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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1985, n. 8

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1985, n. 103 (in G.U. 29/03/1985, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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Testo in vigore dal:  28-1-1985

Art. 7

1. All'onere derivante dalle disposizioni del precedente articolo 4, comma 1, e a quello per gli interessi sui titoli di Stato di cui al precedente articolo 2, comma 1, valutati in lire 980 miliardi per l'anno 1984, in lire 1620 miliardi per l'anno 1985 e in lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede:
quanto a lire 980 miliardi mediante utilizzo della autorizzazione di spesa di lire 225 miliardi di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e per il restante importo di lire 755 miliardi utilizzando quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85;
quanto a lire 1620 miliardi con le disponibilità del capitolo 5950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985 per lire 1020 miliardi e con quelle del capitolo 6805 del predetto stato di previsione per l'importo di lire 600 miliardi;
quanto a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, utilizzando parzialmente la proiezione per gli anni stessi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al menzionato capitolo 6805 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.
2. Gli importi di cui al precedente comma 1, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli emessi in forza del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale e sono utilizzati ai sensi del precedente articolo 4.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.