ,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.  140,  e  successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a  20  milioni
di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri  di  cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. ((A decorrere dall'anno 2012 una
quota,  non  inferiore  al  10  per  cento,  delle  risorse  di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e  successive
modificazioni, e' destinata al  potenziamento  e  alla  copertura  di
oneri   indifferibili   dell'Amministrazione    economico-finanziaria
esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' stabilito il riparto della  predetta  quota  tra  le
diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza)). 
  2. Per l'anno 2009,  nelle  more  di  un  generale  riordino  della
materia  concernente  la   disciplina   del   trattamento   economico
accessorio, ai sensi dell'articolo  45  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 , rivolta a definire una piu' stretta correlazione
di tali trattamenti  alle  maggiori  prestazioni  lavorative  e  allo
svolgimento di attivita' di rilevanza  istituzionale  che  richiedono
particolare  impegno  e  responsabilita',   tutte   le   disposizioni
speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse  aggiuntive  a
favore  dei  fondi  per   il   finanziamento   della   contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate. 
  3.  A  decorrere  dall'anno  2010   le   risorse   previste   dalle
disposizioni cui all'allegato B , che vanno a confluire nei fondi per
il   finanziamento    della    contrattazione    integrativa    delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto individuale degli uffici e  dell'effettiva  applicazione
ai processi di realizzazione degli obiettivi  istituzionali  indicati
dalle predette disposizioni . 
  4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti  di  ulteriori
disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a  favore  dei
Fondi per il finanziamento  della  contrattazione  integrativa  delle
amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  189,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  5. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  va  ridotta  la
consistenza dei  Fondi  per  il  finanziamento  della  contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma  189  dell'articolo
1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Conseguentemente  il  comma
189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005  n,  266  e'  cosi'
sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti  pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e delle  universita',  determinato  ai  sensi  delle  rispettive
normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per  l'anno
2004 come certificato dagli organi di controllo di  cui  all'articolo
48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e,  ove
previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento". 
  6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle  amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre  all'entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.