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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1992, n. 393

Misure urgenti in materia di occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 460 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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Testo in vigore dal:  14-8-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 2-ter

(Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR).
1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.(3)(4)(5)
((6))


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla
L. 9 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 19) che "Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato di quattro mesi, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 7, comma 9 del D.L.
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19
luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 14) che gli
interventi di cui al comma 9 del presente articolo sono prorogati
all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 5, comma 19 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla L. 9 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato fino e non oltre il 31 maggio 1995, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 1998, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che " Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993."


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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 luglio 1998, n. 251 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate."