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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1981, n. 546

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 dicembre 1981, n. 692 (in G.U. 02/12/1981, n.331).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1998)
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Testo in vigore dal:  1-7-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli;
di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "del codice civile" sono aggiunte le parole "con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti".
La nota dell'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti".
((Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.))

Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.