DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 45
                        Trattamento economico
  (Art.49 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.23 del
                        d.lgs n.546 del 1993)

  1.  Il  trattamento  economico  fondamentale  ed accessorio ((fatto
salvo  quanto  previsto  all'articolo  40,  commi 3-ter e 3-quater, e
all'articolo 47-bis, comma 1,)) e' definito dai contratti collettivi.
  2.  Le  amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
  ((3.  I  contratti  collettivi  definiscono,  in  coerenza  con  le
disposizioni  legislative  vigenti,  trattamenti  economici accessori
collegati:
    a) alla performance individuale;
    b)     alla    performance    organizzativa    con    riferimento
all'amministrazione  nel  suo complesso e alle unita' organizzative o
aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
    c)   all'effettivo   svolgimento   di  attivita'  particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.))
  ((3-bis.   Per   premiare   il  merito  e  il  miglioramento  della
performance  dei  dipendenti,  ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge,  sono  destinate,  compatibilmente  con  i  vincoli di finanza
pubblica,  apposite  risorse  nell'ambito  di  quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.))
  4.  I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
  5.  Le  funzioni  ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.