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DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 261

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/9/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 (in G.U. 15/11/1990, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  20-9-1990 al: 15-11-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, semprechè alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è differito fino al 20 ottobre 1990.
2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.
3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.
4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.
5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonché con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.