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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  5-4-1985
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Art. 52


È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, con contabilità separata, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi d'incentivazione, d'investimenti per impianti industriali, per costruzioni d'immobili con destinazione abitativa non inferiore al settanta per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.
La dotazione del Fondo è di lire 1.400 miliardi e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versata in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato in ragione di lire 400 miliardi per l'esercizio 1982 e di lire 1.000 miliardi per l'esercizio finanziario 1983.
Gli utili del Fondo, al netto delle spese di amministrazione determinate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono destinati all'incremento della dotazione iniziale.
Nella prima attuazione della legge, gli istituti interessati, relativamente ai finanziamenti deliberati dagli organi statutari ma non stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, inoltrano al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Segreteria generale della programmazione economica, entro e non oltre trenta giorni da tale data, apposita domanda con la dimostrazione quantitativa del contributo specifico dell'operazione agli obiettivi del Piano a medio termine.
Per le successive attuazioni della legge, il CIPE determina, con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la data per la presentazione, a pena di decadenza, delle domande da parte degli istituti di credito speciale, indicando i criteri per la relativa valutazione secondo gli obiettivi della programmazione economica.
((Il tasso delle emissioni obbligazionarie è uguale al tasso effettivo massimo che di volta in volta viene determinato dalla Banca d'Italia.))

Nei quarantacinque giorni successivi al termine di presentazione delle domande, il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con decreto motivato la quantità di obbligazioni, ripartita per istituto, che la Cassa depositi e prestiti sottoscrive entro i successivi quindici giorni.