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DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 261

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/9/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 (in G.U. 15/11/1990, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-4-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.
2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (3)
((4))


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 10, comma 10) che in aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che in aggiunta al limiti di spesa di lire 275 miliardi per l'anno 1992 previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.