DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 9-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
  1. Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23
gennaio 1958, n. 8, convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e
successive  modificazioni,  e  quelle  esistenti  sul  fondo  di  cui
all'articolo 52 della legge 7  agosto  1982,  n.  526,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato  per  l'anno  finanziario  1990.
Dalla stessa  data  e'  disposta  la  cessazione  di  ogni  attivita'
connessa  con  l'istituzione  dei  predetti  fondi  e  le   ulteriori
disponibilita' che dovessero eventualmente affluire ai  fondi  stessi
saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto sui fondi di  cui  all'articolo  14  della  legge  4
dicembre 1956, n. 1404, all'articolo 77, quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 7, comma 2,  del  decreto-legge
25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300
miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella  competenza
degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con  le
liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per l'anno 1990. 
  3. Con decreto del Ministro del  tesoro  puo'  essere  disposto  il
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  delle   residue
disponibilita' esistenti sui conti correnti  di  tesoreria  non  piu'
operativi per il venir meno delle relative finalita'. 
  4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955,  n.  72,  sono  elevati,
rispettivamente, a 100 e a  15  milioni  di  lire.  Con  decreti  del
Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni
tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale
dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati  nel  mese
di gennaio del  quarto  anno  successivo  ed  hanno  effetto  per  un
triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo
decreto sara' emanato nel mese di gennaio dell'anno  1993  in  misura
non  superiore  alla  variazione  percentuale  del  predetto  indice,
accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. (16) 
  5. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  per  la
rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei  canoni,  proventi,
diritti erariali ed indennizzi comunque  dovuti  per  l'utilizzazione
dei beni immobili  del  demanio  o  del  patrimonio  indisponibile  e
disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino  al  sestuplo,  se
derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite  in  virtu'
di leggi o regolamenti anteriori al 1°  gennaio  1982  o  da  atti  o
situazioni di fatto posti in essere prima di  tale  data,  ovvero  al
fine di aumentarli fino al quadruplo se referiti a  date  successive.
Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni,  di
attingimento di acque pubbliche per uso  potabile  o  di  irrigazione
agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche  non
motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo  ne'  ai  canoni
per immobili concessi o locati ad uso alloggio  e  determinati  sulla
base della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  o  dell'articolo  16  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1' dicembre 1981, n. 692. (7) ((20)) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 OTTOBRE 1993, N. 400, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494. 
    

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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9, come  modificata  dalla  L.  25  agosto
1991, n. 282 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che a decorrere dal
1° gennaio 1990 sono abrogate le  disposizioni,  relative  al  canone
annuo relativo alle utenze di acqua pubblica, contenute nell'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.  90,  convertito
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.


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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 95)
che il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui al comma 4
del presente articolo, e' elevato a lire 900 milioni.


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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 24 novembre 2000, n. 340 nel modificare la L. 8 maggio  1998,
n. 146 ha disposto (con l'allegato B, comma 4) che sono  abrogate  le
norme  limitatamente  alla  parte  del  presente  articolo,  comma  5
disciplinante le procedure concernenti i fili  a  sbalzo  o  palorci,
telefori e piccoli impianti montani ad  esclusivo  uso  dell'economia
montana.