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DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 261

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/9/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 (in G.U. 15/11/1990, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
Testo in vigore dal: 16-11-1990
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni fiscali in materia di finanza locale, di accertamenti in
base ad elementi segnalati dall'anagrafe  tributaria  e  disposizioni
per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 settembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura  e  delle
foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988  e  1989,
presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti  della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  ovvero  integrano
la denuncia gia' presentata ai medesimi effetti, non incorrono  nelle
sanzioni per omessa  o  infedele  denuncia  limitatamente  alla  base
imponibile o alla maggiore  base  imponibile  dichiarata,  sempreche'
alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non  sia  stato
notificato avviso di accertamento.  La  denuncia  puo'  essere  anche
spedita a mezzo raccomandata postale e si  considera  presentata  nel
giorno in cui  e'  consegnata  all'ufficio  postale.  Dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto fino al  20  ottobre  1990  e'
sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi  agli  anni
1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per  presentare  la  denuncia
prevista dall'articolo 274 del testo unico  per  la  finanza  locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e'  differito
fino al 20 ottobre 1990. 
  2. I comuni adottano idonee misure per la  diffusione,  nell'ambito
del proprio territorio, delle disposizioni recate dal  comma  1,  con
particolare riferimento ai termini, alle modalita'  ed  agli  effetti
ivi  previsti,  per  consentire  ai   contribuenti   di   avvalersene
agevolmente. 
  3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e  1989
e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate  ai  sensi  del
comma 1, primo periodo, e' riscossa, con apposito ruolo,  in  quattro
rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari  della  riscossione
versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per  gli
anni 1988 e 1989 e in apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato
l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990. 
  4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa  per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di  cui  al
comma 1, hanno l'obbligo di indicare  il  proprio  numero  di  codice
fiscale nelle denunce. 
  5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento  da
parte dei comuni, il  sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria
provvede all'incrocio  dei  dati,  forniti  dal  Consorzio  nazionale
obbligatorio  tra  i  concessionari  del  servizio  di   riscossione,
relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della  tassa  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto,  degli
atti di compravendita e locazione  immobiliare,  delle  dichiarazioni
presentate ai fini delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto e  con  ogni  altro  dato  in  possesso  del  sistema
informativo stesso, nonche' con i dati  forniti  dall'Ente  nazionale
per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di
energia elettrica; il sistema informativo,  effettuati  gli  incroci,
invia  ai  comuni  elenchi  dei  soggetti  che  risultano  non   aver
provveduto al pagamento della tassa per lo  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani. 
  6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del  servizio  ispettivo
per la finanza locale,  effettua  presso  i  comuni  verifiche  sulla
gestione della tassa e  sulla  utilizzazione  dei  dati  forniti  dal
sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai  fini  dell'esercizio
dell'azione di accertamento. 
  (( 6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le  tariffe
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il  31
dicembre 1990 )).