stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali
1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "a cinquanta dipendenti".
3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , alle stesse condizioni ivi previste.(2)
4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature, nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:
a) le predette unità produttive appartengano ad impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive presenti nelle predette aree territoriali.
7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.
8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale può essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette unità produttive che siano stati licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è prolungata di un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aumentata di un importo pari a quello della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con riferimento al predetto residuo periodo.
9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo è soppresso.
10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: "Tale proroga non opera" sono sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano".
11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR, nonché per i dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, per i quali il trattamento di mobilità cessa nel corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con pari riduzione della predetta indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei mesi.
15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre 1992.
16. Per consentire la prosecuzione,
((fino e non oltre il 31 maggio 1995))
, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI
((la somma di lire 21,5 miliardi))
da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4.
17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi trattamenti,
((in scadenza entro l'anno 1994))
, è prorogato
((fino al 31 dicembre 1994))
, previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il medesimo è prorogato
((fino al 31 dicembre 1994))
.
19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato
((fino e non oltre il 31 maggio 1995))
, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22) che "L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di cinquanta addetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."