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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 1-3-1994
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di determinazione del reddito ai  fini  delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore  aggiunto  e
di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   dei   trasporti,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi  i  contributi
agricoli unificati;"; 
    b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ",  nei  limiti  dei  redditi  dei  terreni
dichiarati;"; 
    c) il comma 4 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "4. Ai
soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di
imposta e' computato in aumento del reddito complessivo."; 
    d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4- bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture
prodotte  in  serra  o  alla   funghicoltura,   in   mancanza   della
corrispondente qualita' nel quadro di  qualificazione  catastale,  e'
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu'  alta
in vigore nella provincia."; 
    e) il comma 4 dell'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Per la  determinazione  del  reddito  agrario  delle  superfici
adibite alle colture  prodotte  in  serra  o  alla  funghicoltura  si
applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25."; 
    f) nel comma 1 dell'articolo 39,  la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: " a)  alla  abitazione  delle  persone  addette  alla
coltivazione della terra, alla custodia dei  fondi,  del  bestiame  e
degli edifici  rurali  e  alla  vigilanza  dei  lavoratori  agricoli,
nonche' dei  familiari  conviventi  a  loro  carico,  sempre  che  le
caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle  esigenze  delle
attivita' esercitate;"; 
    g) all'articolo 50, nel  primo  periodo  del  comma  2,  dopo  le
parole:  "Per  i  beni  strumentali  per  l'esercizio   dell'arte   o
professione" sono aggiunte le seguenti:  "esclusi  gli  immobili";  i
periodi quarto e  quinto  dello  stesso  comma  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio  dell'arte  o
professione posseduti a  titolo  di  proprieta',  usufrutto  o  altro
diritto reale ovvero utilizzati in  base  a  contratto  di  locazione
finanziaria e' ammesso in deduzione  un  importo  pari  alla  rendita
catastale. I canoni di locazione  finanziaria  di  beni  mobili  sono
deducibili nel periodo di imposta in cui maturano"; 
    h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole  "o
del canone di locazione, anche finanziaria,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "anche se utilizzati  in  base  a  contratto  di  locazione
finanziaria, ovvero una somma pari al 50  per  cento  del  canone  di
locazione,"; 
    i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte,
per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che
l'eccedenza,  se  nei  rispettivi  bilanci  non  sia  stata  imputata
all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata  in  apposito  fondo
del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del
fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di
altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo'  essere  eseguito  dal
nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  la  indicata
misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione,  nei
limiti di un quarto, in relazione al periodo di  utilizzabilita'  dei
beni in particolari processi produttivi."; 
    l) nel comma 8 dell'articolo 67 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal  comma  3,  il  Ministro
delle finanze provvede ad aumentare o  diminuire,  nel  limite  della
meta',  la  predetta  durata  minima  dei  contratti  ai  fini  della
deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente  diminuita  o
aumentata la misura  massima  dell'ammortamento  di  cui  al  secondo
periodo del medesimo comma 3.". 
  l-bis) nel comma 5 dell'articolo 76, le  parole:  "che  controllano
direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate  dalla
stessa  societa'  che  controlla  l'impresa"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "che  -  direttamente  od  indirettamente  -   controllano
l'impresa o ne sono controllate"; 
    l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo  54,  comma  1,
lettera d), le parole: "o assegnati ai soci"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "assegnati  ai  soci  o  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 11-  bis  del  decreto-legge  14  marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio
1988, n. 154, e' sostituito dal seguente: 
  "1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente
praticate e quelle risultanti dal catasto a partire  dal  periodo  di
imposta da cui hanno effetto  i  fatti  indicati  nei  commi  1  e  2
dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le  variazioni
di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario
dei terreni e'  determinato  applicando  la  tariffa  d'estimo  media
attribuibile alla qualita' di coltura praticata nonche' le  deduzioni
fuori tariffa. La tariffa media e' costituita  dal  rapporto  tra  la
somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e'  suddivisa
la qualita' di coltura ed il  numero  delle  classi  stesse.  Per  le
qualita' di  coltura  non  censite  nello  stesso  comune  o  sezione
censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori  tariffa
attribuite a terreni con le stesse qualita' di  coltura  ubicati  nel
comune  o  sezione  censuaria  viciniore  nell'ambito  della   stessa
provincia. Qualora la  coltura  praticata  non  trovi  riscontro  nel
quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa  media
della coltura del comune o sezione censuaria in cui  i  redditi  sono
comparabili per ammontare.". 
  3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da
cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  deve  essere
allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualita'  di
coltura.  In  caso  di  mancata  allegazione  della  denuncia   delle
variazioni  si  applica  la  sanzione  prevista  dal  secondo   comma
dell'articolo 48 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento  delle  qualita'  di
coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi  entro
il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo
27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
senza applicazione di sanzioni, ne' recupero delle maggiori  imposte.
4. I termini per la  denuncia  delle  variazioni  della  qualita'  di
coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e
1990, sono differiti al 31 maggio 1990. 
  5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al
nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni  di
persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella  lettera  a)
del comma 1 dell'articolo  39  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  devono  essere
iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31  dicembre  1993.  Con
decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  saranno
emanate le norme per  l'attuazione  della  disciplina  dettata  dalla
lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione  al  catasto.
((14)) 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165. 
  7. Al fine  di  accelerare  il  completamento  delle  procedure  di
aggiornamento  del  catasto,  l'amministrazione  del  catasto  e  dei
servizi tecnici erariali e' autorizzata a stipulare convenzioni con i
consigli nazionali degli ordini e  dei  collegi  professionali  degli
ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici,
geometri e periti edili,  per  l'esecuzione  delle  variazioni  nello
stato dei fabbricati  iscritti  nel  catasto  edilizio  urbano  e  ad
affidare  a  trattativa  privata  in  appalto  a  consorzi  e   ditte
specializzate anche in deroga agli  articoli  da  3  a  9  del  regio
decreto 18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni,
nonche' alle relative disposizioni  regolamentari  di  cui  al  regio
decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  e  successive  modificazioni,  la
definizione delle  volture  costituenti  arretrato  del  catasto  dei
terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per  tali
lavori non puo' comunque essere superiore a 90 miliardi  di  lire  da
ripartire in lire 30 miliardi annui per  ciascuno  degli  anni  1990,
1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle  disposizioni
recate  dal  presente  comma  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio  triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  1990,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
"Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni".  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 9, comma 8)
che il termine di  cui  al  comma  5,  primo  periodo,  del  presente
articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1995.