DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393

Misure urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 460 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
Testo in vigore dal: 14-8-1998
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-ter. 
     (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). 
  1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a.  (INSAR)  e'  autorizzata
all'assunzione dei lavoratori in  esubero  dipendenti  dalle  imprese
costruttrici  appaltatrici  e  subappaltatrici  dei  lavori  per   la
costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto  (primo,  secondo,
terzo e quarto gruppo) e dalle medesime  licenziati  o  collocati  in
mobilita'. 
  2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza  dalla  data
del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1  o  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  per  i  lavoratori  collocati
nelle liste di mobilita'. 
  3.  Ai  predetti  lavoratori  assunti  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9  dicembre  1981,  n.
721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio  1982,  n.
25,  e'  riconosciuto  il  trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23  luglio
1991, n. 223. 
  4. Il CIPI con propria deliberazione,  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  indica,  nei  limiti
dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  5,  il  numero  dei
lavoratori aventi titolo ed i criteri  per  la  loro  individuazione,
sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e  1995,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
medesimo Ministero. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.(3)(4)(5)((6)) 
    
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 19) che "Il
trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario   di   cui
all'articolo 2-ter del  decreto-legge  29  settembre  1992,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236,  e'  prorogato  di  quattro  mesi,  limitatamente  al
contingente numerico definito, in attuazione  del  predetto  articolo
2-ter, con delibera CIPI in data  7  giugno  1993,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre   1996, n.  510,  convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 7, comma 9 del D.L.
20 maggio 1993, n. 148, convertito   con modificazioni   dalla   L. 19
luglio 1993, n. 236 ha disposto   (con l'art. 3, comma 14)   che   gli
interventi di cui al comma 9 del presente articolo   sono    prorogati
all'anno  1996  nei  limiti  delle risorse allo scopo preordinate.
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito  con   modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 5,  comma  19  del
D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla  L.  9
luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 4, comma 1,  lettera  d))
che "Il trattamento di integrazione salariale  straordinario  di  cui
all'articolo 2-ter del  decreto-legge  29  settembre  1992,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, e' prorogato fino  e  non  oltre  il  31  maggio  1995,
limitatamente al contingente numerico  definito,  in  attuazione  del
predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in  data  7  giugno  1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78 convertito con modificazioni dalla  L.
5 giugno 1998, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis)  che  "
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'  disporre  che
siano prorogati fino al  31  dicembre  1998  gli  interventi  di  cui
all'articolo 2-ter  del  decretolegge  29  settembre  1992,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, e successive modificazioni, nel  limite  delle  risorse
disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,  comma
7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993."


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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 23 luglio 1998, n. 251 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1)
che "Gli interventi di cui all'articolo  2-ter  del  decretolegge  29
settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei
limiti delle risorse allo scopo preordinate."