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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  13-7-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 67, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: " 10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.";
b) nell'articolo 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: " 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.".
2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonché dalle società da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3.
Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.";
b) nell'articolo 7, comma 1, le parole: "la trasmissione dei dati e delle notizie" sono sostituite dalle seguenti: "la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli altri dati e notizie";
c) nell'articolo 7, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: " 1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.".
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;" sono sostituite dalle seguenti parole: "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;";
b) all'articolo 21, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente: "Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica - ed il Registro aeronautico nazionale debbono entro il 30 giugno 1992 integrare con il codice fiscale i dati dei possessori di navi, unità da diporto ed aeromobili, risultanti iscritti alla data del 30 giugno 1991 nei registri da essi gestiti. A tal fine i possessori di tali beni debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 31 dicembre 1991. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13.".
5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unità da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.
((Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".))
((
5-bis. La lettera g-bis) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e succes- sive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescienza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"
))
6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
7.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202))
.
((
8. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da d) a p) dell'articolo 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni"
))
9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (SE.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, a decorrere dalla data della nomina, ancorché precedente al presente decreto.
10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.
11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo è stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991.
12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.
((
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a L. 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con parte delle maggiori entrate assicurate dal presende decreto. In deroga a quanto disposoto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto articolo 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
))